AS 2003 4779
Ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni
Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni
Modifica del 10 dicembre 2003
L’Ufficio federale delle comunicazioni ordina:
I L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 22 dicembre 19971 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Art. 1 Consultazione degli accordi e delle decisioni in materia di interconnessione Per gli atti preparatori necessari alla consultazione degli accordi e delle decisioni in materia di interconnessione, l’Ufficio federale riscuote una tassa amministrativa calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.
Art. 1a Consultazione degli accordi e delle decisioni in materia di diritto di coutenza Per gli atti preparatori necessari alla consultazione degli accordi e delle decisioni in materia di diritto di coutenza, l’Ufficio federale riscuote una tassa amministrativa calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.
Art. 1b Consultazione di fascicoli relativi a bandi di pubblica gara (concorsi fondati su criteri e aste pubbliche) Per gli atti preparatori necessari alla consultazione di fascicoli relativi a bandi di pubblica gara (concorsi fondati su criteri, aste pubbliche), l’Ufficio federale riscuote una tassa amministrativa calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.
Art. 5 Abrogato
1 RS 784.106.11
2003-2116 4779
Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni RU 2003
Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
10 dicembre 2003 Ufficio federale delle comunicazioni: Marc Furrer