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AS 2003 4781

Ordinanza del DATEC sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni

Ordinanza del DATEC sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni

Modifica del 5 dicembre 2003

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 22 dicembre 19971 sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni 1 Nell’articolo 1a capoversi 1 e 2 e nell’articolo 3 capoverso 1 è soppressa l’espressione «in base a una tariffa oraria di 280 franchi». 2 Negli articoli 3 capoverso 3, 3b, 19b, 20 capoversi 1 e 3, 21 capoversi 1 e 3, 22 capoversi 1 e 3, 22a capoversi 1 e 3, 23 capoversi 1 e 3, 24 capoversi 1 e 3, 25 capoversi 1 e 3, 26 capoversi 1 e 3, 27 capoversi 1 e 3, 28, 29 capoversi 1 e 3, 30, 31 capoversi 1 e 3, 32 capoversi 1 e 3, 32a capoversi 1 e 3, 32b capoversi 1 e 3, 32c capoversi 1 e 3, 32d capoversi 1, 2 e 4-7, 33 capoversi 1 e 3 e 34 capoversi 1 e 3 è soppressa l’espressione «in base a una tariffa oraria di 260 franchi». 3 Negli articoli 43–45 è soppressa l’espressione «in base a una tariffa oraria di

240 franchi».

Art. 1 cpv. 2 e 4 2 Per il trattamento delle offerte, l’autorità concedente riscuote dai richiedenti una tassa amministrativa calcolata in funzione del tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi; sono fatte salve le disposizioni speciali. 4 L’autorità competente può riscuotere acconti per un massimo di due anni al posto della tassa amministrativa. Dopo aver fissato definitivamente la tassa amministrativa dovuta, essa computa gli acconti e richiede o rimborsa il saldo rimanente.

Art. 2 cpv. 1-3 1 Per il rilascio, la modifica o la revoca di una concessione per servizi di telecomuni- cazione, l’autorità concedente riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 260 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.

3 Per la sorveglianza della concessione per servizi di telecomunicazione, l’Ufficio federale riscuote una tassa amministrativa annua di 960 franchi.

Art. 3 cpv. 2 2 Per la sorveglianza della concessione, l’Ufficio federale riscuote una tassa ammini- strativa annua di 200 000 franchi. In caso di rilascio di più concessioni per il servizio universale, la tassa amministrativa annua ammonta a 100 000 franchi per concessio- nario, alla quale si aggiunge una tassa amministrativa calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.

Art. 3a Fornitori sottoposti all’obbligo di annunciarsi 1 Per la registrazione, la modifica o l’annullamento di una registrazione di un forni- tore di servizi di telecomunicazione sottoposto all’obbligo d’annunciarsi, l’Ufficio federale riscuote dal fornitore una tassa amministrativa minima di 260 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.

2 Abrogato

3 Per la sorveglianza di un fornitore di servizi di telecomunicazione registrato, l’Ufficio federale riscuote una tassa amministrativa annua di 960 franchi.

Art. 3c Decisioni concernenti il diritto di coutenza Per una decisione concernente il diritto di coutenza (art. 36 cpv. 2 LTC), l’Ufficio federale riscuote una tassa amministrativa minima di 1000 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.

Art. 4 Concessioni per l’utilizzo di collegamenti in ponte radio 1 Per il rilascio, la modifica o la revoca di una concessione per l’utilizzo di collega- menti in ponte radio, l’autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa minima di 260 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.

2 Per l’assegnazione o la modifica di un collegamento in ponte radio, l’Ufficio

federale riscuote dal concessionario una tassa amministrativa di: a. 200 franchi per collegamento appartenente alla classe di frequenze 1; b. 150 franchi per collegamento appartenente alla classe di frequenze 2; c. 50 franchi per collegamento appartenente alla classe di frequenze 3. 3 Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, l’Ufficio federa- le riscuote dal concessionario le seguenti tasse amministrative mensili: a. 40 franchi per collegamento appartenente alla classe di frequenze 1; b. 20 franchi per collegamento appartenente alla classe di frequenze 2; c. 10 franchi per collegamento appartenente alla classe di frequenze 3.

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Art. 4a cpv. 1 e 2 1 Per il rilascio, la modifica o la revoca di una concessione per reti locali senza filo (Wireless Local Loop, WLL), l’autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa minima di 260 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.

2 Abrogato

Art. 5 cpv. 2–6 2 Per il rilascio, la modifica o la revoca di una concessione per servizi di telecomuni- cazione mobili, di una concessione per servizi di radiochiamata o per la fornitura di servizi di radiocomunicazione mediante ripetitore autonomo, l’autorità concedente riscuote dal destinatario della concessione una tassa amministrativa minima di

260 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.

3 Abrogato

4 Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, l’Ufficio federa- le riscuote annualmente dai concessionari: a. per un servizio a livello nazionale, una tassa amministrativa di 100 franchi per canale attribuito con una larghezza di banda ad alta frequenza inferiore o uguale a 25 kHz; b. per un servizio regionale, una tassa amministrativa di 20 franchi per regione e canale attribuito con una larghezza di banda ad alta frequenza inferiore o uguale a 25 kHz. 5 Nel caso di un canale con una larghezza di banda ad alta frequenza pari a un multi- plo di 25 kHz, le tasse amministrative secondo il capoverso 4 sono moltiplicate per lo stesso coefficiente.

6 Per un servizio di telecomunicazione mediante un sistema Digital European Cor-

dless Telecommunications (DECT) che funziona nella gamma delle frequenze 1880–1900 MHz, la tassa amministrativa per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze ammonta a 100 franchi l’anno per stazione di base.

Art. 6 Concessioni per servizi di telecomunicazione via satellite 1 Per il rilascio, la modifica o la revoca di una concessione per servizi di telecomuni- cazione via satellite, l’autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa minima di 260 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato. 2 Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti, l’Ufficio federale riscuote dai concessionari una tassa ammini- strativa annua di 36 franchi per ogni canale attribuito con una larghezza di banda ad alta frequenza di 100 kHz, da un minimo di 300 franchi a un massimo di 50 000 franchi.

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3 Nel caso di un canale con una larghezza di banda ad alta frequenza pari a un multi- plo di 100 kHz, le tasse amministrative secondo il capoverso 3 sono moltiplicate per lo stesso coefficiente.

Art. 6a Abrogato

Art. 6b cpv. 1 e 2 1 Per il rilascio, la modifica o la revoca di una concessione per servizi di radiocomu- nicazione su onde corte, l’autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa minima di 260 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.

2 Abrogato

Art. 12 cpv. 3 e 8

3 La tassa mensile per un impianto di radiocomunicazione ricetrasmittente, fatte

salve le tasse previste al capoverso 7, ammonta a: a. 9 franchi (area limitrofa) e a 13,40 franchi (area discosta) per ogni impianto esercitato nella classe di frequenze 1; b. 4,10 franchi (area limitrofa) e a 6,30 franchi (area discosta) per ogni impian- to esercitato nella classe di frequenze 2; c. 1,80 franchi (area limitrofa) e a 2,60 franchi (area discosta) per ogni impian- to esercitato nella classe di frequenze 3. 8 Per i collegamenti via satellite che non servono a fornire servizi di telecomunica- zione, le tasse amministrative annue per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti sono calcolate in base all’articolo 6 capoversi 2 e 3.

Inserire nel capitolo 3

Art 19a Registrazione di radiofari d’emergenza 1 Per la registrazione di un radiofaro d’emergenza è riscossa una tassa amministrati- va unica di 50 franchi. 2 Non è riscossa alcuna tassa amministrativa per un radiofaro d’emergenza utilizzato in mare, se quest’ultimo è parte integrante di una concessione per radiocomunica- zioni a scopo professionale per un impianto di radiocomunicazione marittima.

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Titolo prima dell’art. 19b Capitolo 4: Elementi di indirizzo

Art. 19b 1 L’assoggettamento al pagamento della tassa amministrativa scade l’ultimo giorno del mese in cui: a. una decisione di revoca di un’attribuzione di elementi d’indirizzo passa in giudicato; b. degli elementi d’indirizzo sono restituiti volontariamente dal loro titolare.

2 Le tasse amministrative annue riscosse anticipatamente non sono rimborsate in

caso di revoca degli elementi di indirizzo giusta l’articolo 11 capoverso 1 lettere b, c e d dell’ordinanza del 6 ottobre 19972 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni.

Art. 19c Riattribuzione immediata di elementi d’indirizzo Per la riattribuzione immediata di elementi d’indirizzo in casi eccezionali in virtù dell’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 6 ottobre 19973 concernente gli ele- menti d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi, se le tasse amministrative per l’attribuzione di elementi d’indirizzo calcolate conformemente alle disposizioni del presente capitolo risultano eccessive.

Art. 21a Numeri individuali 1 Per l’attribuzione di un numero individuale, l’Ufficio federale riscuote dal richie- dente una tassa amministrativa pari a 60 franchi. 2 Per la gestione dei numeri individuali, l’Ufficio federale riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua pari a 9 franchi per ogni numero attribuito individual- mente. A decorrere dall’anno successivo all’attribuzione, l’Ufficio federale riscuote da ogni titolare anche una tassa amministrativa annua di base pari a 42 franchi per la gestione dei dati e le spese di fatturazione. Non sussiste alcun diritto al rimborso della tassa amministrativa o della tassa di base se il titolare rinuncia all’attribuzione nel corso dell’anno civile. 3 Per la revoca di un numero individuale, l’Ufficio federale riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato.

2 RS 784.104 3 RS 784.104

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Art. 35 Omologazione di impianti di telecomunicazione Per la revoca dell’omologazione di un impianto di telecomunicazione, l’Ufficio federale riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato.

Art. 36 Notifica degli impianti di radiocomunicazione Per la notifica di un impianto di radiocomunicazione, l’Ufficio federale riscuote dall’autore della notifica una tassa amministrativa di 300 franchi per ogni impianto di radiocomunicazione.

Art. 38 Autorizzazione di prova Per l’autorizzazione di installazione e di esercizio di un impianto collegato per filo a scopo di prova tecnica, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa ammini- strativa minima di 130 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.

Art. 39 Abrogato

Art. 40 Perizia sulla conformità degli impianti di telecomunicazione Per una perizia sulla conformità degli impianti di telecomunicazione, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.

Art. 41 Controllo ulteriore 1 Se il controllo ulteriore stabilisce che l’impianto di telecomunicazione non è con- forme alle esigenze di cui agli articoli 9–11 e 21 dell’ordinanza del 14 giugno 20023 sugli impianti di telecomunicazioni, l’Ufficio federale riscuote dalla persona control- lata una tassa amministrativa minima di 130 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato. 2 Se il controllo ulteriore stabilisce che l’impianto di telecomunicazione non è con- forme, esso riscuote dalla persona controllata una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato, per l’esame della conformità e la decisione di non conformità. È fatto salvo l’articolo 45b.

Art. 42 Decisione in vista dell’eliminazione delle interferenze Per una decisione in vista dell’eliminazione delle interferenze nel traffico delle telecomunicazioni o nella radiodiffusione, l’Ufficio federale riscuote dall’esercente dell’impianto di telecomunicazione che è all’origine dell’interferenza una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.

3 RS 784.101.2

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Art. 45a, cpv. 1 1 L’Ufficio federale può riscuotere tasse amministrative, calcolate secondo il tempo impiegato, per: a. la redazione di pareri legali e la fornitura d’informazioni giuridiche; b. la fornitura d’informazioni economiche o tecniche; c. la messa a disposizione e la riproduzione di risultati statistici; d. altri atti amministrativi, in particolare concernenti la consultazione di docu- menti, l’obbligo d’informazione giusta l’articolo 13 LTC e l’eventuale lavo- ro supplementare in relazione all’articolo 59 LTC.

Art. 45b Provvedimenti e sanzioni amministrative Qualora adotti provvedimenti o sanzioni amministrative, l’autorità competente riscuote dal trasgressore una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impie- gato.

Art. 48 Disposizioni transitorie I concessionari che secondo l’articolo 6 capoversi 3 e 4 devono versare una tassa amministrativa, pagano la metà delle tasse ordinarie entro il 31 dicembre 2004.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

5 dicembre 2003 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

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