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AS 2003 4793

Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con la legge sull'ingegneria genetica

Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con la legge sull’ingegneria genetica

del 19 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 17 ottobre 20011 sui medicamenti

Ingresso visti gli articoli 9 capoverso 3, 11 capoverso 2, 12 capoverso 2, 14 capoverso 3,

23 capoverso 3, 27 capoverso 3, 41 e 82 della legge del 15 dicembre 20002 sugli

agenti terapeutici (LATer); visto l’articolo 17 della legge del 21 marzo 20033 sull’ingegneria genetica (LIG); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

Art. 15 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco.

2003-1647 4793

Modifica di ordinanze in relazione con la legge sull’ingegneria genetica RU 2003

2. Ordinanza del 25 agosto 19995 sull’emissione deliberata

nell’ambiente

Ingresso visti gli articoli 29c capoversi 2 e 3, 29d capoversi 2 e 4, 29f, 38 capoverso 3,

39 capoverso 1, 41 capoversi 2 e 3, 44 capoverso 3, 46 capoversi 2 e 3,

48 capoverso 2 e 59b della legge del 7 ottobre 19836 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); visti gli articoli 11 capoverso 2, 12 capoverso 2, 14, 19, 20, 24 capoversi 2 e 3, 25 e

34 della legge del 21 marzo 20037 sull’ingegneria genetica (LIG);

visti gli articoli 29a capoversi 2 e 3 e 29d della legge del 18 dicembre 19708 sulle epidemie; in esecuzione dell’articolo 19 della Convenzione del 5 giugno 19929 sulla diversità biologica; in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 199510 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

Art. 10 cpv. 2 rinvio tra parentesi

2 … (art. 59a e 59abis LPAmb, art. 30 LIG) …

Titolo prima dell’art. 40a Capitolo 3a: Rimedi giuridici

Art. 40a Le decisioni prese dall’UFAFP sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso del DATEC. Lo stesso vale per le decisioni prese dalle autorità cantonali di ultima istanza o da terzi che adempiono compiti esecutivi dell’UFAFP.

5 RS 814.911 6 RS 814.01 7 RS 814.91; RU 2003 4803 8 RS 818.101 9 RS 0.451.43 10 RS 946.51

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3. Ordinanza del 25 agosto 199911 sull’impiego confinato

Ingresso visti gli articoli 29b capoversi 2 e 3, 29f, 38 capoverso 3, 39 capoverso 1, 41 capoversi 2 e 3, 44 capoverso 3, 46 capoversi 2 e 3, 48 capoverso 2 e 59b della legge del 7 ottobre 198312 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); visti gli articoli 10 capoverso 2, 14, 19, 20, 24 capoversi 2 e 3, 25 e 34 della legge del 21 marzo 200313 sull’ingegneria genetica (LIG); visti gli articoli 29c capoversi 2 e 3 e 29d della legge del 18 dicembre 197014 sulle epidemie,

Art. 11 cpv. 1rinvio tra parentesi

1 … (art. 59a e 59abis LPAmb, art. 30 LIG) …

Titolo prima dell’art. 29a Capitolo 3a: Rimedi giuridici

Art. 29a Le decisioni prese dall’UFAFP sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso del DATEC. Lo stesso vale per le decisioni prese dalle autorità cantonali di ultima istanza o da terzi che adempiono compiti esecutivi dell’UFAFP.

4. Ordinanza del 1º marzo 199515 sulle derrate alimentari

Ingresso vista la legge del 9 ottobre 199216 sulle derrate alimentari (LDerr); visto l’articolo 31 della legge del 18 dicembre 197017 sulle epidemie; visto l’articolo 17 della legge del 21 marzo 200318 sull’ingegneria genetica (LIG),

Art. 22b cpv. 1, 2, 3, 5, 6 1 Le derrate alimentari, gli additivi e le sostanze di cui all’articolo 6, che sono orga- nismi modificati con tecnologia genetica, contengono siffatti organismi o ne sono

11 RS 814.912 12 RS 814.01 13 RS 814.91; RU 2003 4803 14 RS 818.101 15 RS 817.02 16 RS 817.0 17 RS 818.101 18 RS 814.91; RU 2003 4803

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stati ricavati devono essere contrassegnati con la menzione «ottenuto da X geneti- camente modificato»19. 2 Le sostanze ausiliarie per la lavorazione che vengono consegnate come tali e che sono organismi modificati con tecnologia genetica, contengono siffatti organismi o ne sono state ricavate devono essere contrassegnate con la menzione «ottenuto da X geneticamente modificato».

3 Le derrate alimentari che contengono microrganismi modificati con tecnologia

genetica, impiegati per fini tecnologici, devono essere contrassegnate con la men- zione «ottenuto da Y geneticamente modificato»20. Se vengono consegnati come tali, i microrganismi devono essere contrassegnati con la menzione «geneticamente modificato».

5 Se un componente o una sostanza figura già nell’elenco dei componenti o nella

denominazione specifica come ottenuto da X, la menzione può essere abbreviata in «geneticamente modificato». 6 Se devono essere contrassegnati più componenti o sostanze, la menzione «geneti- camente modificato» può essere riportata in una nota in calce all’elenco dei compo- nenti. Le indicazioni figuranti nella nota devono essere stampate in caratteri di grandezza almeno equivalente a quella dei caratteri dell’elenco dei componenti.

Titolo prima dell’allegato 1 Disposizioni finali della modifica del 19 novembre 2003

Gli organismi modificati con tecnologia genetica e i prodotti da essi derivati contras- segnati con le menzioni «ottenuto da X geneticamente modificato», «ottenuto da Y geneticamente modificato» o «geneticamente modificato» conformemente all’arti- colo 22b possono essere messi in commercio fino al 31 dicembre 2004.

5. Ordinanza del 7 dicembre 199821 sulle sementi

Ingresso visti gli articoli 148a capoverso 3, 159a, 160 capoversi 1–5, 161, 162, 164 e 177 della legge del 29 aprile 199822 sull’agricoltura (LAgr); visto l’articolo 17 della legge del 21 marzo 200323 sull’ingegneria genetica (LIG),

19 X = nome dell’organismo modificato con tecnologia genetica.

20 Y = nome dei microrganismi modificati con tecnologia genetica.

21 RS 916.151 22 RS 910.1 23 RS 814.91; RU 2003 4803

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Art. 14a cpv. 4

4 Previa approvazione da parte dell’UFAFP e dell’Ufficio federale della sanità

pubblica, l’Ufficio federale pubblica una lista degli organismi geneticamente modi- ficati che soddisfano le esigenze di cui al capoverso 3.

Art. 17 cpv. 4bis 4bis Sulle etichette destinate agli imballaggi di materiale geneticamente modificato deve figurare l’indicazione «X geneticamente modificato». Tuttavia, per gli imbal- laggi di materiale contenente tracce involontarie di organismi geneticamente modifi- cati i quali sono stati autorizzati o risultano omologati ai sensi dell’articolo 14a capoverso 3 tale indicazione non è necessaria, a condizione che la percentuale di dette tracce non superi lo 0,5 per cento.

Art. 23a Disposizione transitoria della modifica del 19 novembre 2003 Entro il 31 dicembre 2005 i servizi federali coinvolti sono tenuti a controllare se gli organismi geneticamente modificati finora contemplati nella lista di cui all’arti- colo 14a capoverso 4 soddisfano anche le esigenze poste dalla legge del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica e a decidere se questi organismi possono continuare a figurare in tale lista. Dopo la decisione dei servizi federali coinvolti, gli organismi geneticamente modificati che non soddisfano dette esigenze possono ancora essere disseminati per il periodo di un anno, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.

6. Ordinanza del 23 giugno 199924 sui prodotti fitosanitari

Ingresso visti gli articoli 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 1–7, 161, 164, 168 e 177 della legge del 29 aprile 199825 sull’agricoltura (LAgr); visto l’articolo 29a della legge del 10 dicembre 197026 sulle epidemie; visti gli articoli 29 e 29d capoversi 2 e 4 della legge del 7 ottobre 198327 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); visto l’articolo 17 della legge del 21 marzo 200328 sull’ingegneria genetica (LIG); visti gli articoli 9 e 10 della legge del 9 ottobre 199229 sulle derrate alimentari (LDerr); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 199530 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

24 RS 916.161 25 RS 910.1 26 RS 818.101 27 RS 814.01 28 RS 814.91; RU 2003 4803 29 RS 817.0 30 RS 946.51

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Modifica di ordinanze in relazione con la legge sull’ingegneria genetica RU 2003

Art. 25 Dichiarazione dei prodotti fitosanitari geneticamente modificati 1 Sull’etichetta dei prodotti fitosanitari costituiti da organismi geneticamente modifi- cati o contenenti tali organismi deve figurare l’indicazione «ottenuto da X genetica- mente modificato». 2 Per i prodotti fitosanitari che contengono, in quantità inferiore all’1 per cento della massa, tracce involontarie di organismi geneticamente modificati autorizzati, l’Uffi- cio federale, d’intesa con gli altri uffici coinvolti nella procedura di omologazione, in casi particolari può stabilire deroghe all’obbligo di dichiarazione.

7. Ordinanza del 10 gennaio 200131 sui concimi

Ingresso visti gli articoli 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 1–5, 161,

164 e 177 della legge del 29 aprile 199832 sull’agricoltura (LAgr);

visto l’articolo 29 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 198333 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); visto l’articolo 17 della legge del 21 marzo 200334 sull’ingegneria genetica (LIG); visto l’articolo 10 della legge del 1° luglio 196635 sulle epizoozie (LFE); visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c e 27 capoverso 2 della legge del 24 gennaio

199136 sulla protezione delle acque (LPAc);

in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 199537 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

Art. 25 Caratterizzazione dei concimi geneticamente modificati 1 I concimi costituiti da organismi geneticamente modificati o contenenti tali organi- smi devono essere caratterizzati con l’indicazione «ottenuto da X geneticamente modificato». 2 Per i concimi che contengono, in quantità inferiore all’1 per cento della massa, tracce involontarie di organismi geneticamente modificati autorizzati, l’Ufficio federale, d’intesa con gli altri uffici coinvolti nella procedura di omologazione, può stabilire in casi particolari deroghe all’obbligo di caratterizzazione.

31 RS 916.171 32 RS 910.1 33 RS 814.01 34 RS 814.91; RU 2003 4803 35 RS 916.40 36 RS 814.20 37 RS 946.51

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8. Ordinanza del 26 maggio 200138 sugli alimenti per animali

Ingresso visti gli articoli 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 1–5, 161,

164 e 177 della legge del 29 aprile 199839 sull’agricoltura (LAgr);

visto l’articolo 29 della legge del 7 ottobre 198340 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); visto l’articolo 17 della legge del 21 marzo 200341 sull’ingegneria genetica (LIG); visto l’articolo 9 capoverso 2 lettera c della legge del 24 gennaio 199142 sulla protezione delle acque (LPAc); in applicazione della legge federale del 6 ottobre 199543 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

Art. 23 Dichiarazione relativa agli alimenti per animali geneticamente modificati 1 Per la caratterizzazione delle materie prime, degli alimenti semplici per animali, degli additivi, dei coadiuvanti per l’insilamento, degli alimenti dietetici nonché degli alimenti composti per animali i quali contengono organismi geneticamente modifi- cati omologati o sono stati fabbricati con detti organismi deve essere utilizzata l’indicazione «ottenuto da X geneticamente modificato». 2 Tale indicazione non è necessaria per gli alimenti per animali in cui un ingrediente è costituito o composto da tracce involontarie di organismi geneticamente modificati autorizzati o è stato con esse fabbricato, a condizione che la percentuale di tali tracce risulti: a. inferiore al 3 % per le materie prime e gli alimenti semplici per animali, gli additivi, i coadiuvanti per l’insilamento e gli alimenti dietetici; b. inferiore al 2 % per gli alimenti composti per animali. 3 Se una materia prima o un alimento semplice contenuti in un alimento composto ai sensi del capoverso 1 soggiacciono all’obbligo di dichiarazione, tali componenti devono essere caratterizzate in modo corrispondente.

Art. 30 Disposizione transitoria della modifica del 19 novembre 2003 Gli alimenti per animali caratterizzati con le indicazioni «X (OMG)», «fabbricato con X modificato tramite l’ingegneria genetica» e «fabbricato con X modificato geneticamente» possono essere messi in commercio fino al 31 dicembre 2004 ed utilizzati come foraggio fino al 31 dicembre 2005.

38 RS 916.307 39 RS 910.1 40 RS 814.01 41 RS 814.91; RU 2003 4803 42 RS 814.20 43 RS 946.51

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Disposizione finale della modifica del 16 ottobre 2003 Abrogata

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

19 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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