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AS 2003 4837

Ordinanza concernente il Servizio sanitario di confine

Ordinanza concernente il Servizio sanitario di confine

Modifica del 15 dicembre 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 giugno 19741 concernente il Servizio sanitario di confine è modificata come segue:

Art. 1 Provvedimenti necessari

1 Il Dipartimento federale dell’interno ordina i provvedimenti necessari a lungo

termine per prevenire l’introduzione dall’estero di malattie trasmissibili dell’uomo. 2 L’Ufficio federale della sanità pubblica è competente per ordinare i provvedimenti urgenti.

Art. 1a Provvedimenti di lotta contro malattie infettive emergenti Per lottare contro malattie infettive emergenti («Emerging Infectious Diseases»), il Dipartimento federale dell’interno può ordinare che all’arrivo in un aeroporto: a. le compagnie aeree mettano i loro elenchi dei passeggeri a disposizione delle autorità sanitarie della Confederazione e dei Cantoni; b. le compagnie aeree raccolgano i dati necessari per l’identificazione univoca di singole persone o per l’identificazione precoce di persone malate e tra- smettano tali dati alle autorità sanitarie della Confederazione e dei Cantoni; c. sia esaminato lo stato di salute dei viaggiatori in arrivo.

Art. 2 cpv. 3 3 Per lottare contro malattie infettive emergenti, l’Ufficio federale della sanità pub- blica può delegare alle società che gestiscono gli aeroporti i compiti seguenti: a. la conservazione e la messa a disposizione degli elenchi dei passeggeri; b. la raccolta dei dati personali necessari per l’identificazione univoca di singo- le persone e dei dati necessari per l’identificazione precoce di persone malate.

1 RS 818.125.1

2003-2156 4837

Servizio sanitario di confine RU 2003

Art. 3 Elaborazione dei dati 1 L’Ufficio federale della sanità pubblica è autorizzato a elaborare i dati personali necessari all’adempimento dei compiti legali.

2 I dati raccolti servono per l’identificazione successiva delle persone che:

a. eliminano agenti patogeni (escretori) o sono sospette d’eliminarne (escretori sospetti); b. sono state in contatto con persone contagiose o malate (soggetti di contatto) o sono sospette d’esserlo stato (soggetti di contatto sospetti); c. sono affette da una malattia trasmissibile (malati) o presentano sintomi tali da far supporre che ne siano affette (malati sospetti). 3 I dati raccolti sono conservati durante un mese e in seguito distrutti conformemente alle esigenze della protezione dei dati.

Art. 4 Informazione dei Cantoni L’Ufficio federale della sanità pubblica o l’autorità cantonale competente per l’aeroporto notifica ai Cantoni interessati i dati personali necessari per l’identifi- cazione successiva delle persone di cui all’articolo 3 capoverso 2 o per la decisione di provvedimenti secondo la legge del 18 dicembre 19702 sulle epidemie.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

15 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2 RS 818.101

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