AS 2003 4839
Ordinanza del DFI per impedire l'introduzione di malattie infettive emergenti
Ordinanza del DFI per impedire l’introduzione di malattie infettive emergenti
del 15 dicembre 2003
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 1 dell’ordinanza del 17 giugno 19741 concernente il Servizio sanitario di confine, ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza stabilisce le misure volte a evitare, in particolari situazioni epidemiologiche, l’introduzione in Svizzera della Sindrome respiratoria acuta grave (SARS) e di altre malattie infettive emergenti («Emerging Infectious Diseases»).
Art. 2 Definizione Si è in presenza di una particolare situazione epidemiologica ai sensi della presente ordinanza segnatamente se: a. trasmissioni locali della SARS e o di un’altra malattia infettiva emergente («Emerging Infectious Disease») sono osservate in un altro Paese o in regio- ni comprendenti più Paesi; e b. esistono elementi sufficienti per ritenere che tale malattia possa essere intro- dotta in Svizzera.
Art. 3 Infrastruttura e organizzazione della crisi 1 I gestori di aeroporti hanno l’obbligo di allestire un’infrastruttura e un’organizza- zione appropriate affinché, a seconda della situazione epidemiologica: a. il materiale informativo possa essere reso accessibile o distribuito; b. gli elenchi dei passeggeri delle compagnie aeree possano essere messi al sicuro e trasmessi alle competenti autorità sanitarie; c. le schede di contatto e i questionari sullo stato di salute possano essere distribuiti e raccolti conformemente al diritto sulla protezione dei dati a destinazione delle competenti autorità sanitarie; d. le misurazioni della temperatura o altri esami appropriati dello stato di salute volti a individuare le malattie trasmissibili possano essere eseguiti. 2 L’Ufficio federale della sanità pubblica sorveglia l’osservanza dell’obbligo di cui al capoverso 1. Può delegare tale compito ai Cantoni.
RS 818.125.12 1 RS 818.125.1; RU 2003 4837
2003-2155 4839
Ostacolo all’introduzione di malattie infettive emergenti. O del DFI RU 2003
Art. 4 Disposizioni penali Per le infrazioni alla presente ordinanza si applicano le disposizioni penali dell’arti- colo 35 della legge del 18 dicembre 19702 sulle epidemie.
Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
15 dicembre 2003 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
2 RS 818.101
4840