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AS 2003 4841

Ordinanza concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell'uomo

Ordinanza concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell’uomo (Ordinanza sulla dichiarazione)

Modifica del 15 dicembre 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 13 gennaio 19991 concernente la dichiarazione delle malattie tra- smissibili dell’uomo (ordinanza sulla dichiarazione) è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3 3 Il Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) stabilisce le singole osserva- zioni soggette all’obbligo di dichiarazione, nonché i relativi criteri e termini. Può rendere obbligatoria la dichiarazione sia dei risultati delle analisi positivi sia di quelli negativi. Esso determina inoltre per quali osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione devono essere effettuate dichiarazioni complementari e quali dichiara- zioni devono permettere l’identificazione di una persona in modo da poter adottare provvedimenti di carattere personale conformemente alla legislazione sulle epide- mie.

Art. 17 lett. a Abrogata

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

15 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 818.141.1

2003-2158 4841

Ordinanza sulla dichiarazione RU 2003

4842