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AS 2003 4861

AS 2003 4861

Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Modifica del 19 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2 2 Se l’assicurato ha esercitato da ultimo un’occupazione a tempo pieno, è considera- to giorno lavorativo intero perso ogni giorno lavorativo dal lunedì al venerdì, duran- te il quale l’assicurato è totalmente disoccupato e per il quale ha adempiuto le pre- scrizioni di controllo.

Art. 30 cpv. 4 4 Le casse consegnano agli assicurati a destinazione delle autorità fiscali una dichia- razione concernente le prestazioni ricevute.

Titolo prima della sezione 1 Capitolo 5: Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Art. 84 rimando alla LADI nella rubrica

Art. 87 rimando alla LADI nella rubrica (art. 60 cpv. 1 LADI)

Art. 90 rimando alla LADI nella rubrica (art. 65 e 66 LADI)

Art. 98 Abrogato

1 RS 837.02

2003-2392 4861

Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione RU 2003

Art. 119a rimando alla LADI nella rubrica

Art. 119cbis Collaborazione con gli uffici di collocamento privati 1 Agli uffici di collocamento privati chiamati a svolgere compiti di consulenza e di collocamento non possono essere delegati compiti sovrani quali la verifica dell’idoneità al collocamento o la decisione di sanzioni. 2 Il servizio cantonale competente disciplina la collaborazione tra gli uffici di collo- camento privati e gli URC mediante un contratto scritto. Tale contratto impegna gli uffici di collocamento privati: a. a informare l’URC sugli sforzi intrapresi in vista del collocamento e a notifi- cargli i casi di comportamenti errati degli assicurati; b. a fornire all’URC le informazioni necessarie a quest’ultimo per svolgere il suo compito di osservazione del mercato di lavoro mediante il sistema COLSTA. 3 Gli uffici di collocamento privati possono essere indennizzati mediante il fondo di compensazione per le prestazioni fornite. L’ufficio di compensazione determina le prestazioni che danno diritto a un’indennità e l’importo della stessa. 4 I dati concernenti gli assicurati o gli impieghi liberi possono essere trasmessi agli uffici di collocamento privati o a terzi soltanto previo consenso degli assicurati e dei datori di lavoro interessati.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

19 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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