AS 2003 4863
Ordinanza sul finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione
Ordinanza sul finanziamento dell’assicurazione contro la disoccupazione (OFAD)
del 19 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 92 capoverso 7bis e 109 della legge del 25 giugno 19821 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), ordina:
Sezione 1: Oggetto e presentazione contabile
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. la partecipazione della Confederazione ai costi del collocamento e dei prov- vedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 90a LADI); b. i mutui di tesoreria accordati dalla Confederazione per assicurare l’equilibrio annuale dei conti (art. 90b LADI); c. la partecipazione dei Cantoni alle spese degli uffici di collocamento e ai co- sti dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 92 cpv. 7bis LADI).
Art. 2 Presentazione contabile Tutte le transazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 1 sono registrate singolarmente nel conto del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (fondo di compensazione).
RS 837.141 1 RS 837.0
2003-2068 4863
Finanziamento dell’assicurazione contro la disoccupazione RU 2003
Sezione 2: Partecipazione della Confederazione ai costi del collocamento e dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
Art. 3 Versamenti parziali Alla fine di ogni trimestre, il Segretariato di Stato dell’economia (Seco) versa al fondo di compensazione l’importo dovuto dalla Confederazione a titolo della sua partecipazione per tale trimestre. L’importo dei versamenti parziali è stabilito in funzione del preventivo della Confederazione.
Art. 4 Conteggio L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (ufficio di compensazione) calcola il 31 marzo di ogni anno la partecipazione annuale della Confederazione per l’esercizio precedente.
Sezione 3: Mutui di tesoreria della Confederazione e crediti in conto corrente
Art. 5 Concessione dei mutui di tesoreria
1 La Confederazione accorda mutui di tesoreria al fondo di compensazione quando
la pianificazione trimestrale del Seco mostra che gli averi del fondo non sono suffi- cienti per adempire gli obblighi di pagamento. 2 Il Seco informa l’Amministrazione federale delle finanze degli importi dei mutui necessari.
Art. 6 Richiesta dei mutui, tasso e durata 1 I mutui sono richiesti dal Seco alla Tesoreria federale in importi parziali di almeno
100 milioni di franchi. La richiesta è comunicata con 10 giorni di anticipo.
2 Il fondo di compensazione paga l’interesse sui mutui alle condizioni di mercato. L’Amministrazione federale delle finanze fissa il tasso d’interesse.
3 Al momento della concessione del mutuo, il Seco e l’Amministrazione federale
delle finanze ne fissano la durata di comune accordo.
Art. 7 Rimborso dei mutui 1 Se non è in grado di rimborsare il mutuo alla scadenza fissata, il fondo di compen- sazione lo rimborsa non appena la sua situazione finanziaria e l’evoluzione del mercato del lavoro lo permettono. 2 I rimborsi parziali sono effettuati soltanto se l’importo disponibile per il rimborso è di 100 milioni di franchi almeno.
Finanziamento dell’assicurazione contro la disoccupazione RU 2003
Art. 8 Credito in conto corrente L’Amministrazione federale delle finanze può accordare al fondo di compensazione un credito in conto corrente per coprire un fabbisogno di liquidità a corto termine. Fissa il limite di tale credito.
Sezione 4: Partecipazione dei Cantoni alle spese degli uffici di collocamento e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
Art. 9 Ripartizione tra i Cantoni 1 L’importo totale annuale della partecipazione a carico dei Cantoni è ripartito tra questi ultimi secondo la formula di regressione seguente: Quota per Cantone in franchi = e (ICF×0,0045) x GDC x partecipazione x C e = base dei logaritmi naturali (valore = 2,71828) ICF = indice della capacità finanziaria del Cantone per l’anno conside- rato GDC = numero di giorni di disoccupazione controllata nel Cantone per l’anno considerato partecipazione = importo totale annuale della partecipazione a carico dei Cantoni in milioni di franchi per l’anno considerato C = costante determinata di volta in volta in modo che la somma delle quote di tutti i Cantoni corrisponda all’importo totale annuale della partecipazione a carico dei Cantoni. 2 Gli importi ottenuti mediante la formula di regressione sono arrotondati a 1 000 franchi. 3 L’indice della capacità finanziaria dei Cantoni è determinato in base all’articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 19592 concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni.
Art. 10 Conteggio
1 L’ufficio di compensazione calcola il 31 marzo di ogni anno la partecipazione
annuale dei Cantoni per l’esercizio precedente. 2 Le quote a carico dei singoli Cantoni sono compensate con gli importi successivi versati a titolo di rimborso delle spese secondo l’articolo 92 capoverso 7 LADI. Questa compensazione ha luogo sul conto corrente del Cantone presso la Confedera- zione.
2 RS 613.1
Finanziamento dell’assicurazione contro la disoccupazione RU 2003
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 11 Esecuzione Il Seco e l’Amministrazione federale delle finanze eseguono congiuntamente la presente ordinanza.
Art. 12 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 31 gennaio 19963 sul finanziamento dell’assicurazione contro la disoccupazione è abrogata.
Art. 13 Diritto vigente: modifica L’ordinanza del 31 agosto 19834 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:
Art. 98b Abrogato
Art. 14 Entrata in vigore La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° luglio 2003.
19 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
3 RU 1996 811, 1997 2446, 1999 2387, 2000 187, 2002 4059 4 RS 837.02