AS 2003 4871
Ordinanza sul promovimento regionale della qualità e dell'interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell'agricoltura (Ordinanza sulla qualità ecologica, OQE)
Ordinanza sul promovimento regionale della qualità e dell’interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell’agricoltura (Ordinanza sulla qualità ecologica, OQE)
Modifica del 26 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 4 aprile 20011 sulla qualità ecologica è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 76 capoverso 3 e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr); visto l’articolo 26 della legge federale del 1° luglio 19663 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),
II L’allegato 1 è modificato come segue: N. 2.2 lett. b b. La fascia inerbita può essere utilizzata al massimo una volta all’anno. La prima metà di tale fascia può essere utilizzata al più presto alle date stabilite nell’articolo 45 capoversi 2 o 3bis OPD4. La seconda metà può essere utiliz- zata al più presto 6 settimane dopo l’utilizzazione della prima metà.