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AS 2003 4883

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC)

del 26 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 2, 80 capoversi 2 e 3, 81 capoverso 1, 86a capoverso 2 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr), ordina:

Sezione 1: Aiuti per la conduzione aziendale

Art. 1 Mutui esenti da interessi 1 I Cantoni possono accordare ai gestori di aziende agricole aiuti per la conduzione aziendale sotto forma di mutui esenti da interessi, al fine di: a. ovviare a difficoltà finanziarie non imputabili al gestore; o b. rimborsare mutui esistenti gravati da interessi (conversione del debito). 2 Sussistono difficoltà finanziarie qualora, malgrado una ragionevole utilizzazione delle possibilità di credito, il richiedente non sia temporaneamente in grado di far fronte ai propri impegni finanziari. 3 Fino alla scadenza del periodo transitorio di cui all’articolo 187 capoverso 11 LAgr, i mutui possono essere accordati anche quando le difficoltà finanziarie deri- vano da una modifica delle condizioni quadro economiche.

Art. 2 Volume di lavoro necessario 1 I mutui a titolo d’aiuto per la conduzione aziendale sono accordati soltanto se l’azienda richiede almeno 1,2 unità standard di manodopera (USM). 2 In deroga all’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulla terminologia agricola, l’Ufficio federale può fissare ulteriori criteri per calcolare le USM in rela- zione alle attività di produzione speciali. 3 Per il calcolo del volume di lavoro necessario non si prendono in considerazione:

a. le superfici agricole utili al di fuori del raggio d’esercizio dell’azienda secondo l’uso locale;

RS 914.11

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b. i provvedimenti intesi a diversificare l’attività nel settore agricolo e nei settori affini, conformemente all’articolo 106 capoverso 1 lettera c LAgr.

Art. 3 Volume di lavoro necessario nelle aree a rischio 1 Nelle regioni di montagna e in quelle collinari in cui la gestione o una sufficiente densità di insediamento è minacciata, il volume di lavoro minimo necessario ammonta a 0,75 USM. 2 L’Ufficio federale fissa i criteri per stabilire se un’azienda è ubicata in un’area a rischio.

Art. 4 Requisiti personali 1 Gli aiuti per la conduzione aziendale sono accordati soltanto se il gestore adempie le disposizioni generali del titolo 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sui paga- menti diretti all’agricoltura. 2 La concessione di un mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale confor- memente all’articolo 1 capoverso 1 lettera b presuppone che il richiedente abbia concluso una formazione professionale di base come agricoltore con attestato fede- rale di capacità, conformemente all’articolo 38 della legge federale del 13 dicembre

20024 sulla formazione professionale, o una formazione equivalente.

3 In caso di richiedenti coniugati è sufficiente che uno dei coniugi adempia i requisiti di cui al capoverso 1. 4 La gestione di un’azienda svolta con successo durante almeno tre anni e documen- tata è equiparata alla formazione di base. 5 Per i gestori di aziende ubicate nelle regioni di cui all’articolo 3 capoverso 1, una formazione di base conclusa in un’altra professione è equiparata alla formazione di base di agricoltore.

Art. 5 Reddito e sostanza 1 Il mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale non è accordato se il reddito determinante del richiedente supera i 120 000 franchi. 2 Se il reddito determinante supera 80 000 franchi, il mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera b è ridotto del 10 per cento per ogni 5000 franchi di reddito supplementare. Gli importi inferiori al 20 per cento del mutuo non ridotto non vengono versati. 3 Per reddito determinante si intende il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 19905 sull’imposta federale diretta, dopo deduzione di 40 000 franchi per i richiedenti coniugati.

3 RS 910.13 4 RS 412.10; RU 2003 4557 5 RS 642.11

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4 Se la sostanza rettificata del richiedente prima della concessione del mutuo supera i

600 000 franchi, non è accordato alcun mutuo a titolo di aiuto per la conduzione

aziendale. 5 La sostanza rettificata comprende tutti gli elementi patrimoniali, dedotti la sostanza dell’affittuario, senza il patrimonio finanziario, e il capitale di terzi. 6 I terreni da costruzione, tranne i cortili utilizzati nell’agricoltura, devono essere computati al loro valore venale locale usuale.

Art. 6 Condizioni per la conversione dei debiti

1 Dopo un consistente investimento, un mutuo secondo l’articolo 1 capoverso 1

lettera b può essere accordato soltanto al termine di un periodo di attesa di tre anni.

2 Il periodo di attesa è prolungato a cinque anni almeno se:

a. è stata acquistata un’azienda a un prezzo di 2,5 volte superiore al valore di reddito o sono stati acquistati fondi a un prezzo di 8 volte superiore al valore di reddito; b. sono stati acquistati contingenti lattieri o macchine a prezzi eccessivi; oppure c. sono stati effettuati investimenti esagerati negli edifici d’abitazione e negli edifici di economia rurale.

3 I debiti complessivi a carico dell’azienda prima della conversione non devono

superare il doppio del valore di reddito.

4 L’ultima conversione dei debiti deve risalire ad almeno dieci anni prima.

Art. 7 Onere sopportabile 1 L’importo del mutuo e del rimborso va stabilito in modo che l’onere sia sopporta- bile.

2 L’onere è sopportabile se il richiedente è in grado di:

a. coprire le spese correnti dell’azienda e della famiglia; b. garantire il servizio degli interessi; c. adempire gli impegni assunti in relazione al rimborso; d. effettuare gli investimenti futuri necessari; e e. rimanere solvibile. 3 Per azienda, il totale dei mutui e dei crediti, sommato al saldo di precedenti crediti di investimento e mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale, non può supe- rare i seguenti importi: franchi

a. regione di pianura, senza zona collinare 600 000 b. regione di montagna e collinare 500 000

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Art. 8 Ammontare dei mutui per la conversione di debiti I mutui accordati conformemente all’articolo 1 capoverso 1 lettera b possono finan- ziare i debiti gravati da interesse sino all’80 per cento del valore di reddito.

Art. 9 Domanda, esame e decisione

1 Le domande di mutuo vanno inoltrate al Cantone.

2 Il Cantone esamina la domanda, ne valuta la necessità, decide in merito alla stessa e fissa le condizioni e gli oneri per il singolo caso. Può rinunciare alla concessione di mutui inferiori a 20 000 franchi. 3 Per le domande inferiori all’importo limite conformemente all’articolo 10 capover- so 2, al momento della notifica della decisione al richiedente il Cantone informa l’Ufficio federale mediante un modulo apposito. Il Cantone notifica la sua decisione all’Ufficio federale solo su richiesta di quest’ultimo. 4 Per le domande superiori all’importo limite, il Cantone sottopone la sua decisione all’Ufficio federale allegando i documenti pertinenti. Notifica la sua decisione al richiedente dopo che l’Ufficio federale l’ha approvata.

Art. 10 Procedura di approvazione 1 Il termine di approvazione di 30 giorni decorre dal giorno successivo al ricevimen- to degli atti completi da parte dell’Ufficio federale.

2 L’importo limite ammonta a 250 000 franchi, compreso il saldo di precedenti

crediti di investimento e mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale. 3 Se la decisone nel merito è presa dall’Ufficio federale, esso stabilisce le condizioni e gli oneri nel singolo caso.

Art. 11 Obbligo di tenere la contabilità 1 Su richiesta dal Cantone, nel corso della durata del mutuo deve essere presentata la contabilità aziendale.

2 In casi eccezionali, per i mutui inferiori all’importo limite conformemente

all’articolo 10 capoverso 2 possono essere presentate singole registrazioni.

Art. 12 Garanzia dei mutui

1 I mutui devono essere accordati se possibile con garanzie reali.

2 Se il mutuatario non può trasferire al Cantone un pegno immobiliare esistente, il Cantone è autorizzato a ordinare, con la decisione di assegnazione del credito, la costituzione di un’ipoteca. Tale decisione vale come prova per l’Ufficio del registro fondiario ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca nel registro fondiario.

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Art. 13 Revoca dei mutui Sono considerati in particolare motivi importanti per la revoca del mutuo: a. l’alienazione dell’azienda; b. l’edificazione o l’utilizzazione del suolo per scopi diversi dall’utilizzazione agricola; c. la cessazione della gestione in proprio secondo l’articolo 9 della legge fede- rale del 4 ottobre 19916 sul diritto fondiario rurale, tranne in caso di affitto a un discendente; d. l’utilizzazione duratura di parti essenziali dell’azienda per scopi non agri- coli; e. l’inosservanza di condizioni e di oneri stabiliti nella decisione; f. l’apporto di capitali di terzi senza previa consultazione del Cantone; g. la mancata adozione di provvedimenti, nei termini fissati dal Cantone, per ovviare all’incuria nella gestione e nella manutenzione constatata dal Can- tone; h. il mancato pagamento, nonostante diffida, di una quota d’ammortamento entro sei mesi dall’esigibilità; i. l’ottenimento di un mutuo sulla base di dati errati o fuorvianti.

Art. 14 Rimborso 1 L’autorità che decide fissa il termine di rimborso del mutuo. Detto termine non può superare i venti anni. 2 I termini di rimborso dei mutui devono essere fissati secondo le possibilità econo- miche del mutuatario. 3 Il Cantone può differire di tre anni al massimo, nei limiti del termine di cui al capoverso 1, il rimborso dei mutui accordati conformemente all’articolo 1 capoverso

1 lettera a.

4 Il Cantone può sospendere per un anno, nei limiti del termine di cui al capoverso 1, il rimborso del mutuo, se le condizioni economiche del mutuatario si deteriorano senza sua colpa. 5 Se le condizioni economiche del mutuatario sono migliorate considerevolmente, il Cantone può aumentare adeguatamente il tasso di ammortamento nel periodo di durata del contratto o esigere il rimborso anticipato del mutuo residuo.

Art. 15 Alienazione con utile 1 Se l’azienda è alienata con utile prima dello scadere del termine di rimborso con- venuto inizialmente, i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale devono essere interamente rimborsati e rimunerati retroattivamente con un interesse del

6 RS 211.412.11

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5 per cento. In caso di rimborso anticipato, l’obbligo di pagamento degli interessi si estingue cinque anni dopo il rimborso, ma al più tardi al termine del periodo di rimborso convenuto inizialmente. 2 L’utile si calcola secondo gli articoli 31 capoverso 1, 32 e 33 della legge federale del 4 ottobre 19917 sul diritto fondiario rurale. L’Ufficio federale fissa i valori d’imputazione. 3 L’interesse, cumulato con il rimborso di un contributo, non può superare l’utile.

Art. 16 Finanziamento 1 La prestazione del Cantone ammonta, in funzione della sua capacità finanziaria, al 20–80 per cento della prestazione federale. 2 Il Cantone chiede i fondi federali all’Ufficio federale in funzione delle sue neces- sità. 3 L’Ufficio federale esamina la proposta del Cantone e gli versa i mezzi finanziari nell’ambito dei crediti stanziati. I fondi federali sono versati soltanto dopo lo stan- ziamento della prestazione cantonale.

Art. 17 Gestione dei fondi federali Il Cantone gestisce mediante contabilità separata i fondi messi a disposizione dalla Confederazione e presenta all’Ufficio federale il consuntivo annuale entro fine aprile.

Art. 18 Restituzione dei fondi federali Il termine di disdetta per i fondi federali da restituire è di sei mesi.

Sezione 2: Aiuti per la riqualificazione per gli anni 2004–2011

Art. 19 Aiuti per la riqualificazione

1 Gli aiuti per la riqualificazione comprendono:

a. i contributi ai costi di riqualificazione; b. i contributi ai costi di sostentamento.

2 Può chiedere aiuti per la riqualificazione solo una persona per azienda.

Art. 20 Condizioni 1 Oltre alle condizioni di cui all’articolo 86a della legge sull’agricoltura, ai fini della concessione di aiuti per la riqualificazione devono essere adempite le seguenti condizioni:

7 RS 211.412.11

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a. l’azienda è stata gestita a proprio rischio e pericolo durante almeno cinque anni; b. negli ultimi tre anni, la gestione ha richiesto mediamente 0,75 USM; c. i terreni che si liberano devono essere venduti o affittati a una o più aziende ubicate nel raggio d’esercizio secondo l’uso locale, la cui gestione richiede- va almeno 0,75 USM già prima della ripresa di tali terreni; la durata minima dell’affitto è di 12 anni; d. il richiedente non ha ancora compiuto i 52 anni di età prima dell’inizio della riqualificazione. 2 L’obbligo di vendita o di affitto non si applica agli edifici e alle superfici agricole utili di 100 are al massimo, di cui 30 are di terreni coltivi a vigna o 30 are di altri terreni adibiti alla frutticoltura.

Art. 21 Riqualificazione che dà diritto ai contributi 1 La riqualificazione in una professione non agricola deve durare sei mesi al minimo.

2 La riqualificazione in una professione non agricola deve soddisfare i criteri di una procedura di qualificazione riconosciuta conformemente agli articoli 38–44 della legge federale del 13 dicembre 20028 sulla formazione professionale.

Art. 22 Contributi 1 I contributi ammontano al 50 per cento dei costi di riqualificazione, ma al massimo a 6000 franchi all’anno. 2 I contributi per i costi di sostentamento ammontano al massimo a 4000 franchi al mese.

3 I contributi per la riqualificazione sono accordati per tre anni al massimo.

Art. 23 Costi di riqualificazione computabili Ai fini dei costi della riqualificazione si considerano le tasse d’iscrizione alla scuola o ai corsi nonché un’indennità di trasporto conformemente alla legge federale del

14 dicembre19909 sull’imposta federale diretta.

Art. 24 Graduazione dei contributi di sostentamento 1 L’Ufficio federale fissa importi forfetari per i contributi di sostentamento. In particolare tiene conto: a. del momento in cui cessa la gestione dell’azienda; b. della struttura familiare; c. dei mezzi a disposizione.

8 RS 412.10; RU 2003 4557 9 RS 642.11

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2 Se la gestione dell’azienda cessa all’inizio della riqualificazione o entro sei medi, i contributi di sostentamento sono versati integralmente. 3 Se la gestione dell’azienda cessa entro due anni dalla fine della riqualificazione, è versato al massimo il 15 per cento dei contributi di sostentamento.

4 I contributi di sostentamento non ridotti ammontano mensilmente a:

franchi

a. per richiedenti non coniugati 2000 b. per richiedenti coniugati 3000 c. per ogni figlio a carico 250

Art. 25 Riduzione degli aiuti per la riqualificazione 1 Se il reddito imponibile del richiedente o dei coniugi definito nell’articolo 5 capo- verso 3 supera 80 000 franchi, l’aiuto per la riqualificazione è ridotto del 20 per cento per ogni 5000 franchi di reddito supplementare. Gli importi inferiori al 20 per cento degli aiuti non ridotti non vengono versati. 2 Se la sostanza rettificata del richiedente o dei coniugi definita nell’articolo 5 capo- verso 5 supera al momento dell’inoltro della domanda 600 000 franchi, l’aiuto per la riqualificazione è ridotto di 10 000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare.

Art. 26 Domanda, esame e decisione

1 Le domande di aiuto vanno inoltrate al Cantone.

2 La domanda di contributi comprende in particolare i seguenti documenti:

a. dati sulla formazione seguita; b. profilo di competenze; c. piano e costi della riqualificazione; d. dati sull’azienda attualmente condotta; e. data in cui si prevede di cessare la gestione dell’azienda; f. nome e indirizzo della persona che rileva le terre; g. situazione reddituale e patrimoniale. 3 Se i dati di cui al capoverso 2 lettere a–c non illustrano in misura sufficiente le finalità della formazione, al richiedente può essere chiesto di presentare il risultato di un orientamento professionale. 4 Il Cantone esamina la domanda e la trasmette all’Ufficio federale per decisione, unitamente alla sua proposta.

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Art. 27 Pagamento 1 Gli aiuti sono versati dal Cantone. Il pagamento ha cadenza semestrale, la prima volta sei mesi dopo l’inizio della riqualificazione. 2 Il Cantone decurta, rifiuta il versamento o ne esige il rimborso se le condizioni non sono più adempite.

Art. 28 Menzione nel registro fondiario 1 Al momento della cessazione dell’azienda, nel registro fondiario viene menzionata una restrizione di diritto pubblico della proprietà secondo cui le superfici che riman- gono di proprietà del richiedente e l’edificio non possono costituire parti di un’azienda conformemente all’ordinanza del 7 dicembre 199810 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda.

2 La menzione è valida per 20 anni dalla cessazione dell’azienda. I costi sono a

carico del richiedente. La restrizione della proprietà può essere cancellata prima della scadenza di tale termine soltanto con l’approvazione dell’Ufficio federale.

Art. 29 Rimborso degli aiuti 1 Il richiedente che non cessa la gestione dell’azienda entro due anni dal pagamento dell’ultimo aiuto deve restituire integralmente entro due anni gli importi ricevuti. Sono altresì imputati un interesse annuo del cinque per cento dall’ultimo pagamento e le spese amministrative per un ammontare di 1000 franchi. 2 Se la riqualificazione è interrotta, gli aiuti percepiti devono essere rimborsati se la gestione continua. Sono inoltre prelevati 1000 franchi per spese amministrative. Se il richiedente si trova senza sua colpa in uno stato di bisogno, l’Ufficio federale può rinunciare parzialmente o completamente al rimborso.

3 Chi, dopo la concessione di aiuti per la riqualificazione e dopo la cessazione

d’esercizio, riprende una gestione nei venti anni successivi all’ultimo versamento e percepisce contributi conformemente all’ordinanza del 7 dicembre 199811 sui paga- menti diretti deve rimborsare gli aiuti per la riqualificazione. Il termine per il rim- borso, il pagamento degli interessi e delle spese amministrative è retto dal capoverso

1. L’importo da rimborsare è dedotto dai pagamenti diretti.

Art. 30 Alta vigilanza L’Ufficio federale esercita l’alta vigilanza. Può eseguire controlli sul posto.

10 RS 910.91; RU 2003 4873 11 RS 910.13

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Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 31 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 7 dicembre 199812 concernente gli aiuti per la conduzione aziendale quale misura sociale nell’agricoltura è abrogata.

Art. 32 Modifica del diritto vigente L’ordinanza sulla siccità del 5 novembre 200313 è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1

1 In deroga all’articolo 16 dell’ordinanza del 26 novembre 200314 concernente le

misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC), la Confederazione può anticipare le prestazioni dei Cantoni per i mutui accordati a titolo di aiuto per la conduzione aziendale in seguito alla siccità.

Art. 8 Tenuto conto degli articoli 5–7, le disposizioni della OMSC15 si applicano alla concessione di mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale in seguito alla siccità.

Art. 33 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

2 La sezione 2 (art. 19–30) entra in vigore il 1° gennaio 2004 con effetto sino al 31 dicembre 2011.

26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

12 RU 1998 3121 13 RS 914.12; RU 2003 4045 14 RS 914.11; RU 2003 4883 15 RS 914.11; RU 2003 4883

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