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AS 2003 4907

AS 2003 4907

Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)

Modifica del 26 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:

Abrogato

Art. 23 cpv. 2 2 Se si rifiuta o non è in grado di identificare il titolare del PGI che ha importato le quantità di merci ancora disponibili di cui all’articolo 7 capoverso 2, il proprietario di dette quantità di merci è tenuto, giusta il capoverso 1 lettera a, ad allontanarle egli stesso dal mercato o, giusta la lettera b, a versare sulle stesse la corrispondente ADFC.

Art. 25 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 916.121.10

2003-0941 4907

Importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura RU 2003