AS 2003 4907
AS 2003 4907
Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)
Modifica del 26 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:
Abrogato
Art. 23 cpv. 2 2 Se si rifiuta o non è in grado di identificare il titolare del PGI che ha importato le quantità di merci ancora disponibili di cui all’articolo 7 capoverso 2, il proprietario di dette quantità di merci è tenuto, giusta il capoverso 1 lettera a, ad allontanarle egli stesso dal mercato o, giusta la lettera b, a versare sulle stesse la corrispondente ADFC.
Art. 25 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.121.10
2003-0941 4907
Importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura RU 2003