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AS 2003 4921

Ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione

Ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (Ordinanza sulle sementi)

Modifica del 26 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle sementi è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 148a capoverso 3, 159a, 160 capoversi 1–5, 161, 162, 164 e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr); visto l’articolo 17 della legge del 21 marzo 20033 sull’ingegneria genetica (LIG),

Art. 8 lett. d ed e Una varietà può essere stralciata dal catalogo: d. se la varietà produce effetti collaterali inaccettabili per le persone, gli anima- li o l’ambiente; e. se le condizioni per l’applicazione delle misure preventive secondo l’artico- lo 148a capoverso 1 LAgr sono adempiute.

Art. 9b cpv. 5

5 Se le condizioni di cui all’articolo 148a capoverso 1 LAgr sono adempiute,

l’Ufficio federale può rifiutare l’autorizzazione, vincolarla a oneri o a condizioni oppure ritirarla per una varietà geneticamente modificata già in commercio.

2003-0944 4921

Ordinanza sulle sementi RU 2003

Titolo prima dell’art. 10 Sezione 3: Certificazione, produzione, commercializzazione e divieto di utilizzazione

Art. 17a Divieto di utilizzazione Se una varietà è stralciata dal catalogo conformemente all’articolo 8 lettere d ed e o l’autorizzazione per una varietà geneticamente modificata è rifiutata o ritirata, l’Ufficio federale può emanare un divieto immediato di utilizzazione per la varietà interessata se gli effetti collaterali possono avere gravi conseguenze.

Art. 18 rubrica Aiuti finanziari per il mais e le piante foraggere

Art. 18a Aiuti finanziari per le sementi di soia 1 Al fine di garantire una produzione svizzera adeguata di sementi di soia, possono essere concessi aiuti finanziari a organizzazioni idonee. 2 L’Ufficio federale decide, su domanda, in merito alla ripartizione degli aiuti finan- ziari fra le organizzazioni interessate, con le quali conclude un contratto che verte sulle prestazioni, le condizioni e gli oneri relativi all’aiuto finanziario.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz