Lexipedia

AS 2003 4927

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali)

Modifica del 26 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 maggio 19991 sugli alimenti per animali è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 1–5, 161,

164 e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr);

visto l’articolo 29 della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); visto l’articolo 17 della legge del 21 marzo 20034 sull’ingegneria genetica (LIG); visto l’articolo 9 capoverso 2 lettera c della legge del 24 gennaio 19915 sulla protezione delle acque (LPAc); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19956 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

Art. 2 cpv. 2 lett. j

2 Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

j. intermediario: chiunque metta in commercio, in uno stadio intermedio tra la produzione e l’utilizzazione, alimenti per animali di cui all’articolo 21.

Art. 4a Misure precauzionali 1 Il Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento) può rifiutare l’ammissione di un alimento per animali nelle liste di cui agli articoli 5 e 7 o corredarla di condi- zioni o oneri, se sono soddisfatte le condizioni previste nell’articolo 148a LAgr.

2003-0948 4927

Ordinanza sugli alimenti per animali RU 2003

2 Se sono soddisfatte le condizioni previste nell’articolo 148a LAgr, l’Ufficio fede- rale dell’agricoltura (Ufficio federale) può: a. revocare l’omologazione di un alimento per animali, un additivo o un alimento dietetico che figura sulle liste di cui agli articoli 5 e 7 o fissare esigenze supplementari; b. rifiutare l’ammissione di una materia prima o di un alimento semplice modi- ficato geneticamente nella lista degli alimenti OMG per animali di cui all’articolo 6; c. rifiutare, revocare o corredare di condizioni o oneri l’autorizzazione di cui all’articolo 8.

Art. 21 cpv. 1 frase introduttiva e lett. a, cpv. 2 frase introduttiva e lett. c, cpv. 3 e 4

1 Necessita di un’omologazione chiunque intende produrre o mettere in commercio

come intermediario uno dei seguenti alimenti per animali: a. additivi: – coccidiostatici e istomonostatici; – vitamine, provitamine e sostanze con effetti analoghi, chimicamente definite in modo inequivocabile – oligoelementi – enzimi – microorganismi – carotenoidi e xantofille – antiossidanti con un tenore massimo prestabilito; 2 Necessita di una registrazione chiunque intende produrre (anche ad uso privato) o mettere in commercio come intermediario uno dei seguenti alimenti per animali: c. alimenti composti per animali contenenti i seguenti additivi: – vitamine, provitamine e sostanze con effetti analoghi, chimicamente definite in modo inequivocabile (vitamina A e D solo come premiscele) – oligoelementi (rame e selenio solo come premiscele) – enzimi – microorganismi – carotenoidi e xantofille – antiossidanti e altri additivi con un tenore massimo prestabilito. 3 Il Dipartimento disciplina le esigenze poste ai produttori e agli intermediari in materia di omologazione e registrazione. 4 All’atto dell’omologazione o della registrazione, ai produttori e agli intermediari è rilasciato un numero d’omologazione o di registrazione.

Ordinanza sugli alimenti per animali RU 2003

Art. 23a Divieto di utilizzazione 1 Il Dipartimento federale dell’economia può designare le sostanze la cui utilizza- zione quali alimenti per animali è vietata.

2 Se revoca l’omologazione di cui agli articoli 5 e 7 o l’autorizzazione di cui

all’articolo 8, l’Ufficio federale può emanare un divieto di utilizzazione immediato per il prodotto in questione, qualora vi siano da attendersi effetti secondari con conseguenze gravi.

Art. 25 cpv. 5 5 L’Ufficio federale pubblica annualmente una lista di tutti i produttori e intermedia- ri omologati e registrati.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza sugli alimenti per animali RU 2003

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali | Lexipedia | Lexipedia