AS 2003 4933
Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova
Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax)
del 26 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 46 capoversi 1 e 3, 47 capoverso 2 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr), ordina:
Sezione 1: Campo d’applicazione
Art. 1 La presente ordinanza si applica alle aziende che praticano l’allevamento suino, l’ingrasso di suini, la tenuta di galline ovaiole, l’ingrasso di polli, l’ingrasso di tacchini e l’ingrasso di vitelli.
Sezione 2: Aziende che non forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche o che la forniscono solo cedendo concime aziendale a terzi
Art. 2 Effettivi massimi 1 Le aziende che non forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche secon- do l’articolo 70 capoverso 2 LAgr o che la forniscono solo cedendo concime azien- dale a terzi devono attenersi ai seguenti effettivi massimi: a. 250 scrofe da allevamento, in lattazione e non in lattazione, di oltre 6 mesi (produzione tradizionale); b. 500 scrofe da allevamento o rimonte da allevamento, non in lattazione (in aziende di monta o di attesa gestiti da produttori associati che si ripartiscono il lavoro nella produzione di suinetti); c. 1500 mezzanotti riproduttori di entrambi i sessi; d. 1500 suinetti o mezzanotti (fino a 30 kg); e. 1500 suini da ingrasso o mezzanotti da ingrasso (a partire da 30 kg);
RS 916.344 1 RS 910.1
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f. 18 000 galline ovaiole (a partire da 18 settimane); g. 18 000 polli da ingrasso (a partire da 43 giorni d’ingrasso); h. 9000 tacchini da ingrasso (periodo d’allevamento); i. 4500 tacchini da ingrasso (finissaggio); j. 300 vitelli da ingrasso (ingrasso con latte intero o con succedanei del latte). 2 Nell’ingrasso di polli con durata d’ingrasso ridotta sono ammessi i seguenti effetti- vi massimi: a. 21 000 polli da ingrasso fino a 42 giorni d’ingrasso; b. 24 000 polli da ingrasso fino a 35 giorni d’ingrasso; c. 27 000 polli da ingrasso fino a 28 giorni d’ingrasso. 3 In aziende specializzate nell’allevamento di suinetti senza altre categorie di suini l’effettivo massimo ammonta a 2000 suinetti (fino a 30 kg).
Art. 3 Calcolo dell’effettivo complessivo massimo autorizzato 1 L’azienda che esaurisce l’effettivo massimo consentito per una categoria non può detenere animali delle altre categorie.
2 Se un’azienda detiene più categorie di animali, la somma delle singole quote
percentuali degli effettivi massimi consentiti non deve superare il 100 per cento.
Art. 4 Animali giovani esclusi dal calcolo Per il calcolo dell’effettivo complessivo massimo autorizzato non sono contati: a. i mezzanotti riproduttori destinati alla rimonta del proprio effettivo, fino a un terzo dell’effettivo di scrofe da allevamento ma al massimo 80 animali; b. i suinetti e i mezzanotti (fino a 30 kg) prodotti nella propria azienda.
Art. 5 Comunità aziendali Nel caso di comunità aziendali gli effettivi massimi previsti dagli articoli 2–4 valgo- no singolarmente per ogni azienda associata.
Art. 6 Comunità aziendali settoriali Nel caso di comunità aziendali settoriali, gli effettivi massimi previsti dagli artico- li 2–4 valgono sia per l’insieme delle comunità aziendali settoriali sia singolarmente per ciascuna azienda interessata.
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Sezione 3: Aziende che forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche senza cedere concime aziendale a terzi
Art. 7 1 Per le aziende che forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche senza cedere concime aziendale a terzi, il limite superiore dell’effettivo di animali consen- tito è calcolato in funzione delle prestazioni richieste secondo l’allegato 1 nume- ro 2.1 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sui pagamenti diretti. 2 Se il limite superiore supera gli effettivi di cui agli articoli 2–4, le aziende in que- stione devono presentare all’autorità cantonale competente, mediante l’apposito modulo, una domanda di registrazione dell’effettivo massimo loro applicabile. 3 L’autorità cantonale competente verifica i dati e inoltra la domanda all’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale). 4 L’Ufficio federale registra l’effettivo massimo applicabile all’azienda e la super- ficie utile disponibile.
Sezione 4: Autorizzazioni eccezionali
Art. 8 Disposizioni generali Autorizzazioni eccezionali secondo gli articoli 9 e 10 sono concesse soltanto se: a. l’azienda da cui provengono i sottoprodotti dimostra che il loro smaltimento rappresenta un problema regionale; b. l’azienda dalla quale provengono i sottoprodotti dista al massimo 75 km di strada; c. i sottoprodotti non sono già ritirati da altre aziende esistenti; d. il ritiro dei sottoprodotti è stato convenuto mediante contratto per una durata di almeno 5 anni; e. l’autorità cantonale competente attesta che nell’azienda suinicola la prote- zione delle acque è garantita dal profilo edilizio e del materiale.
Art. 9 Valorizzazione di sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte L’Ufficio federale rilascia su domanda un’autorizzazione eccezionale alle aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte, se mediante tali sottoprodotti coprono almeno il 30 per cento del fabbiso- gno energetico dei suini.
2 RS 910.13
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Art. 10 Valorizzazione di sottoprodotti di macelli, di macellerie o di altre derrate alimentari 1 L’Ufficio federale rilascia su domanda un’autorizzazione eccezionale alle aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti di macelli, di macellerie o di altre derrate alimentari se: a. lo smaltimento di questi sottoprodotti è un compito d’interesse pubblico regionale; b. impianti eventualmente esistenti per il trattamento e la preparazione dei sot- toprodotti adempiono le esigenze dell’ordinanza del 3 febbraio 19933 con- cernente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale e degli articoli 40–47 dell’ordinanza del 27 giugno 19954 sulle epizoozie; c. i sottoprodotti utilizzati coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno ener- getico dei suini. 2 Per verificare se la valorizzazione dei sottoprodotti è un compito di interesse pubblico regionale, l’Ufficio federale sente i Cantoni interessati. 3 Sono considerati sottoprodotti di altre derrate alimentari i prodotti ad alto contenu- to d’acqua che senza aggiunta di conservanti deperiscono nell’arco di 10 giorni. 4 In caso di impiego concomitante di sottoprodotti secondo gli articoli 9 e 10, questi devono coprire almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini.
Art. 11 Attività sperimentale e di ricerca Alle aziende sperimentali e alle stazioni di ricerca della Confederazione, all’Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d’ingrasso e di macel- lazione di Sempach sono concesse le autorizzazioni eccezionali necessarie per l’esecuzione di esperimenti e prove.
Art. 12 Effettivo massimo di animali In ogni caso, le autorizzazioni ai sensi degli articoli 8–11 sono concesse al massimo fino al 200 per cento dell’effettivo massimo ordinario.
Art. 13 Presentazione delle domande Le domande sono presentate all’Ufficio federale corredate di tutti i documenti necessari.
Art. 14 Autorizzazione eccezionale 1 L’Ufficio federale rilascia un’autorizzazione eccezionale in funzione della quantità di sottoprodotti valorizzati.
3 RS 916.441.22 4 RS 916.401
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2 L’autorizzazione è limitata a cinque anni. Al più tardi tre mesi prima della scaden- za occorre domandarne il rinnovo; in caso d’omissione, il rinnovo può essere negato.
3 In caso di modifiche importanti delle condizioni che ne hanno determinato il
rilascio, l’Ufficio federale può adeguare o revocare l’autorizzazione prima della scadenza del termine. 4 La revoca dell’autorizzazione è possibile in ogni momento se non sono rispettate le prescrizioni concernenti la protezione degli animali e delle acque e non è stato posto rimedio alle irregolarità entro il termine impartito.
Sezione 5: Ripresa della produzione in aziende che avevano ridotto l’effettivo di bestiame o cessato l’esercizio aziendale
Art. 15 1 Le aziende che negli anni 1993 e 1994 hanno ricevuto contributi in virtù dell’ordi- nanza del 13 gennaio 19935 concernente i contributi per la cessazione dell’esercizio aziendale, non possono, durante i 20 anni successivi, aumentare l’effettivo di bestiame o riprendere la produzione senza l’autorizzazione dell’Ufficio federale. 2 L’Ufficio federale può autorizzare un’azienda ad aumentare l’effettivo di bestiame o a riprendere la produzione non appena i contributi ricevuti sono rimborsati propor- zionalmente. In tal caso è accordato un condono del 5 per cento per ogni anno tra- scorso dal versamento.
Sezione 6: Tasse
Art. 16 Riscossione della tassa L’Ufficio federale riscuote una tassa se sono tenuti più animali di quelli: a. corrispondenti all’effettivo complessivo massimo autorizzato; b. stabiliti con un’autorizzazione o con una registrazione; c. stabiliti dall’Ufficio federale dopo una riduzione dell’effettivo di animali nel quadro di un’azione di cessazione dell’esercizio aziendale.
5 RU 1993 865 1598, 1994 784, 1995 217
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Art. 17 Ammontare della tassa
1 Le tasse da pagare annualmente per animale tenuto in soprannumero ammontano a:
Fr.
a. scrofe da allevamento in lattazione e non in lattazione, di oltre 6 mesi 450.— b. mezzanotti riproduttori di entrambi i sessi (a partire da 30 kg) 100.— c. suinetti o mezzanotti (fino a 30 kg) 20.— d. suini da ingrasso o mezzanotti da ingrasso (a partire da 30 kg) 100.— e. galline ovaiole (di oltre 18 settimane) 12.— f. polli da ingrasso (periodo d’ingrasso superiore a 42 giorni) 5.— g. polli da ingrasso (periodo d’ingrasso fino a 42 giorni) 4.30 h. polli da ingrasso (periodo d’ingrasso fino a 35 giorni) 3.80 i. polli da ingrasso (periodo d’ingrasso fino a 28 giorni) 3.40 j. tacchini da ingrasso (periodo d’allevamento fino alla 6a settimana di vita) 5.— k. tacchini da ingrasso (finissaggio a partire da 6 settimane) 15.— l. vitelli da ingrasso (ingrasso con latte intero o con succedanei del latte) 200.—
2 La tassa è stabilita in base alle condizioni il giorno del controllo.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 18 Esecuzione L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza in collaborazione con i Cantoni.
Art. 19 Controllo degli effettivi di bestiame L’Ufficio federale può incaricare le competenti autorità cantonali del controllo degli effettivi di bestiame.
Art. 20 Autorizzazione per nuovi edifici e lavori di trasformazione Le autorità cantonali competenti autorizzano la costruzione o la trasformazione di edifici soltanto per un effettivo massimo giusta gli articoli 2–4, eccetto che l’Ufficio federale abbia precedentemente garantito un effettivo più elevato in conformità degli articoli 7–12.
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Art. 21 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza sugli effettivi massimi del 7 dicembre 19986 è abrogata.
Art. 22 Disposizioni transitorie 1 Le menzioni nel registro fondiario concernenti la limitazione dell’effettivo di bestiame, iscritte come restrizioni di diritto pubblico della proprietà e limitate a
20 anni secondo l’ordinanza del 13 gennaio 19937 concernente i contributi per la
cessazione dell’esercizio aziendale, rimangono in vigore. 2 L’Ufficio del registro fondiario competente radia d’ufficio una siffatta menzione se il termine di cui al capoverso 1 dalla pronuncia della decisione sulla riduzione dell’effettivo di bestiame o sulla cessazione d’attività è scaduto.
3 Prima della scadenza del termine di cui al capoverso 1, la menzione può essere
radiata soltanto con il consenso dell’Ufficio federale.
Art. 23 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
6 RU 1999 452, 2000 403 7 RU 1993 865 1598, 1994 784, 1995 217
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