AS 2003 4945
Ordinanza che fissa i contributi versati dalla Confederazione per la lana indigena della tosatura autunnale 2003
Ordinanza che fissa i contributi versati dalla Confederazione per la lana indigena della tosatura autunnale 2003
del 3 dicembre 2003
Il Dipartimento federale dell’economia, visti gli articoli 3 e 5 dell’ordinanza del 7 luglio 19711 sull’utilizzazione della lana di pecora indigena, ordina:
Art. 1 Per la lana di pecora non lavata, della tosatura autunnale 2003, l’ammontare del contributo federale è stabilito come segue:
Qualità il kg fr.
di colore unitario, senza resti 2.20 di colore unitario, con resti 2.20 di colore miscelato, senza resti 1.90 di colore miscelato, con resti 1.10
Art. 2 La presente ordinanza entra in vigore il 20 dicembre 2003.
3 dicembre 2003 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss
RS 916.361.2 1 RS 916.361
2003-2656 4945
Contributi versati dalla Confederazione per la lana indigena RU 2003 della tosatura autunnale 2003