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AS 2003 4945

Ordinanza che fissa i contributi versati dalla Confederazione per la lana indigena della tosatura autunnale 2003

Ordinanza che fissa i contributi versati dalla Confederazione per la lana indigena della tosatura autunnale 2003

del 3 dicembre 2003

Il Dipartimento federale dell’economia, visti gli articoli 3 e 5 dell’ordinanza del 7 luglio 19711 sull’utilizzazione della lana di pecora indigena, ordina:

Art. 1 Per la lana di pecora non lavata, della tosatura autunnale 2003, l’ammontare del contributo federale è stabilito come segue:

Qualità il kg fr.

di colore unitario, senza resti 2.20 di colore unitario, con resti 2.20 di colore miscelato, senza resti 1.90 di colore miscelato, con resti 1.10

Art. 2 La presente ordinanza entra in vigore il 20 dicembre 2003.

3 dicembre 2003 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss

RS 916.361.2 1 RS 916.361

2003-2656 4945

Contributi versati dalla Confederazione per la lana indigena RU 2003 della tosatura autunnale 2003