AS 2003 4953
Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali
Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali
Modifica del 26 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato dell’ordinanza del 28 marzo 20011 sugli emolumenti per il traffico di animali è modificato come segue:
N. 1
1. Emolumento sui marchi auricolari con un termine di consegna di tre settimane:
Fr.
a. per animali della specie bovina (marchio auricolare dop- pio), compresi i bufali 5.— b. per animali della specie ovina e caprina –.60 c. per animali della specie suina –.35 d. per la selvaggina dell’ordine degli artiodattili, tenuta in parchi, ad eccezione degli animali da zoo –.35
N. 2 2. Se è chiesto un termine di consegna inferiore a tre settimane, sono percepiti i seguenti emolumenti supplementari per ogni marchio auricolare (per bovini: mar- chio auricolare doppio), per consegne entro: Fr.
a. 5 giorni lavorativi 5.— b. 24 ore 7.50
1 RS 916.404.2
2003-1096 4953
Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali RU 2003
N. 3, 3bis, 3ter e 3quater Fr.
3. Emolumento per la sostituzione di marchi auricolari perduti,
al pezzo, con un termine di consegna di cinque giorni lavorativi 2.50 3bis. Emolumento supplementare per la spedizione entro
24 ore di marchi auricolari sostitutivi 7.50
3ter. Emolumento per bovino macellato 5.— 3quater. Tassa amministrativa secondo l’articolo 2 capoverso 2 in funzione del tempo necessario, alla tariffa oraria di fr. 75.– al massimo
II La presente modifica entra in vigore il 1º gennaio 2004.
26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz