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AS 2003 4955

Ordinanza concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei rifiuti di origine animale nel 2004

Ordinanza concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei rifiuti di origine animale nel 2004

del 26 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 62 capoversi 1–4 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie, ordina:

Art. 1 Contributi 1 Per sostenere i costi di eliminazione degli scarti di carne che devono essere incene- riti o resi non nocivi mediante un altro processo secondo l’articolo 4a dell’ordinanza del 3 febbraio 19932 concernente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale (OERA), sono assegnati i seguenti contributi: a. per ogni vitello: 13 franchi all’azienda in cui il vitello è nato; b. per ogni animale della specie bovina macellato: 23 franchi al macello; c. per ogni animale della specie ovina, caprina o suina macellato: 3 franchi al macello.

2 I contributi sono assegnati solo per gli animali nati o macellati nel 2004.

Art. 2 Assegnazione dei contributi 1 Trattandosi di animali della specie bovina, i contributi sono assegnati se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto l’annuncio relativo alla nascita o alla macella- zione dell’animale secondo le prescrizioni di cui all’articolo 14 dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie. 2 Trattandosi di animali della specie bovina nati dopo il 1° gennaio 2004, al momen- to dell’annuncio relativo alla macellazione deve inoltre essere registrata nella banca dati sul traffico di animali la vita completa dell’animale. Quest’ultima comprende, per ogni azienda nella quale l’animale è stato detenuto, il numero di identificazione e l’indirizzo dell’azienda, la forma di detenzione e le date di arrivo nell’azienda e di partenza dalla stessa. 3 I contributi ai macelli sono assegnati soltanto se gli scarti di carne degli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina sono trattati in stabilimenti d’elimi- nazione che soddisfano i requisiti secondo l’articolo 14 OERA4. Il macello ne forni-

RS 916.406

2003-1097 4955

Assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei rifiuti RU 2003 di origine animale nel 2004

sce la prova esibendo i contratti secondo l’articolo 16 capoverso 2 OERA e le fatture emesse dagli stabilimenti d’eliminazione.

Art. 3 Calcolo e versamento dei contributi Il gestore della banca dati sul traffico di animali stila un conteggio e versa i contribu- ti. Può compensare tali contributi con gli emolumenti dovuti dall’azienda in virtù dell’ordinanza del 28 marzo 20015 sugli emolumenti per il traffico di animali.

Art. 4 Rimedi giuridici

1 Chi non è d’accordo con il conteggio può chiedere entro 30 giorni all’Ufficio

federale dell’agricoltura di emanare una decisione.

2 Controtale decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso la

Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell’economia. 3 Per il resto si applicano le disposizioni della procedura amministrativa federale.

Art. 5 Diritto vigente: modifica L’ordinanza del 1° marzo 19956 sull’igiene delle carni (OIgC) è modificata come segue:

Art. 57 cpv. 1bis 1bis I risultati del controllo degli animali da macello e delle carni sono trasmessi all’Ufficio federale di veterinaria in forma elettronica con indicazione del numero di controllo dell’azienda, mensilmente per le grandi aziende e una volta per trimestre per le altre aziende. L’Ufficio federale emana una direttiva tecnica concernente i dati richiesti e la forma della trasmissione.

Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

5 RS 916.404.2 6 RS 817.190

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