AS 2003 4983
Ordinanza concernente l'estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori
Ordinanza concernente l’estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori; OOCOP)
Modifica del 26 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Gli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del 30 ottobre 20021 sulle organizzazioni di catego- ria e sulle organizzazioni di produttori sono modificati secondo la versione qui annessa:
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004
26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 919.117.72
2003-1968 4983
Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori RU 2003
Allegato 1 (art. 10)
A. Organizzazione di categoria del Gruyère
N. 2, 2.3
2. Sistema di sanzioni
2.3 Dopo deduzione delle spese per l’incasso, gli importi sono versati alla Confede- razione.
N. 3
3. Informazioni concernenti gli altri formaggi fabbricati nei caseifici che
producono Gruyère I produttori di Gruyère indicano, su richiesta, all’organizzazione di categoria del Gruyère i quantitativi di altro formaggio fabbricati, il nome dell’acquirente e la denominazione con la quale è venduto il prodotto.
N. 4
4. Trasmissione dei dati
4.1 Per ogni produttore di Gruyère o di «altro formaggio a pasta dura, grasso»
(lettera d), giusta la lista dei prodotti SAAL, la Fiduciaria Latte (TSM) trasmette, su richiesta, all’organizzazione di categoria del Gruyère i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, degli affinatori; b. i quantitativi di Gruyère fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; c. il quantitativo di latte trasformato in formaggio; d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 15 e 62 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 15 e 62 chilogrammi. 4.2 L’organizzazione di categoria del Gruyère può trasmettere ai servizi regionali d’ispezione e di consulenza in materia di economia lattiera nonché alla Stazione federale di ricerche lattiere i dati necessari e i risultati di analisi.
N. 5
5. Validità
La misura è applicabile fino al 31 dicembre 2005.
Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori RU 2003
Allegato 2 (art. 11)
A. Organizzazione di produttori Produttori Svizzeri di latte
N. 1
1. Importo dei contributi
Quale organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2, la Federa- zione Produttori Svizzeri di latte (PSL) è autorizzata ad incassare dai non membri i seguenti contributi: a. al massimo 1,5 centesimi per chilogrammo di latte commercializzato a favo- re delle misure di cui al punto 2.1; b. al massimo 0,525 centesimi per chilogrammo di latte commercializzato a favore delle misure di cui al punto 2.5.
N. 2, 2.3-2.5
2. Utilizzazione dei contributi
2.3 Per misure di cui al punto 2.1 deve, se tecnicamente possibile, venir indetto un bando di concorso. 2.4 Nel rapporto annuale di cui all’articolo 13 vengono illustrati i mezzi impiegati per ogni singola azienda. 2.5 Il contributo incassato conformemente al punto 1b deve essere impiegato per le seguenti misure di solidarietà nazionali o regionali intese a promuovere lo smercio indipendentemente dalla marca: a. ricerca in materia di marketing; b. pubblicità di base generica; c. misure specifiche di promozione delle vendite; d. campagna informativa sul valore nutritivo, la freschezza e la qualità del latte e dei latticini; e. misure che interessano più categorie adottate in collaborazione con Agro- Marketing Suisse (AMS).
N. 4
4. Validità
L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2005.
Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori RU 2003
B. Organizzazione di produttori Unione svizzera dei contadini
N. 4
4. Validità
L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2005.
C. Organizzazione di produttori GalloSuisse
N. 1
1. Importo dei contributi
Quale organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2, GalloSuisse è autorizzata ad incassare dai non membri i seguenti contributi: a. al massimo 30 centesimi per animale presso gli acquirenti di pulcini femmi- na o di pollastrelle; b. al massimo 12 centesimi per uovo presso gli acquirenti di uova da cova. Soltanto gli acquirenti che detengono almeno 500 galline da allevamento delle razze ovaiole o 500 galline ovaiole soggiacciono all’obbligo contributivo.
N. 3
3. Trasmissione dei dati
L’Ufficio federale trasmette a GalloSuisse, su richiesta, i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori svizzeri che detengono più di 500 galline da alle- vamento delle razze ovaiole o 500 galline ovaiole e il numero di animali ef- fettivamente detenuto; b. gli indirizzi degli importatori di uova da cova, pulcini e pollastrelle nonché i rispettivi quantitativi importati.
N. 4
4. Validità
L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2005.
Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori RU 2003
D. Organizzazione di categoria Emmentaler Switzerland
N. 1
1. Importo dei contributi
1.1 Quale organizzazione di categoria si sensi dell’articolo 2 capoverso 1, Emmenta- ler Switzerland (ES) è autorizzata ad incassare dai non membri un contributo mas- simo di 17 centesimi il chilogrammo di Emmentaler fabbricato. 1.2 Se il contributo è calcolato in base al quantitativo di latte trasformato in Emmen- taler, viene considerato un coefficiente di rendimento pari a 8,15.
N. 3
3. Trasmissione dei dati
Per ogni produttore di Emmentaler o di «altro formaggio a pasta dura, grasso» (lettera d), giusta la lista dei prodotti SAAL, la Fiduciaria Latte (TSM) trasmette, su richiesta, all’ES i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, degli affinatori; b. i quantitativi di Emmentaler fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; c. il quantitativo di latte trasformato in formaggio; d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme pesano più di 70 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme pesano più di 70 chilogrammi.
N. 4
4. Validità
L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2005.
E. Organizzazione di categoria del Vacherin Fribourgeois
N. 1
1. Contributi per sostenere le misure di solidarietà
1.1 Quale organizzazione di categoria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1, l’organiz- zazione di categoria del Vacherin Fribourgeois è autorizzata a incassare dai non membri un contributo massimo di 80 centesimi il chilogrammo di Vacherin Fribour- geois fabbricato.
Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori RU 2003
1.2 Se il contributo è calcolato in base al quantitativo di latte trasformato in Vache- rin Fribourgeois, viene considerato un coefficiente di rendimento pari a 11,026.
N. 3
3. Trasmissione dei dati
Per ogni produttore di Vacherin Fribourgeois o di «altro formaggio a pasta dura, grasso» (lettera d), giusta la lista dei prodotti SAAL, la Fiduciaria Latte (TSM) trasmette, su richiesta, all’ organizzazione di categoria del Vacherin Fribourgeois i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, degli affinatori; b. i quantitativi di Vacherin Fribourgeois fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; c. il quantitativo di latte trasformato in formaggio; d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 5 e 12 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il nu- mero di forme; e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 5 e 12 chilogrammi.
N. 4
4. Validità
L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2005.
F. Organizzazione di categoria Sbrinz Käse GmbH
1. Importo dei contributi
1.1 Quale organizzazione di categoria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1, Sbrinz Käse GmbH è autorizzata a incassare dai non membri un contributo massimo di
1.15 franchi il chilogrammo di Sbrinz fabbricato.
1.2 Se il contributo è calcolato in base al quantitativo di latte trasformato in Sbrinz, viene considerato un coefficiente di rendimento pari a 7,8.
2. Utilizzazione dei contributi
Il contributo incassato conformemente al punto 1 deve essere impiegato per le misure seguenti: a. pubblicità; b. comunicazione; c. fiere ed esposizioni.
Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori RU 2003
3. Trasmissione dei dati
Per ogni produttore di Sbrinz o di «altro formaggio a pasta dura, grasso» (lettera d), giusta la lista dei prodotti SAAL, la Fiduciaria Latte (TSM) trasmette, su richiesta, a Sbrinz Käse GmbH i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, degli affinatori; b. i quantitativi di Sbrinz fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; c. il quantitativo di latte trasformato in Sbrinz; d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 20 e 50 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 20 e 50 chilogrammi.
4. Validità
L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2005.
Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori RU 2003