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AS 2003 4999

Ordinanza sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

Ordinanza sull’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (Ordinanza sull’assicurazione contro i danni, OADa)

Modifica del 26 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’8 settembre 19931 sull’assicurazione contro i danni è modificata come segue:

Art. 3 Calcolo del margine di solvibilità richiesto 1 Il margine di solvibilità richiesto è calcolato sulla base dei premi lordi annui (indi- ce dei premi secondo l’art. 4) o dell’onere medio dei sinistri riferito agli ultimi tre esercizi (indice dei sinistri secondo l’art. 5). È determinante il più elevato tra i due risultati. 2 Per l’istituto assicurativo che copre essenzialmente rischi legati al credito, alla tempesta, alla grandine o al gelo, l’onere medio dei sinistri è calcolato sulla base degli ultimi sette esercizi.

Art. 4 Indice dei premi 1 L’indice dei premi è calcolato in base ai premi lordi contabilizzati e ai premi lordi di competenza, tenendo conto dell’importo più elevato tra i due. 2 Se non è possibile determinare con esattezza i premi dei rami assicurativi 11, 12 e 13, la loro classificazione può avvenire, con il consenso dell’autorità di sorve- glianza, mediante metodi statistici. I premi per i rami assicurativi 11, 12 e 13 sono in ogni caso maggiorati del 50 per cento.

3 L’indice dei premi è calcolato come segue:

a. dalla somma dei premi lordi incassati nell’ambito delle assicurazioni dirette e delle riassicurazioni nel corso dell’ultimo esercizio, entrate accessorie comprese, devono essere dapprima dedotti i premi annullati e le imposte e tasse riscosse direttamente con i premi; b. all’importo così ottenuto si aggiunge il 18 per cento calcolato sui primi 80 milioni di franchi e il 16 per cento sulla parte eccedente tale cifra. Il risul- tato di queste operazioni costituisce il risultato intermedio;

1 RS 961.711

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Ordinanza sull’assicurazione contro i danni RU 2003

c. tale risultato intermedio viene poi moltiplicato per il rapporto esistente, durante gli ultimi tre esercizi, tra l’importo dei sinistri a carico dell’istituto assicurativo, dedotti i sinistri riassicurati, e l’importo lordo dei sinistri. Tale rapporto deve essere almeno pari a 0,5.

Art. 5 Indice dei sinistri 1 L’indice dei sinistri si calcola sulla base dei versamenti per sinistri corrisposti durante il periodo menzionato nell’articolo 3 per l’assicurazione diretta e la riassicu- razione, maggiorati delle riserve per sinistri in sospeso costituite alla fine dell’ultimo esercizio nei due rami assicurativi. 2 Se non è possibile determinare con esattezza i sinistri, le riserve o i regressi dei rami assicurativi 11, 12 e 13, la loro classificazione può avvenire, con il consenso dell’autorità di sorveglianza, mediante metodi statistici. I sinistri, le riserve o i regressi per i rami assicurativi 11, 12 e 13 sono in ogni caso maggiorati del 50 per cento.

3 L’indice dei sinistri è calcolato come segue:

a. dall’importo finale di cui al capoverso 1 sono dedotte le somme dei regressi incassati durante i periodi menzionati nell’articolo 3, come pure le riserve per sinistri maturati nell’assicurazione diretta e nella riassicurazione costitui- te all’inizio dell’esercizio che precede di due anni la chiusura dell’ultimo esercizio. Se il periodo di cui all’articolo 3 è pari a sette anni, l’importo da dedurre corrisponde alle riserve costituite all’inizio dell’esercizio che prece- de di sei anni la chiusura dell’ultimo esercizio; b. alla media annua dell’importo così ottenuto è aggiunto il 26 per cento sui primi 56 milioni di franchi e il 23 per cento sull’importo eccedente. Il risul- tato di queste operazioni costituisce il risultato intermedio; c. tale risultato intermedio viene poi moltiplicato per il quoziente ottenuto, sul- la base degli ultimi tre esercizi dell’istituto assicurativo interessato, dal rap- porto tra i sinistri a carico dell’istituto, dedotti i sinistri riassicurati, e l’importo lordo degli stessi. Questo quoziente non deve tuttavia essere infe- riore a 0,5.

Art. 5a Caso in cui il margine di solvibilità richiesto è inferiore a quello dell’esercizio precedente Se il margine di solvibilità richiesto, calcolato secondo gli articoli 3–5, è inferiore al margine di solvibilità richiesto per l’anno precedente, il nuovo margine di solvibilità richiesto deve corrispondere almeno a quello per l’anno precedente, moltiplicato per il quoziente ottenuto dal rapporto tra le riserve per sinistri in sospeso alla fine dell’ultimo esercizio e le riserve per sinistri in sospeso all’inizio dell’ultimo eserci- zio. Nel calcolo delle riserve non è considerata la riassicurazione; il quoziente non deve comunque essere superiore a 1.

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Art. 8 Fondo di garanzia e fondo di garanzia minimo 1 Il fondo di garanzia corrisponde a un terzo del margine di solvibilità richiesto.

2 Il fondo di garanzia non può essere inferiore a 3,2 milioni di franchi. Se sono coperti rischi dei rami assicurativi 10–15, esso dev’essere almeno pari a 4,8 milioni di franchi.

3 Se l’attività di un istituto assicurativo comprende contemporaneamente diversi

rami o rischi, ai fini della determinazione del fondo di garanzia si tiene conto unica- mente del ramo o del rischio che esige l’importo più elevato.

Art. 8a Adeguamento degli importi 1 Gli importi di cui agli articoli 4 capoverso 3 lettera b, 5 capoverso 3 lettera b e 8 capoverso 2 vengono adeguati all’aumento dell’indice svizzero dei prezzi al consu- mo per l’inizio dell’anno successivo, se l’aumento è pari o superiore al 5 per cento dell’ultimo adeguamento. 2 Essi sono aumentati della variazione percentuale dell’indice svizzero dei prezzi al consumo e arrotondati al multiplo di 100 000 franchi successivo.

3 L’autorità di sorveglianza provvede affinché gli importi vengano adeguati.

Art. 9 Margine di solvibilità disponibile; disposizioni generali 1 Gli istituti d’assicurazione sono tenuti a disporre in ogni tempo di un margine di solvibilità che, in ragione del volume dell’intero esercizio, corrisponda almeno agli importi di cui agli articoli 3–7. 2 Il margine di solvibilità disponibile è costituito dal capitale proprio, non vincolato, dell’istituto di assicurazione, al netto dei valori immateriali, delle azioni proprie in possesso dell’istituto e delle perdite riportate. I mezzi propri computabili sono segnatamente: a. il capitale versato; b. un eventuale capitale in buoni di partecipazione; c. le riserve legali, statutarie e libere; d. il fondo d’organizzazione; e. gli utili riportati, al netto dei dividendi da distribuire. 3 Su richiesta motivata dell’istituto d’assicurazione, l’autorità di sorveglianza può autorizzare che i seguenti elementi siano computati come fondi propri: a. la metà della parte non versata del capitale, purché la parte versata raggiunga il 25 per cento dell’importo nominale del capitale, fino a concorrenza del

50 per cento dell’importo più esiguo tra il margine di solvibilità disponibile

e il margine di solvibilità richiesto; b. per le società cooperative, la metà dei versamenti suppletivi a cui sono tenuti i soci nell’esercizio corrente, fino a concorrenza del 50 per cento dell’im-

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porto più esiguo tra il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvi- bilità richiesto; c. le riserve per impegni e perdite futuri non manifestamente attribuite a un caso specifico; d. le riserve latenti nette, risultanti dalla sottovalutazione degli attivi e che non presentano un carattere eccezionale. Tuttavia, almeno il 50 per conto del margine di solvibilità richiesto deve essere coperto con altri fondi propri; e. i mutui subordinati, purché le condizioni di cui all’articolo 9a capoversi 1–5 siano adempiute; f. i titoli a durata indeterminata e altri strumenti, purché le condizioni di cui all’articolo 9a capoverso 6 siano adempiute. 4 Per gli istituti assicurativi che scontano o riducono le proprie riserve matematiche al fine di tener conto dei redditi degli investimenti, il margine di solvibilità disponi- bile è diminuito della differenza tra le riserve matematiche non scontate o ridotte e le riserve matematiche scontate o ridotte. Questo adeguamento è effettuato per tutti i rischi, fatta eccezione per i rischi dei rami assicurativi 1 e 2.

5 I fondi propri computabili per la copertura del fondo di garanzia minimo sono

quelli dei capoversi 2 e 4 e, con il consenso dell’autorità di sorveglianza, ai fondi propri di cui al capoverso 3 lettere c–f.

Art. 9a Margine di solvibilità disponibile; disposizioni particolari 1 I prestiti subordinati possono essere computati fino a concorrenza del 50 per cento dell’importo più esiguo tra il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvi- bilità richiesto; possono essere considerati unicamente i fondi effettivamente versati. Tale computazione è possibile solo a condizione che, in caso di fallimento o liquida- zione dell’istituto assicurativo, esistano accordi vincolanti che attribuiscano ai prestiti subordinati un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e li dichiarino rimborsabili unicamente previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data.

2 Il contratto di prestito non deve contenere clausole che prevedono un rimborso

anticipato in determinate circostanze diverse dallo scioglimento dell’istituto assicu- rativo. Il contratto di prestito può essere modificato soltanto con il consenso dell’autorità di sorveglianza. 3 I prestiti subordinati a scadenza fissa possono essere computati fino a concorrenza del 25 per cento del totale dei prestiti subordinati computabili. 4 La scadenza iniziale dei prestiti subordinati a scadenza fissa dev’essere di almeno cinque anni. Salvo che l’importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità disponibile non sia stato gra- dualmente ridotto nel corso degli ultimi cinque anni almeno precedenti la scadenza, l’istituto assicurativo sottopone per approvazione all’autorità di sorveglianza, al più tardi un anno prima della scadenza, un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello richiesto alla scadenza il margine di solvibilità disponibile. L’autorità di sorveglianza può autorizzare il rimborso anticipato di tali prestiti a

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condizione che la richiesta sia stata fatta dall’istituto assicurativo emittente e che il margine di solvibilità disponibile dello stesso non scenda al di sotto del livello richiesto. 5 I prestiti subordinati senza scadenza fissa sono rimborsabili unicamente mediante preavviso di cinque anni, a meno che non siano più considerati come una componen- te del margine di solvibilità disponibile o che per il rimborso anticipato sia formal- mente richiesto il consenso dell’autorità di sorveglianza. In tal caso, l’istituto assicu- rativo informa l’autorità di sorveglianza almeno sei mesi prima della data prevista per il rimborso, indicando il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvi- bilità richiesto prima e dopo tale rimborso. L’autorità di sorveglianza autorizza il rimborso unicamente se il margine di solvibilità disponibile dell’istituto assicurativo non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto. 6 I titoli a durata indeterminata e altri strumenti possono essere computati fino a concorrenza del 50 per cento dell’importo più esiguo tra il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto per il totale di tali titoli e strumenti e dei prestiti subordinati di cui ai capoversi 1–5, se: a. non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il consenso dell’autorità di sorveglianza; b. trattandosi di un prestito, il contratto di emissione deve dare all’istituto assi- curativo la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito; c. i crediti del prestatore all’istituto assicurativo devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati; d. i documenti che disciplinano l’emissione dei titoli devono prevedere che le perdite possano essere compensate dal debito e dagli interessi non versati, consentendo nel contempo all’istituto assicurativo di proseguire le sue atti- vità; e e. sono considerati unicamente gli importi effettivamente versati.

Art. 9b Controllo del margine di solvibilità disponibile 1 L’istituto assicurativo incarica un organo interno di svolgere il controllo della solvibilità. Tale organo allestisce un rapporto alla fine di ogni semestre e lo sottopo- ne alla direzione e all’autorità di sorveglianza entro tre mesi. 2 Il rapporto deve contenere i fondi propri computabili, come pure i singoli attivi che sono stati loro attribuiti, con indicazione del valore. Il rapporto del primo semestre è riferito al margine di solvibilità richiesto, calcolato per il 31 dicembre dell’esercizio precedente. Il rapporto del secondo semestre si basa sul margine di solvibilità richie- sto, calcolato per il 31 dicembre dell’esercizio in corso.

Art. 9c Misure cautelari 1 Qualora ritenga che i diritti degli assicurati siano pregiudicati, l’autorità di sorve- glianza prende le misure cautelari appropriate. Può in particolare:

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a. esigere che l’istituto assicurativo fornisca un piano di risanamento finanzia- rio. Tale piano deve contenere almeno indicazioni dettagliate o giustificativi per i tre successivi esercizi in merito a:

1. una stima delle spese amministrative, in particolare delle spese generali

correnti e delle commissioni,

2. una rappresentazione dettagliata delle entrate e delle uscite previste per

le assicurazioni dirette, come pure per i casi in riassicurazione, assunti o ceduti,

3. una previsione di bilancio,

4. una stima delle risorse finanziarie destinate a coprire gli impegni assun-

ti e il margine di solvibilità richiesto,

5. la politica generale dell’istituto assicurativo in materia di riassicura-

zione; b. aumentare il margine di solvibilità richiesto all’istituto assicurativo, se l’autorità di sorveglianza si aspetta che l’importo minimo dei fondi propri necessari divenga rapidamente insufficiente, considerata la situazione parti- colare dell’istituto assicurativo interessato. Il livello del nuovo margine di solvibilità richiesto è determinato dagli elementi del piano di risanamento di cui alla lettera a; c. deprezzare tutti i fondi propri computabili ai fini del calcolo del margine di solvibilità disponibile secondo l’articolo 9, specie se il loro valore di merca- to ha subito sensibili modifiche dalla fine dell’ultimo esercizio; d. limitare la riduzione del margine di solvibilità sulla base della riassicura- zione conformemente agli articoli 4 capoverso 3 lettera c e 5 capoverso 3 let- tera c, se:

1. il genere o la qualità dei contratti di rassicurazione ha subito sensibili

modifiche dall’ultimo esercizio,

2. i contratti di riassicurazione non prevedono alcun trasferimento di rischi

o soltanto un trasferimento irrilevante. 2 L’autorità di sorveglianza, se ha considerato pregiudicati i diritti degli assicurati e ha chiesto all’istituto assicurativo un piano di risanamento finanziario, non è auto- rizzata a certificare l’esistenza di un margine di solvibilità sufficiente.

II

Disposizioni transitorie della modifica del 26 novembre 2003 L’autorità di sorveglianza può, su domanda giustificata, concedere agli istituti assi- curativi un termine di due anni a contare dall’entrata in vigore della modifica del 26 novembre 2003 relativa al margine di solvibilità e al fondo di garanzia per ade- guarsi alle nuove esigenze (art. 4–9).

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III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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