AS 2003 5009
Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno (OOrg-DFI)
Modifica del 15 dicembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 28 giugno 20001 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 1, 2 lett. e e f, 3 lett. a frase introduttiva e n. 6 nonché lett. b–d 1 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è l’autorità competente in materia di salute umana, di politica nazionale della sanità, di collaborazione della Svizzera con la politica internazionale della sanità, di sicurezza sociale nei settori malattia e infortunio e nei settori della protezione del consumatore che gli sono stati affidati.
2 L’UFSP persegue in particolare gli obiettivi seguenti:
e. garantire e sviluppare in modo duraturo la sicurezza sociale contro le conse- guenze di malattie e infortuni; f. assicurare l’accesso di tutta la popolazione ad un’assistenza medica comple- ta e a cure di buona qualità mantenendo costi della salute sostenibili.
3 Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’UFSP assume le funzioni seguenti:
a. prepara, controlla, coordina e partecipa all’elaborazione ed all’esecuzione di atti normativi sulla sanità pubblica e sulla sicurezza sociale contro le conse- guenze di malattie e infortuni, in special modo nei settori seguenti:
6. assicurazione malattie e assicurazione infortuni;
b. indirizza la ricerca in materia di sanità, di assicurazione malattie e assicura- zione infortuni e di formazione, perfezionamento ed aggiornamento nelle professioni mediche accademiche; c. collabora alla direzione di importanti processi di politica sanitaria e di politi- ca sociale e all’elaborazione delle basi necessarie allo scopo; d. informa sulla protezione della salute, dei consumatori e degli assicurati.
1 RS 172.212.1
2003-2425 5009
Organizzazione del Dipartimento federale dell’interno. O RU 2003
Art. 11 cpv. 2 lett. a e d
2 L’UFAS persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:
a. garantire la sicurezza sociale contro le conseguenze di vecchiaia, invalidità e perdita della persona che si assume il sostentamento e di perdita di guadagno delle persone che prestano il servizio militare, il servizio civile, il servizio di protezione civile; d. abrogata.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
15 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz