AS 2003 5011
Ordinanza concernente l'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con la nuova regolamentazione del personale militare
Ordinanza concernente l’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con la nuova regolamentazione del personale militare
del 5 dicembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Le ordinanze seguenti sono abrogate:
1. ordinanza del 22 novembre 19951 concernente le automobili per istruttori
OAls);
2. ordinanza del 1° dicembre 19862 concernente il Corpo della guardia delle
fortificazioni (OCGF).
II Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 3 luglio 20013 sul personale federale
Art. 33 cpv. 1 lett. a e c, 2, 3 lett. a, 3bis, 3ter e 4 lett. a
1 Al compimento del 58° anno d’età termina il rapporto d’impiego delle seguenti
categorie di personale: a. ufficiali di professione e sottufficiali di professione, ad eccezione degli alti ufficiali superiori, degli ufficiali di professione specialisti e dei sottufficiali di professione specialisti; c. abrogata 2 Il rapporto d’impiego degli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere che esercitano la funzione a titolo principale, ad eccezione dell’uditore in capo dell’esercito, termina al compimento del 60° anno di età.
3 Al compimento del 62° anno di età termina il rapporto d’impiego delle seguenti
categorie di personale: a. alti ufficiali superiori con il grado di divisionario o di comandante di corpo che esercitano la funzione a titolo principale;
1 RU 1996 243 2 RU 1986 2492, 1992 2496, 1995 508, 1999 1298 3 RS 172.220.111.3
2003–2107 5011
Abrogazione e modifica di ordinanze in relazione con la nuova RU 2003 regolamentazione del personale militare
3bis Il diritto al pensionamento anticipato giusta i capoversi 1 lettera a, 2 e 3 lettera a nasce dopo dieci anni nella funzione di ufficiale di professione, di alto ufficiale superiore che esercita la funzione a titolo principale o di sottufficiale di professio- ne.Non è tenuto in considerazione l’esercizio di una professione nella funzione di ufficiale di professione specialista o sottufficiale di professione specialista. 3ter In singoli casi, l’organo competente giusta l’articolo 2 può, d’intesa con la per- sona interessata, prolungare il rapporto d’impiego per tre anni al massimo oltre l’età del pensionamento di cui ai capoversi 1 lettera a, 2 e 3 lettera a. 4 In casi eccezionali possono essere pensionate anticipatamente le seguenti categorie di personale, sempre che non possano più essere assoggettate a un rapporto d’impiego, senza colpa e per motivi diversi dall’invalidità: a. ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori che esercitano la funzione a titolo principale, ad eccezione degli ufficiali di professione spe- cialisti e dei sottufficiali di professione specialisti: a 55 anni di età;
Art. 96 lett. e È vietato scioperare agli appartenenti alle seguenti categorie di personale che adem- piono compiti essenziali per la sicurezza dello Stato, la tutela degli interessi negli affari esteri o la garanzia dell’approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali: e. ai membri della squadra di vigilanza, del personale militare della sicurezza aerea e della formazione di professionisti della sicurezza militare.
2. Ordinanza del 14 dicembre 19984 sulla sicurezza militare (OSM)
Art. 3 cpv. 1bis 1bis I membri di formazioni di professionisti della sicurezza militare possono essere chiamati dall’organo competente ad adempiere per un periodo limitato compiti supplementari, segnatamente negli ambiti seguenti: a. impieghi di sicurezza in Svizzera e all’estero; b. impieghi di polizia; c. impieghi di aiuto in caso di catastrofe in Svizzera e all’estero; d. servizi di promovimento della pace.
4 RS 513.61
Abrogazione e modifica di ordinanze in relazione con la nuova RU 2003 regolamentazione del personale militare
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
5 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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