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AS 2003 5033

Ordinanza del Consiglio dei PF sul corpo professorale dei politecnici federali

Ordinanza del Consiglio dei PF sul corpo professorale dei politecnici federali (Ordinanza sul corpo professorale dei PF)

del 18 settembre 2003 Approvata dal Consiglio federale il 26 novembre 2003

Il Consiglio dei PF, visto l’articolo 37 capoverso 3 della legge federale del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers); visto l’articolo 2 dell’ordinanza quadro del 20 dicembre 20002 relativa alla legge sul personale federale (ordinanza quadro LPers); visto l’articolo 40a della legge federale del 4 ottobre 19913 sui politecnici federali, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro dei seguenti membri del corpo insegnante dei PF (professori): a. professori ordinari; b. professori straordinari; c. professori assistenti. 2 L’assunzione di professori in base al diritto privato è retta dal Codice delle obbli- gazioni4. 3 Nel contratto di lavoro di diritto privato vanno menzionate le disposizioni della LPers e della presente ordinanza applicabili anche ai professori assunti in base al diritto privato. Le disposizioni degli articoli 3–5 (diritti e obblighi) e 15 (stipendio) della presente ordinanza si applicano per analogia ai professori assunti in base al diritto privato.

Art. 2 Competenze 1 Il presidente del PF decide in merito a tutte le questioni concernenti il rapporto di lavoro dei professori per le quali la presente ordinanza non disciplina esplicitamente la competenza decisionale.

RS 172.220.113.40

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Ordinanza sul corpo professorale dei PF RU 2003

2 Qualora la presente ordinanza non disponga altrimenti, il presidente del PF defini- sce i dettagli laddove necessario.

Art. 3 Principi per l’assegnazione delle cattedre 1 Per l’assegnazione delle cattedre, entrambi i PF adottano i provvedimenti necessari per assicurarsi la collaborazione di professori attivi in Svizzera o all’estero che puntino al raggiungimento dei massimi livelli qualitativi riconosciuti internazional- mente nel campo della formazione, della ricerca e dei servizi e che garantiscano la continuità e un’eccellente qualità della ricerca e dell’insegnamento. 2 I PF offrono condizioni di lavoro complessivamente competitive rispetto a quelle delle principali scuole universitarie a livello mondiale. Si impegnano al rispetto del principio della libertà della scienza nella ricerca e nell’insegnamento accademico. 3 I PF verificano periodicamente se gli obiettivi descritti al capoverso 1 e all’artico- lo 4 LPers sono stati raggiunti e ne riferiscono al Consiglio dei PF.

Sezione 2: Diritti e obblighi dei professori derivanti dal rapporto di lavoro

Art. 4 Principi 1 I professori garantiscono un insegnamento e una ricerca di livello internazionale. Incoraggiano la formazione di nuove leve scientifiche, qualificate sul piano tecnico e coscienti della propria responsabilità di fronte alla società e all’ambiente. 2 I professori forniscono servizi di elevato livello e collaborano a tal fine con istitu- zioni private e pubbliche, pur mantenendo la propria indipendenza professionale. 3 I professori cooperano alla verifica periodica delle loro prestazioni da parte di commissioni di valutazione.

Art. 5 Compiti nel dettaglio 1 I professori formano gli studenti, incentivano i propri collaboratori, provvedono al loro perfezionamento e assistono i dottorandi. Partecipano all’elaborazione del programma dei corsi per il tramite delle loro proposte. 2 I professori svolgono gli esami prescritti e valutano i lavori scientifici inoltrati nel loro campo d’insegnamento e di ricerca. 3 I professori impostano, indirizzano e sviluppano la loro attività nel rispetto delle esigenze dell’unità d’insegnamento e di ricerca cui appartengono. Si assumono le proprie responsabilità in qualità di superiori.

4 I professori promuovono il progresso nel loro campo specialistico grazie a una

ricerca scientifica di elevato livello. Partecipano ai dibattiti dei maggiori specialisti a

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livello mondiale, sono responsabili della diffusione dei risultati delle ricerche e prendono l’iniziativa affinché vengano sfruttati i diritti derivanti dalle attività di ricerca.

5 I professori partecipano all’autogestione del politecnico.

Art. 6 Attività esterne al PF 1 I professori possono svolgere, in nome proprio, per conto proprio e assumendosene la responsabilità, attività professionali non previste dal rapporto di lavoro con il PF, in particolare in qualità di periti, a condizione che questo non comprometta l’adempimento dei loro obblighi derivanti dal rapporto di servizio. 2 Per poter svolgere attività esterne al PF che richiedono, in totale, un impegno superiore a un giorno lavorativo alla settimana, i professori devono richiedere l’auto- rizzazione del presidente del PF. 3 Per essere membri del consiglio d’amministrazione o della direzione di imprese, i professori devono richiedere l’autorizzazione del presidente del PF. L’autoriz- zazione viene rilasciata se non vi si oppongono interessi del PF. 4 Qualora facciano ricorso a mezzi, laboratori e alla segreteria del PF per attività rimunerate svolte per conto di terzi, i professori devono versare un’indennità al politecnico. Entrambi i PF emanano le prescrizioni necessarie.

Sezione 3: Inizio, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 7 Nomina dei professori

1 Il Consiglio dei PF nomina i professori su proopsta del presidente del PF.

2 Alla proposta si allega:

a. un rapporto sul candidato; b. un rapporto sulla procedura di selezione; c. la bozza del contratto di lavoro concordato durante le trattative preliminari. 3 Per preparare la proposta, il presidente del PF istituisce di regola una commissione. In casi eccezionali la proposta può essere presentata al Consiglio dei PF per via d’appello.

Art. 8 Contratto di lavoro 1 A nomina avvenuta, il Consiglio dei PF stipula con il professore un contratto di lavoro scritto.

2 Il contratto di lavoro contiene in particolare:

a. la descrizione del campo d’insegnamento e di ricerca; b. l’importo dello stipendio iniziale.

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Il contratto di lavoro stabilisce un’eventuale partecipazione del datore di lavoro al riscatto di anni di assicurazione presso la Cassa pensioni della Confederazione.

Art. 9 Durata dell’impiego 1 I contratti di lavoro con i professori ordinari e straordinari sono stipulati a tempo indeterminato. 2 I contratti di lavoro con i professori assistenti sono stipulati al massimo per quattro anni. È ammessa un’unica proroga di quattro anni al massimo. In caso di maternità, l’impiego viene prolungato al massimo di un anno.

3 Non vi è un periodo di prova.

Art. 10 Professori assistenti con buone probabilità di essere assunti a tempo indeterminato (tenure track) 1 Su proposta del presidente del PF, il Consiglio dei PF può garantire a professori assistenti, al momento della loro nomina, il passaggio a un’assunzione a tempo indeterminato (tenure track), a condizione che raggiungano un determinato obiettivo. 2 Al più tardi alla scadenza del secondo periodo di assunzione, il Consiglio dei PF nomina professori straordinari i professori assistenti di cui al capoverso 1, sempre che la valutazione abbia dimostrato che essi hanno raggiunto l’obiettivo prefissato. In casi eccezionali, il Consiglio dei PF può nominarli direttamente professori ordi- nari.

Art. 11 Promozione 1 Su proposta del presidente del PF, il Consiglio dei PF può promuovere un profes- sore straordinario a professore ordinario.

2 Alla proposta vanno allegati i risultati della valutazione.

3 Il professore straordinario non può chiedere al presidente del PF di avviare la procedura di promozione prima che siano passati due anni dalla nomina.

Art. 12 Risoluzione del rapporto di lavoro da parte del professore 1 I professori possono disdire il rapporto di lavoro secondo la procedura ordinaria, rispettando un termine di preavviso di sei mesi. 2 I professori inviano la disdetta scritta al presidente del PF, all’attenzione del Con- siglio dei PF.

Art. 13 Risoluzione del rapporto di lavoro da parte del Consiglio dei PF 1 Su proposta del presidente del PF, il Consiglio dei PF può disdire il rapporto di lavoro di un professore per le ragioni indicate nell’articolo 12 capoverso 6 LPers, rispettando un termine di preavviso di sei mesi. 2 Prima di presentare la proposta, il presidente del PF istituisce una commissione. Questa valuta l’adeguatezza della disdetta ed esprime una raccomandazione. La

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commissione è costituita da almeno sei membri, tra cui tre membri non appartenenti al PF. Tre dei sei membri sono proposti dalla Conferenza dei membri del corpo insegnante. 3 Se il rapporto di lavoro viene disdetto senza che la persona interessata abbia alcuna colpa e se sono esaurite tutte le possibilità di offrirle un’ulteriore occupazione ragio- nevolmente esigibile, essa ha diritto a un risarcimento. Questo può arrivare fino a un importo pari a due salari annui lordi. Se la persona interessata viene assunta entro due anni dal licenziamento da un datore di lavoro tra quelli elencati nell’articolo 3 LPers, il risarcimento va restituito in proporzione. 4 Ai professori che hanno compiuto il 58° anno d’età al momento in cui un licenzia- mento ai sensi del capoverso 3 diventa effettivo viene versata una rendita di vec- chiaia della Cassa pensioni della Confederazione, invece del risarcimento di cui al capoverso 3. La rendita viene calcolata come se l’interessato avesse compiuto il 65° anno d’età al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. I PF rimborsano alla Cassa pensioni della Confederazione la parte della rendita scoperta al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 14 Pensionamento

1 Il professore è pensionato alla fine del mese in cui:

a. ha raggiunto il limite d’età previsto dall’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 19465 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); o b. il rapporto di lavoro viene risolto per invalidità.

2 Il professore può essere pensionato anticipatamente, a condizione che dopo la

risoluzione del rapporto di lavoro abbia diritto ad una rendita di vecchiaia secondo la legge del 23 giugno 20006 sulla CPC. 3 Il professore ed il presidente del PF concordano anticipatamente i tempi e i modi del pensionamento. 4 In casi eccezionali e debitamente motivati, il Consiglio dei PF, su proposta del presidente del PF, può concordare con un professore un’assunzione anche oltre il limite di età previsto dall’articolo 21 LAVS. 5 I professori pensionati possono continuare a tenere corsi liberi e a utilizzare le infrastrutture generali del PF. Il presidente del PF può attribuire loro un mandato d’insegnamento e altri mandati nonché, su richiesta, mettere a loro disposizione locali e altre infrastrutture.

Art. 15 Mantenimento del titolo di professore 1 Su proposta del presidente del PF, il Consiglio dei PF decide a seconda del caso se un professore ordinario o straordinario che lascia il PF possa o meno conservare il titolo di professore del PF. La condizione per poter mantenere il titolo è di aver

5 RS 831.10 6 RS 172.222.0

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lavorato almeno sei anni per il PF. Se è nell’interesse del PF, il Consiglio dei PF può derogare a questa disposizione.

2 Ai professori assistenti non è permesso conservare il titolo.

Sezione 4: Stipendio e indennità

Art. 16 Stipendio 1 Al momento dell’entrata in servizio è concordato uno stipendio iniziale compreso tra l’importo minimo e quello massimo della categoria cui appartiene il professore.

2 Gli importi minimi e massimi, calcolati in percentuale dell’importo massimo

previsto per la classe 38 nell’allegato 1 dell’ordinanza del 15 marzo 20017 sul personale del settore dei PF (nel 2003: 317 733 franchi), ammontano: a. per i professori ordinari: al 58,68 per cento, rispettivamente al 77,21 per cento; b. per i professori straordinari: al 50,19 per cento, rispettivamente al 68,72 per cento; c. per i professori assistenti: al 41,69 per cento, rispettivamente al 60,22 per cento. 3 Al momento di accordarsi sullo stipendio iniziale vanno prese in debita considera- zione l’esperienza professionale, le prestazioni fornite in precedenza e la situazione sul mercato del lavoro. 4 Per assicurarsi e mantenere la collaborazione di professori ordinari particolarmente rinomati, il Consiglio dei PF può aumentare l’importo massimo fino all’88,94 per cento dell’importo massimo di cui al capoverso 2.

Art. 17 Evoluzione dello stipendio Lo stipendio iniziale concordato all’entrata in servizio è aumentato annualmente dell’1,54 per cento dell’importo massimo della classe 38 fino a raggiungere lo stipendio massimo determinante per la categoria del professore.

Art. 18 Compensazione del rincaro Il versamento e l’entità della compensazione del rincaro sono retti dalle decisioni del Consiglio federale concernenti il personale dell’Amministrazione federale.

Art. 19 Indennità di funzione 1 Il Consiglio dei PF può concedere indennità ai professori che esercitano funzioni con competenze decisionali in seno alla direzione del PF. Le indennità possono

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ammontare fino al 15 per cento dell’importo massimo di cui all’articolo 16 capover- so 2.

2 Il presidente del PF può concedere indennità ai professori che hanno compiti

supplementari quali, ad esempio, la direzione di unità d’insegnamento e di ricerca o la presidenza di importanti commissioni. Le indennità non possono superare l’indennità prevista per la vicepresidenza del PF.

3 Le indennità di funzione non sono adeguate al rincaro.

Art. 20 Doppio insegnamento Su proposta del presidente del PF, il Consiglio dei PF concorda lo stipendio e ulte- riori prestazioni del datore di lavoro con i professori attivi contemporaneamente in più istituti d’insegnamento, tenendo conto dei loro impegni esterni al PF.

Art. 21 Rimborso delle spese 1 I professori hanno diritto al rimborso delle spese legate all’attività professionale. È applicabile l’ordinanza del Consiglio dei PF dell’11 aprile 20028 sul rimborso delle spese nel settore dei PF. 2 Il PF può rimborsare ai professori appena nominati i costi per il trasporto della mobilia personale, se per motivi professionali si rendesse necessario un trasferimen- to del domicilio.

Art. 22 Spese di procedura e ripetibili 1 Il PF rimborsa le spese di procedura e ripetibili ai professori che, a causa della loro attività professionale, venissero a trovarsi coinvolti in un procedimento civile, amministrativo o penale o che, per motivi fondati, volessero avviarne uno, a condi- zione che: a. il PF abbia interesse allo svolgimento del processo; o b. il professore non abbia agito intenzionalmente o per negligenza grave. 2 Fino alla pronuncia della decisione passata in giudicato, il PF si limita a garantire la copertura dei costi.

Sezione 5: Congedi e assenze

Art. 23 Congedo a fini di ricerca 1 Sull’arco di sette anni di attività, il professore ha diritto a un congedo a fini di ricerca della durata di un semestre, interamente pagato, o di un anno, parzialmente pagato.

2 Il professore presenta la domanda di congedo al presidente del PF.

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3 La concessione di un congedo a fini di ricerca dipende dalla prestazioni fornite in precedenza e dalla garanzia di trovare un supplente qualificato.

Art. 24 Congedo non pagato Se non vi si oppongono interessi del PF, il presidente del PF può concedere a un professore un congedo non pagato.

Art. 25 Assenze 1 Durante il semestre, le assenze di più di una settimana dovute a malattia o infortu- nio vanno comunicate al capo dell’unità d’insegnamento e di ricerca cui appartiene il professore. 2 Durante il semestre, le assenze di più di una settimana dovute ad altri motivi devo- no essere autorizzate dal capo dell’unità d’insegnamento e di ricerca cui appartiene il professore.

Sezione 6: Pagamento dello stipendio e assegni di custodia

Art. 26 Pagamento dello stipendio in caso di malattia e infortunio 1 In caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio, i professori hanno diritto al versamento dell’intero stipendio al massimo per 730 giorni. 2 Lo stipendio può essere ridotto per le ragioni previste dalla legislazione e dalla giurisprudenza in materia di assicurazione malattie e di assicurazione contro gli infortuni. 3 Per valutare l’incapacità al lavoro può essere ordinata una visita di controllo presso un medico di fiducia.

4 Le prestazioni delle assicurazioni sociali obbligatorie vengono conteggiate.

Art. 27 Pagamento dello stipendio in caso di maternità In caso di maternità, le professoresse hanno diritto ad un congedo di quattro mesi, durante il quale viene versato loro l’intero stipendio.

Art. 28 Pagamento dello stipendio in caso di servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile sostitutivo 1 In caso di congedo per servizio militare e per servizio di protezione civile obbliga- tori in Svizzera e per la durata del servizio civile sostitutivo, i professori che presta- no servizio hanno diritto all’intero stipendio. 2 In caso di servizio volontario, il salario viene versato al massimo per dieci giorni lavorativi all’anno.

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3 Le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge spettano al PF.

4 Gli assegni di custodia sono versati senza riduzioni.

Art. 29 Prestazioni in caso di infortunio professionale 1 In caso d’invalidità dovuta a infortunio professionale o ad altra malattia professio- nale equivalente si ha diritto: a. al 100 per cento dello stipendio determinante fino al decesso, se l’incapacità al guadagno è totale; b. alla percentuale corrispondente al grado d’invalidità secondo la legge federa- le del 20 marzo 19819 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), se l’incapacità al guadagno è parziale.

2 Le prestazioni delle assicurazioni sociali obbligatorie vengono conteggiate.

Art. 30 Pagamento dello stipendio in caso di decesso In caso di decesso di un professore i superstiti, al cui mantenimento è dimostrato che provvedeva il defunto, ricevono un importo pari a un sesto del salario annuo e degli assegni di custodia.

Art. 31 Assegni di custodia

1 Conformemente all’articolo 41 dell’ordinanza del 15 marzo 200110 sul personale

del settore dei PF (OPers settore PF), i professori hanno diritto ad assegni di custo- dia per ogni figlio di cui hanno la custodia e con cui hanno un rapporto di filiazione ai sensi dell’articolo 252 del Codice civile11. I figliastri e gli affiliati che dipendono finanziariamente dal professore sono equiparati ai figli di quest’ultimo. 2 L’assegno è versato fino al compimento del 18° anno d’età del figlio. Per i figli che seguono una formazione esso è versato al massimo fino al compimento del 25° anno di età. 3 La metà dell’assegno di cui all’articolo 41 dell’OPers settore dei PF del 15 marzo

2001 viene versata:

a. per il coniuge che, a causa di una malattia grave, è permanentemente inabile all’esercizio di un’attività lucrativa; b. per i parenti stretti verso i quali il professore ha un obbligo d’assistenza per ordine delle autorità. 4 L’assegno intero è versato a partire da un grado d’occupazione del 50 per cento. Se il grado d’occupazione è inferiore è versata la metà dell’assegno.

9 RS 832.20 10 RS 172.220.113 11 RS 210

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5 Se il professore riceve altri assegni familiari, per i figli o di custodia, l’assegno per i figli ai sensi del presente articolo è versato unicamente nella misura in cui, somma- to agli altri assegni esigibili da altri datori di lavoro, non superi l’importo di cui all’allegato 2 dell’OPers settore dei PF.

Sezione 7: Previdenza professionale

Art. 32 1 I professori sono affiliati obbligatoriamente alla Cassa pensioni della Confedera- zione conformemente alle disposizioni della legge del 23 giugno 200012 sulla CPC.

2 I professori devono dichiarare:

a. le prestazioni d’uscita; b. i prelievi anticipati secondo l’ordinanza del 3 ottobre 199413 sulla promo- zione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza profes- sionale; c. le prestazioni in seguito a divorzio (art. 22 lett. c della legge del 17 dicembre

199314 sul libero passaggio);

d. i diritti acquisiti, in particolare presso istituti di previdenza esteri. 3 Lo stipendio determinante per l’assicurazione ai sensi dell’articolo 4 della legge sulla CPC corrisponde alle componenti dello stipendio indicate negli articoli 16–19. 4 Per il rimanente si applicano le disposizioni della Cassa pensioni della Confedera- zione.

Sezione 8: Protezione dei dati personali e dei dati relativi alla salute

Art. 33 Per la protezione dei dati personali e dei dati relativi alla salute sono applicabili gli articoli 59–61 dell’ordinanza del 15 marzo 200115 sul personale nel settore dei PF.

Sezione 9: Disposizioni procedurali

Art. 34 Prescrizione I termini di prescrizione per diritti derivanti dal rapporto di lavoro sono retti dagli articoli 127 e 128 del Codice delle obbligazioni (CO)16.

12 RS 172.222.0 13 RS 831.411 14 RS 831.42 15 RS 172.220.113

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Art. 35 Ricorsi interni 1 Contro le decisioni degli organi dei PF può essere interposto ricorso presso la commissione di ricorso dei PF.

2 Contro le decisioni del Consiglio dei PF e della commissione di ricorso dei PF

concernenti il personale può essere interposto ricorso presso la commissione federa- le di ricorso in materia di personale. 3 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196817 sulla procedura amministrativa.

Art. 36 Violazione degli obblighi derivanti dal diritto del lavoro In caso di violazione degli obblighi derivanti dal diritto del lavoro, si applica l’articolo 58 dell’ordinanza del 15 marzo 200118 sul personale del settore dei PF.

Sezione 10: Disposizioni transitorie

Art. 37 Passaggio al nuovo diritto 1 La durata della nomina dei professori ordinari e straordinari in carica e dei profes- sori assistenti termina il 31 dicembre 2003. Dal 1° gennaio 2004 tutti i rapporti di lavoro soggiacciono al nuovo diritto. È fatto salvo l’articolo 38. 2 Su proposta del presidente del PF, il Consiglio dei PF sottopone entro il 15 gennaio 2004 ai professori ordinari e straordinari e ai professori assistenti un contratto di lavoro in forma scritta, conformemente all’articolo 8 LPers, e fissa un termine di almeno due mesi per la firma. 3 Se entro il 30 giugno 2004 non si arriva ad un accordo su un contratto di lavoro in forma scritta ai sensi dell’articolo 7, il Consiglio dei PF risolve il rapporto di lavoro prima del 31 dicembre 2004 con effetto a partire al più tardi dal 30 giugno 2005. La risoluzione avviene mediante contratto di disdetta scritto o mediante decisione.

Art. 38 Mantenimento in vigore del diritto previgente Per i professori ordinari e straordinari pensionati il 31 marzo 2004, il rapporto di lavoro basato sul diritto previgente rimane in vigore fino al pensionamento.

Art. 39 Diritti e provvedimenti secondo il diritto previgente 1 I diritti e i provvedimenti fondati sul diritto previgente e non più previsti da quello nuovo decadono il 1° gennaio 2004 per tutte le persone il cui rapporto di servizio, da questa data, soggiace al nuovo diritto.

16 RS 220 17 RS 172.021 18 RS 172.220.113

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2 Tali diritti e provvedimenti restano invariati fino al termine del rapporto di servizio per tutte le persone che rimangono soggette al diritto previgente. 3 Se il rapporto di servizio fondato sul diritto previgente prosegue senza interruzioni o se vi è un passaggio senza interruzioni a un rapporto di servizio basato sul nuovo diritto conformemente alla LPers, gli anni di servizio determinanti per i diritti e i provvedimenti secondo il diritto previgente vengono presi in considerazione per stabilire i diritti e i provvedimenti secondo il nuovo diritto.

Art. 40 Conteggio degli anni di servizio precedenti dei professori assistenti Per il calcolo della durata massima consentita dell’impiego dei professori assistenti si tiene conto degli anni di servizio già prestati.

Sezione 11: Entrata in vigore

Art. 41 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004 .

18 settembre 2003 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Francis Waldvogel Il segretario generale, Sebastian Brändli

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