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AS 2003 505

Ordinanza concernente il sostegno finanziario alle istituzioni degli Svizzeri all'estero

Ordinanza concernente il sostegno finanziario alle istituzioni degli Svizzeri all’estero

del 26 febbraio 2003

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 40 capoverso 1 e 184 capoverso 3 della Costituzione federale1, ordina:

Art. 1 Oggetto 1 La Confederazione può sostenere, nel quadro dei crediti autorizzati, le organizza- zioni e le istituzioni che promuovono le relazioni degli Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera.

2 I sussidi sono volti a:

a. tutelare gli interessi degli Svizzeri all’estero nei confronti delle autorità e del Parlamento attraverso l’organizzazione degli Svizzeri all’estero; b. informare gli Svizzeri all’estero mediante la rivista «Gazzetta svizzera»; c. versare prestazioni finanziarie per scopi particolari riguardanti gli Svizzeri all’estero; d. versare prestazioni finanziarie alle società svizzere di soccorso all’estero che sostengono gli Svizzeri all’estero.

Art. 2 Beneficiari Beneficiano dei sussidi le organizzazioni e le istituzioni che perseguono gli scopi di cui all’articolo 1.

Art. 3 Disposizioni finanziarie L’ammontare dei sussidi è fissato nel preventivo della Confederazione.

Art. 4 Versamento dei sussidi I sussidi federali sono versati a condizione che i beneficiari li utilizzino secondo gli obiettivi stabiliti nei regolamenti statutari o legali.

RS 195.11 1 RS 101

2002-2654 505

Ordinanza concernente il sostegno finanziario alle istituzioni RU 2003 degli Svizzeri all’estero

Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2003 ed ha effetto sino al 31 di- cembre 2007.

26 febbraio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz