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AS 2003 507

Ordinanza concernente la misurazione ufficiale

Ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU)

Modifica del 7 marzo 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 novembre 19921 concernente la misurazione ufficiale è modifi- cata come segue:

Sostituzione di un’espressione Negli articoli 26 capoverso 2, 31 capoverso 2, 51 capoverso 3, 56 capoverso 4 l’espressione «il Dipartimento federale di giustizia e polizia» è sostituita con «il Dipartimento».

Art. 2 cpv. 2 secondo periodo 2 … Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento) definisce i principi del procedimento in modo tale che i risul- tati dei lavori possano servire alla misurazione ufficiale.

Art. 3 Piano di realizzazione La Confederazione stabilisce la strategia per i lavori di misurazione previa consulta- zione dei Cantoni e concorda con essi un piano di realizzazione a medio e a lungo termine. I Cantoni provvedono all’attuazione di tale piano.

Art. 5 lett. b e c Sono componenti della misurazione ufficiale: b. i dati secondo il modello dei dati della misurazione ufficiale; c. il piano per il registro fondiario e gli altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti per la tenuta del registro fondiario;

Art. 6 Modello dei dati della misurazione ufficiale 1 Il modello dei dati descrive il contenuto, conformemente al catalogo degli oggetti, e la struttura dei dati in un linguaggio di descrizione dei dati normalizzato.

1 RS 211.432.2

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Ordinanza concernente la misurazione ufficiale RU 2003

2 Il catalogo degli oggetti comprende i livelli d’informazione seguenti:

a. i punti fissi; b. la copertura del suolo; c. gli oggetti singoli; d. l’altimetria; e. la nomenclatura; f. i beni immobili; g. le condotte sotterranee; h. le suddivisioni amministrative. 3 Il livello d’informazione «beni immobili» comprende anche i diritti per sé stanti e permanenti nonché le miniere, differenziati secondo la superficie.

Art. 6bis Competenze del Dipartimento 1 Il Dipartimento definisce il catalogo degli oggetti e stabilisce i dati da rilevare, la loro esattezza e attendibilità nonché le altre esigenze relative. 2 Per assicurare a lungo termine la disponibilità dei dati della misurazione ufficiale e la loro compatibilità con altri sistemi d’informazione, esso stabilisce il linguaggio di descrizione dei dati normalizzato e l’interfaccia della misurazione ufficiale (IMU). 3 Esso stabilisce il contenuto degli altri estratti dei dati della misurazione ufficiale nonché quello degli altri documenti tecnici da allestire e ne disciplina la tenuta a giorno e la manutenzione.

Art. 7 Piano per il registro fondiario 1 Il piano per il registro fondiario è l’estratto grafico allestito sulla base dei dati della misurazione ufficiale che, come parte integrante del registro fondiario, delimita i beni immobili, i diritti per sé stanti e permanenti nonché le miniere, differenziati secondo la superficie; ad esso è conferito in quanto elemento costitutivo del registro fondiario l’effetto giuridico ai sensi del Codice civile svizzero. 2 Nel piano per il registro fondiario deve essere indicato il contenuto dei livelli d’informazione «punti fissi», «copertura del suolo», «oggetti singoli», «nomenclatu- ra», «beni immobili», «condotte sotterranee» e «parti delle suddivisioni amministra- tive». 3 I Cantoni possono prescrivere che oltre ai dati della misurazione ufficiale anche i confini delle servitù siano rappresentati, sempreché sia possibile una chiara defini- zione planimetrica.

4 La Direzione federale delle misurazioni catastali (D+M) stabilisce come debba

essere rappresentato il piano per il registro fondiario.

Art. 8 e 9 Abrogati

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Art. 10 Ampliamenti cantonali del modello dei dati della Confederazione I Cantoni possono ampliare i contenuti della misurazione ufficiale previsti dal diritto federale nei limiti stabiliti dal Dipartimento e prescrivere esigenze supplementari in materia di misurazione.

Art. 13 cpv. 2 lett. a 2 I Cantoni possono disporre che l’accertamento dei confini avvenga in base a piani, riprese fotogrammetriche o altri documenti idonei: a. nelle zone agricole e forestali delle regioni di montagna o di estivazione secondo il catasto della produzione agricola2 nonché in quelle non produt- tive;

Art. 17 cpv. 2 lett. b e c

2 I Cantoni possono prevedere ulteriori eccezioni, segnatamente:

b. per i beni immobili nonché diritti per sé stanti e permanenti differenziati secondo la superficie, i cui segni di terminazione sono costantemente minac- ciati dall’attività agricola o da altre cause; c. in zone agricole e forestali delle regioni di montagna o di estivazione secon- do il catasto della produzione agricola, nonché nelle regioni non produttive.

Art. 20 Sistema di riferimento geodetico 1 La misurazione ufficiale si fonda sul sistema di riferimento CH1903 della misura- zione nazionale svizzera.

2 Esso è definito da:

a. il punto fondamentale del centro meridiano del vecchio osservatorio di Berna; b. la proiezione cilindrica conforme ad asse obliquo sull’ellissoide di Bessel 1841; c. il sistema di coordinate piane e rettangolari con le coordinate Y = 600 000.000 m e X = 200 000.000 m per il punto fondamentale; d. la «Pierre du Niton» a Ginevra come punto d’origine del sistema altimetrico usuale a 373,600 metri sul livello del mare. 3 Le coordinate e le altimetrie dei punti fissi della misurazione nazionale nel sistema di riferimento CH1903 costituiscono i quadri di riferimento ufficiali della misura- zione nazionale 1903 (MN03) per la planimetria e della livellazione nazionale

1902 (LF02) per l’altimetria.

4 In casi giustificati, il Dipartimento può autorizzare l’utilizzazione di un nuovo quadro di riferimento per la misurazione nazionale.

2 RS 912.1

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Art. 21 cpv. 1 e 2 1 Nell’ambito del piano di realizzazione i Cantoni determinano la data d’esecuzione delle singole misurazioni. 2 I Cantoni possono stabilire che il primo rilevamento e il rinnovamento vengano e seguiti a tappe. Ogni tappa comprende almeno un livello d’informazione completo conformemente al modello dei dati e si estende a un più vasto territorio contiguo; la prima tappa deve comprendere il livello d’informazione «punti fissi». La D+M può eccezionalmente autorizzare un’altra procedura se essa sembra adeguata dal punto di vista tecnico.

Art. 25 cpv. 1 1 L’ufficiale del registro fondiario può iscrivere nel registro fondiario la divisione o riunione di fondi nonché diritti per sé stanti e permanenti differenziati secondo la superficie solo qualora venga esibito il documento di mutazione firmato dall’ingegnere geometra patentato competente.

Art. 27 cpv. 1 e 4

1 Terminata la verifica, la D+M esamina se le esigenze della Confederazione sono

state rispettate. Essa designa i documenti da presentare. 4 La Confederazione e il Cantone possono convenire di rinunciare all’esame preli- minare.

Art. 28 cpv. 3 lett. b

3 I Cantoni disciplinano la procedura, tenendo conto dei principi seguenti:

b. il piano del registro fondiario e gli altri estratti dei dati della misurazione ufficiale, allestiti in vista della tenuta del registro fondiario, sono pubblicati;

Art. 29 Approvazione 1 Ultimata la procedura di deposito pubblico, compresa la liquidazione di opposi- zioni presentate in prima istanza, l’autorità cantonale competente approva, indipen- dentemente dalle controversie non ancora liquidate in via giudiziaria, i dati della misurazione ufficiale e gli estratti allestiti sulla loro base, segnatamente il piano per il registro fondiario, sempre che il risultato di un eventuale esame preliminare sia positivo e che le carenze constatate siano state corrette. 2 Con l’approvazione, questi elementi della misurazione assumono la forza probato- ria di documenti pubblici.

Art. 30 Riconoscimento da parte della Confederazione I lavori di misurazione sono riconosciuti come misurazione ufficiale conforme al diritto federale (art. 1 cpv. 1) se:

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a. i lavori soddisfano le esigenze dell’eventuale rapporto della D+M confor- memente all’articolo 27 capoverso 2; b. la procedura di deposito non è sfociata in adeguamenti contrari al diritto federale; c. l’opera è stata approvata dal Cantone.

Art. 30bis Indennizzo da parte della Confederazione 1 La Confederazione e il Cantone concordano gli indennizzi, in funzione dei costi o forfetari, versati dalla Confederazione e stabiliscono le modalità di pagamento.

2 L’ammontare dell’indennizzo della Confederazione è stabilito definitivamente

all’atto del riconoscimento.

Art. 31 cpv. 1 1 Le componenti della misurazione ufficiale devono essere conservate in modo tale che l’integralità e la qualità siano garantite in ogni momento.

Art. 32 Abrogato

Art. 38 cpv. 3

3 Agli uffici dell’Amministrazione generale della Confederazione possono essere

fatturati unicamente i costi dovuti al mandato e al tempo impiegato.

Art. 40 cpv. 1 e 3–5 1 Il servizio specializzato della Confederazione è la D+M. Essa è diretta da un inge- gnere geometra patentato. 3 Essa cura l’applicazione delle norme e degli standard tecnici previsti nel settore dei dati d’incidenza territoriale della Confederazione. 4 Essa assicura inoltre il coordinamento tra la misurazione ufficiale e altri progetti federali di misurazione, consiglia gli uffici federali nell’ambito della raccolta dei dati della misurazione ufficiale e rappresenta gli interessi della Confederazione nei confronti dei Cantoni e di terzi. 5 In collaborazione con i servizi cantonali di vigilanza sulle misurazioni, essa è autorizzata, nell’adempimento del suo compito, a tenere un registro dei dati concer- nente i differenti lavori di misurazione e i relativi assuntori responsabili.

Art. 41 Servizio di volo Il servizio di volo dell’Ufficio federale di topografia è a disposizione per eseguire le riprese aerofotogrammetriche della misurazione ufficiale.

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Art. 44 cpv. 1, 2 e 4

1 I Cantoni disciplinano l’esecuzione dei lavori da parte di ingegneri geometri

patentati e di altri specialisti della misurazione mediante contratti d’appalto o istru- zioni di servizio. E’ fatto salvo l’articolo 46. 2 I lavori non eseguiti direttamente dal Cantone concernenti i livelli d’informazione «punti fissi», «beni immobili», «nomenclatura», «suddivisioni amministrative» e quelli relativi alla conservazione della misurazione ufficiale possono essere affidati solo a: a. Comuni, altri enti di diritto pubblico o persone giuridiche di diritto pubblico che dispongono di un proprio ufficio di misurazione diretto da un ingegnere geometra patentato; b. ingegneri geometri patentati. 4 La Confederazione e il Cantone possono convenire di rinunciare all’approvazione dei contratti e delle istruzioni di servizio.

Art. 46 cpv. 2 secondo periodo 2 … I dati dei livelli d’informazione «punti fissi», «copertura del suolo», «oggetti singoli» e «altimetria», rilevati conformemente ai principi e alle esigenze della misurazione ufficiale dalle aziende ferroviarie, devono essere ripresi nella misura- zione ufficiale.

Titolo prima dell’art. 47 Capitolo ottavo: Indennizzi federali e costi residui Sezione 1: Indennizzi federali

Art. 47 cpv. 2 lett. b

2 Sono esclusi dal calcolo segnatamente:

b. le spese cagionate dagli ampliamenti cantonali;

Art. 48bis Indennizzi forfetari I principi di cui all’articolo 47 sono applicabili per analogia alle convenzioni con- cluse tra la Confederazione e il Cantone in materia di indennizzi forfetari.

Art. 49 I Cantoni stabiliscono chi debba sopportare i costi ancora scoperti dopo deduzione degli indennizzi federali.

Art. 51 cpv. 4 Concerne soltanto il testo tedesco.

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Art. 55 Piano corografico 1 I Cantoni possono stabilire che i piani corografici originali o relative riproduzioni vengano allestiti fintanto che non siano disponibili i dati della misurazione ufficiale necessari alla loro sostituzione. 2 I piani corografici esistenti devono essere tenuti a giorno nei settori in cui non sono disponibili i dati della misurazione ufficiale necessari alla loro sostituzione. 3 La Confederazione partecipa alle spese unicamente nella misura in cui non esista una misurazione ufficiale conformemente alle nuove disposizioni.

Art. 56 cpv. 1

1 Le numerizzazioni provvisorie sono considerate provvedimenti speciali per la

conservazione delle misurazioni particellari ai sensi dell’articolo 5 capoverso 3 del decreto federale del 20 marzo 19923 concernente il contributo alle spese per la misurazione ufficiale.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003.

7 marzo 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3 RS 211.432.27

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