Lexipedia

AS 2003 5079

Regolamento della Commissione di ricorso dei PF

Regolamento della Commissione di ricorso dei PF

del 18 settembre 2003

Il Consiglio dei PF, visto l’articolo 37a capoverso 5 della legge del 4 ottobre 19911 sui PF, ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e la procedura della Commissio- ne di ricorso dei PF (Commissione).

Sezione 2: Organizzazione

Art. 2 Composizione

1 La Commissione si compone:

a. del presidente; b. del vicepresidente; c. di altri cinque membri. 2 Il responsabile della segreteria della Commissione è membro d’ufficio della Com- missione. Egli può anche esercitare la carica di presidente.

3 Il Consiglio dei PF provvede a una composizione equilibrata della Commissione,

in modo che siano equamente rappresentati le cerchie competenti nel campo d’attivi- tà della Commissione, le regioni del Paese e entrambi i sessi.

4 Il Consiglio dei PF pubblica nel Foglio federale cognome, nome, professione e

domicilio dei membri nominati per la prima volta e, nell’Annuario federale, l’elenco completo dei membri della Commissione.

Art. 3 Statuto dei membri I membri della Commissione, ad eccezione del responsabile della segreteria della Commissione, esercitano la loro carica a titolo accessorio.

RS 414.110.21 1 RS 414.110; RU 2003 4265

2003–1275 5079

Regolamento della Commissione di ricorso dei PF RU 2003

Art. 4 Eleggibilità

1 Può essere nominato membro della Commissione chiunque abbia compiuto 18 anni

e non sia interdetto per infermità o debolezza di mente ai sensi dell’articolo 369 del Codice civile2. 2 Il presidente e il vicepresidente devono essere giuristi. Gli altri membri devono essere competenti nel campo d’attività della Commissione.

Art. 5 Incompatibilità

1 I membri della Commissione non possono far parte né del Consiglio dei PF o del

suo stato maggiore né della direzione di un PF o di una stazione di ricerca del settore dei PF o del loro stato maggiore. 2 I membri della Commissione non possono svolgere attività suscettibili di pregiudica- re l’adempimento della loro carica, l’indipendenza o la reputazione della Commis- sione. 3 I parenti e gli affini in linea diretta e, fino al terzo grado compreso, in linea collate- rale, nonché i coniugi, i coniugi di fratelli e sorelle e le persone che convivono stabilmente non possono far parte contemporaneamente della Commissione.

Art. 6 Durata della carica La durata della carica corrisponde a una legislatura del Consiglio nazionale. Essa comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 7 Indennità

1 Le indennità dei membri della Commissione sono rette dall’ordinanza del

12 dicembre 19963 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extrapar- lamentari (Ordinanza sulle indennità). 2 I membri della Commissione impiegati nel settore dei PF ricevono unicamente una diaria. Essa corrisponde all’importo minimo stabilito nell’ordinanza sulle indennità. 3 Il presidente percepisce un’indennità supplementare fissata dal Consiglio dei PF, salvo che non sia il responsabile della segreteria della Commissione.

Art. 8 Segreteria 1 Il presidente del Consiglio dei PF designa la segreteria della Commissione, d’inte- sa con il presidente di quest’ultima. 2 La segreteria svolge compiti specifici e amministrativi inerenti all’attività della Commissione.

2 RS 210 3 RS 172.311

5080

Regolamento della Commissione di ricorso dei PF RU 2003

3 Ilrapporto di lavoro dei collaboratori della segreteria è retto dalla legge del 24 marzo 20004 sul personale federale e dall’ordinanza del 15 marzo 20015 sul personale del settore dei politecnici federali.

Art. 9 Informazione e rapporti

1 La Commissione pubblica le decisioni di importanza fondamentale nella «Giuri-

sprudenza delle autorità amministrative della Confederazione» oppure, d’intesa con la Cancelleria federale, in altri organi ufficiali o non ufficiali che divulgano informa- zioni sulla giurisdizione amministrativa. 2 I nomi delle persone che sono comparse come parti in causa e che hanno patrocina- to esclusivamente interessi privati, nonché le indicazioni che consentono di identifi- care queste persone possono essere divulgati soltanto con il loro consenso. 3 Il presidente presenta annualmente al Consiglio dei PF un rapporto sulle attività svolte dalla Commissione.

Art. 10 Sede

1 La Commissione ha sede a Berna.

2 La sede della Commissione è pubblicata nell’Annuario federale.

Art. 11 Contabilità e logistica

1 La segreteria generale del Consiglio dei PF tiene la contabilità.

2 Essa fornisce un supporto logistico alla segreteria della Commissione.

Art. 12 Segreto d’ufficio 1 I membri della Commissione e i collaboratori della segreteria sono tenuti al segreto d’ufficio sui fatti confidenziali di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività al servizio della Commissione.

2 La Commissione è l’autorità superiore, ai sensi dell’articolo 320 numero 2 del

Codice penale6, autorizzata a sciogliere dal segreto d’ufficio.

4 RS 172.220.1 5 RS 172.220.113 6 RS 311.0

5081

Regolamento della Commissione di ricorso dei PF RU 2003

Sezione 3: Procedura

Art. 13 Ricusazione 1 I membri della Commissione e i collaboratori della segreteria devono ricusarsi se:

a. hanno un interesse personale nella causa; b. hanno avuto parte nella causa in altra funzione, in particolare come membri di un’autorità, come consulenti giuridici di una delle parti o come periti; c. sono uniti in matrimonio, convivono stabilmente o sono parenti o affini in linea diretta oppure, fino al terzo grado, in linea collaterale con una delle parti, con il suo rappresentante o con una persona avente fatto parte dell’autorità inferiore nella stessa causa; d. per altri motivi, in particolare per il sussistere di un rapporto di lavoro oppu- re perché sono direttamente subordinati a una delle parti, possono avere una prevenzione nella causa. 2 Se sussiste un motivo di ricusazione, i membri della Commissione e i collaboratori della segreteria devono comunicarlo tempestivamente al presidente della Commis- sione. 3 La Commissione decide in merito alla ricusazione senza il concorso della persona in questione.

Art. 14 Istruzione 1 L’istruzione dei ricorsi è compito del responsabile della segreteria della Commis- sione:

2 L’istruzione comprende:

a. la verifica della competenza e l’eventuale trasmissione della causa all’autorità competente (art. 8 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre

19687 sulla procedura amministrativa, PA);

b. la consultazione dell’autorità inferiore e della controparte (art. 57 cpv. 1 PA); c. la decisione in merito al versamento di un anticipo e alla dispensa dal paga- mento delle spese processuali (art. 63 cpv. 4, 65 cpv. 1 e 2 PA); d. l’accertamento dei fatti e la raccolta delle prove (art. 12 segg. e 29 segg. PA); e. la pronuncia di decisioni incidentali (art. 11, 11a, 45 cpv. 2, 51–53, 55 cpv. 2 e 3, 56 PA).

Art. 15 Dibattimento orale Il presidente può ordinare un dibattimento orale. Quest’ultimo non è pubblico.

7 RS 172.021

5082

Regolamento della Commissione di ricorso dei PF RU 2003

Art. 16 Decisioni 1 Il presidente fa richiesta scritta di liquidare il ricorso agli altri membri della Com- missione. 2 Le decisioni della Commissione sono prese nel corso di sedute o, in casi eccezio- nali, per circolazione degli atti. 3 Se una decisione è presa nel corso di una seduta, la Commissione può deliberare se sono presenti almeno quattro membri. Le decisioni sono prese a maggioranza sem- plice dei presenti. 4 Se una decisione è presa per circolazione degli atti è necessaria la maggioranza dei voti dei membri della Commissione.

5 In caso di parità è decisivo il voto del presidente.

6 I collaboratori della segreteria non facenti parte della Commissione hanno voce consultiva nei dibattimenti su una causa se hanno collaborato alla sua istruzione.

Art. 17 Stesura delle decisioni 1 Il presidente esamina le motivazioni delle decisioni redatte in forma provvisoria dai collaboratori della segreteria; egli può sottoporre agli altri membri della Commissione, per circolazione degli atti, determinate questioni sollevate dalla stesura.

2 Nella decisione è menzionato il nome dei membri della Commissione che vi hanno

concorso. 3 Il presidente e il collaboratore competente della segreteria firmano la decisione.

Art. 18 Spese processuali Le spese processuali sono stabilite conformemente all’articolo 63 PA8 e all’ordinanza del 10 settembre 19699 sulle tasse e spese nella procedura amministra- tiva.

Art. 19 Stralcio In merito allo stralcio di ricorsi divenuti privi di oggetto decide: a. se né le spese processuali e le ripetibili richieste né quelle che si intende ac- cordare sono inferiori a 5000 franchi: il responsabile della segreteria della Commissione; b. in tutti gli altri casi: la Commissione.

Art. 20 Diritto sussidiario Per il resto, i lavori della Commissione sono retti dalle disposizioni della PA10.

8 RS 172.021 9 RS 172.041.0 10 RS 172.021

5083

Regolamento della Commissione di ricorso dei PF RU 2003

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 21 Disposizione transitoria Con l’entrata in vigore della presente ordinanza, la trattazione di tutti i ricorsi pen- denti presso il Consiglio dei PF diventa di competenza della Commissione.

Art. 22 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2004.

18 settembre 2003 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Francis Waldvogel Il segretario generale, Sebastian Brändli

5084