AS 2003 5093
Ordinanza concernente l'impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio (OIMC)
Ordinanza concernente l’impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio (OIMC)
Modifica del 26 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’8 dicembre 19971 concernente l’impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio è modificata come segue:
Art. 1 La presente ordinanza disciplina, nell’ambito delle attività civili e delle attività fuori del servizio: a. l’impiego di truppe in servizio d’istruzione e di formazioni di professionisti, nonché degli esercizi della logistica; b. gli impieghi di aeromobili; e c. la consegna in prestito di materiale dell’esercito
Art. 2 frase introduttiva, lett. c e g La truppa può essere impiegata unicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: c. è dimostrato che l’aiuto non può essere prestato da società, associazioni o organizzazioni militari, né dalla protezione civile; g. la capacità d’impiego della truppa e la prontezza dell’esercito non sono com- promesse;
Art. 2a Ritiro dell’aiuto della truppa 1 In caso di eventi particolari, segnatamente per impieghi d’aiuto in caso di catastro- fe, la truppa può essere esonerata, in qualsiasi momento e senza conseguenze finan- ziarie, da compiti già assunti a favore di terzi. 2 Il richiedente si impegna per contratto a indennizzare la Confederazione in caso di danni consecutivi e a rinunciare a pretese di risarcimento nei confronti della Confe- derazione.
1 RS 510.212
2003-2270 5093
Impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio RU 2003
Art. 3 Domande per l’impiego della truppa a favore di attività civili e attività fuori del servizio 1 Le domande concernenti l’impiego della truppa a favore di attività civili devono essere indirizzate alla regione territoriale competente, con due anni di anticipo quando si tratta di manifestazioni importanti e con sei mesi di anticipo per gli altri impieghi. Tali termini non sono applicabili alle domande d’impiego di mezzi militari allo scopo di prestare aiuto conformemente all’ordinanza del 29 ottobre 20032 sull’aiuto militare in caso di catastrofe in Svizzera. 2 La regione territoriale sottopone le domande, munite della propria proposta, allo Stato maggiore di condotta dell’esercito. 3 Le domande delle società, delle associazioni e delle organizzazioni militari concer- nenti l’impiego della truppa a favore di attività fuori del servizio devono essere indirizzate allo Stato maggiore di condotta dell’esercito, con due anni di anticipo quando si tratta di manifestazioni importanti e con sei mesi di anticipo per gli altri impieghi.
4 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito decide in merito alle domande. Nel
caso di impieghi che rivestono un’importanza politica particolare, la decisione è presa dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento) su proposta dello Stato maggiore di condotta dell’eser- cito.
Art. 4 Abrogato
Art. 5 cpv. 1 1 Le domande concernenti impieghi delle formazioni d’aiuto in caso di catastrofe o delle formazioni del genio in edifici per esercitazioni nell’ambito della loro istruzio- ne tecnica sono indirizzate alla regione territoriale competente. Quest’ultima sotto- pone le domande alle Forze terrestri per decisione.
Art. 6 cpv. 3 3 Durante l’impiego, la truppa dispone del materiale attribuitole per la prontezza di base. Essa può chiedere ulteriore materiale dell’esercito in prestito (art. 10–12)
Art. 11 Competenza e decisione
1 Le domande concernenti la consegna in prestito di materiale dell’esercito per
attività civili e attività fuori del servizio sono indirizzate alla regione territoriale competente, quelle concernenti il materiale speciale delle Forze aeree direttamente agli esercizi delle Forze aeree.
2 RS 510.213; RU 2003 3997
Impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio RU 2003
2 La Base logistica dell’esercito o gli esercizi delle Forze aeree decidono in merito alla consegna di materiale per le attività civili e le attività fuori del servizio. 3 Se la consegna di materiale riveste un’importanza politica particolare, la decisione è presa dal Dipartimento su proposta della Base logistica dell’esercito o degli eserci- zi delle Forze aeree.
Art. 12 cpv. 3 3 La Base logistica dell’esercito o gli esercizi delle Forze aeree decidono se il richie- dente deve stipulare una copertura assicurativa speciale e stabiliscono, se del caso, ulteriori oneri.
Art. 14 Autorizzazione 1 Gli impieghi di aeromobili a favore di attività civili e attività fuori del servizio sono autorizzati dal comandante delle Forze aeree su proposta del capo dello Stato maggiore di condotta dell’esercito. 2 Per gli impieghi che rivestono un’importanza politica particolare, la decisione è presa dal Dipartimento su proposta del comando delle Forze aeree.
Art. 15 Procedura 1 Chi dispone di un credito di ore di volo indirizza la sua domanda alla Centrale d’impiego dei trasporti aerei, la quale pianifica ed esegue gli impieghi. 2 Chi non dispone di un credito di ore di volo indirizza la sua domanda allo Stato maggiore di condotta dell’esercito. I crediti sono autorizzati dal comandante delle Forze aeree su proposta del capo dello Stato maggiore di condotta dell’esercito.
Art. 16 cpv. 2 2 Gli organi di polizia indirizzano la loro domanda al Servizio federale di sicurezza, che la trasmette, con la sua proposta, al comando delle Forze aeree.
Art. 18 Esecuzione Il capo dell’esercito è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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