AS 2003 5103
Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare
Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare
del 4 dicembre 2003
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 20 dell’ordinanza del 19 novembre 20031 sul servizio di volo militare (OSVM); visto l’articolo 115 lettera e dell’ordinanza del 3 luglio 20012 sul personale federale (OPers), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Istruzione
Art. 1 Istruzione di base dei militari di milizia I militari di milizia del servizio di volo militare sono istruiti nelle scuole delle Forze aeree.
Art. 2 Ottenimento del brevetto
1 Ottengono il brevetto:
a. i piloti militari di professione, dopo aver assolto con successo la scuola per piloti delle Forze aeree; b. gli operatori di professione di sistemi Forward-Looking Infrared (operatori FLIR di professione), i fotografi di bordo di professione, gli operatori di bordo di milizia, gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia e di pro- fessione, dopo aver assolto con successo l’istruzione tecnica; c. gli ufficiali di milizia degli esploratori paracadutisti, durante la scuola uffi- ciali con pratica, e i sottufficiali di milizia degli esploratori paracadutisti, dopo aver assolto con successo il servizio pratico. 2 Chi adempie i requisiti per essere brevettato, riceve un attestato (brevetto). È autorizzato a portare il corrispondente distintivo di specialista.
3 Con l’ottenimento del brevetto, i candidati provenienti da altre Armi vengono
trasferiti nelle truppe d’aviazione.
RS 512.271.1
2003-1256 5103
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Art. 3 Esercizi obbligatori 1 I membri del servizio di volo militare assolvono regolarmente esercizi di volo o di lancio con il paracadute. Le Forze aeree stabiliscono annualmente il numero degli esercizi. 2 I militari di milizia del servizio di volo militare assolvono gli esercizi nei servizi di perfezionamento della truppa.
Art. 4 Allenamento individuale
1 L’allenamento individuale è considerato servizio militare, ma non è computato
come servizio d’istruzione. 2 I militari di milizia del servizio di volo militare effettuano l’allenamento a giorni. All’entrata in servizio e al licenziamento portano abiti civili. In singoli casi, può essere ordinato il porto dell’uniforme.
Art. 5 Interruzione dell’allenamento
1 L’allenamento può essere interrotto:
a. dai piloti militari di milizia su aviogetti o elicotteri, per otto settimane civili al massimo; b. dai piloti militari di milizia su velivoli a elica, per dodici settimane civili al massimo; c. dagli operatori di bordo di milizia, per otto settimane civili al massimo; d. dagli operatori di ricognitori telecomandati di milizia, per sei settimane civili al massimo. 2 Le Forze aeree stabiliscono l’interruzione dell’allenamento mediante istruzioni.
3 In casi particolari, esse possono autorizzare un’interruzione più lunga.
Sezione 2: Idoneità medico-aeronautica, sospensione dal servizio di volo militare e riammissione
Art. 6 Esame d’idoneità medico-aeronautica
1 La durata di validità del certificato medico d’idoneità è di:
a. 12 mesi per i piloti militari e per gli esploratori paracadutisti fino al 40° anno d’età e di 6 mesi a partire dal 41° anno d’età; b. 12 mesi per gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione, i foto- grafi di bordo di professione e gli operatori di ricognitori telecomandati.
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2 In casi particolari, l’Istituto di medicina aeronautica (IMA) può stabilire una durata di validità inferiore. 3 Gli esami medico-aeronautici sono considerati come giorni di servizio singoli e sono computati come servizio d’istruzione. Le Forze aeree emanano la chiamata.
Art. 7 Competenza per la sospensione
1 L’IMA ordina la sospensione temporanea per motivi medici e presenta alle Forze
aeree la proposta di sospensione definitiva per motivi medici.
2 Le Forze aeree presentano al DDPS la proposta di sospensione definitiva dei
membri professionisti e ordinano la sospensione in tutti gli altri casi.
Art. 8 Riammissione 1 I membri del servizio di volo militare che sono stati sospesi temporaneamente dal servizio di volo militare per motivi medici, possono esservi riammessi soltanto dopo che l’IMA ha revocato la sospensione sulla base di un esame medico. 2 Se la sospensione non è stata ordinata per motivi medici e dura più di sei mesi, l’interessato può riprendere la sua attività soltanto quando è stato dichiarato idoneo dall’IMA. 3 Le Forze aeree decidono sulla riammissione e sulla classificazione nella categoria originaria o in un’altra categoria conformemente agli articoli 19, 20 o 36 dopo che l’IMA ha certificato l’idoneità per la corrispondente categoria.
Sezione 3: Indennità per i militari di milizia
Art. 9 Pagamento
1 L’indennità annuale giusta l’articolo 17 OSVM è pagata mensilmente in rate
uguali. 2 In caso di interruzioni dell’allenamento, il pagamento delle rate mensili ha luogo soltanto se l’interessato ha iniziato il servizio di volo o di lancio con il paracadute nell’anno civile in questione. Le rate mensili trattenute sono pagate in seguito retro- attivamente.
Art. 10 Riduzione dell’indennità 1 Chi per propria colpa non assolve completamente i servizi, gli esercizi obbligatori o gli allenamenti prescritti per la propria categoria, è tenuto a restituire la differenza tra l’indennità ricevuta e l’indennità per la categoria immediatamente inferiore giusta l’allegato dell’OSVM. Le persone classificate nella categoria C sono tenute a restituire la metà dell’indennità ricevuta.
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2A chi, senza giustificazione o con una giustificazione insufficiente, supera l’interruzione dell’allenamento ammessa viene ridotta l’indennità giusta l’allegato dell’OSVM. La riduzione ammonta a: a. un dodicesimo per i piloti di milizia tenuti a un allenamento obbligatorio di quattro settimane e a un sesto per quelli tenuti a un allenamento obbligatorio di otto settimane; b. un sesto per gli operatori di bordo di milizia; c. un dodicesimo per gli esploratori paracadutisti di milizia.
Art. 11 Pagamento dell’indennità in caso di sospensione temporanea 1 I militari di milizia del servizio di volo o di lancio con il paracadute ricevono l’indennità durante tre mesi al massimo per anno civile, se sono temporaneamente sospesi dal servizio di volo o di lancio con il paracadute a causa di: a. malattie o infortuni non connessi con impieghi di volo militare o di lancio con il paracadute, oppure a causa di un congedo di maternità; b. un soggiorno all’estero di durata inferiore a sei mesi, sempre che durante tale periodo mantengano il domicilio in Svizzera. 2 Il diritto all’indennità inizia dopo la fine del mese nel quale è stata ordinata la sospensione.
Art. 12 Indennità in caso d’infortunio o malattia correlati a impieghi 1 I militari di milizia del servizio di volo o di lancio con il paracadute ricevono l’indennità durante tre anni al massimo, se sono stati sospesi dal servizio di volo o di lancio con il paracadute a causa di: a. un infortunio subito in occasione di un volo militare, di un lancio con il paracadute o nell’ambito di attività direttamente connesse con un impiego di volo militare o di lancio con il paracadute; b. una malattia correlata a voli militari o a lanci con il paracadute. 2 Il diritto all’indennità inizia dopo la fine del mese nel quale è ordinata la sospen- sione. 3 La durata massima del diritto all’indennità dipende dalla durata complessiva del servizio. In caso di ripetute sospensioni dell’interessato dal servizio di volo o di lancio con il paracadute, si sommano le singole sospensioni.
Art. 13 Indennità in caso di sospensione per altri motivi 1 Ai militari di milizia del servizio di volo o di lancio con il paracadute sospesi dal servizio di volo o di lancio con il paracadute per altri motivi che non siano la malat- tia, l’infortunio, il congedo di maternità o il congedo per l’estero, viene sospeso provvisoriamente il pagamento dell’indennità.
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2 L’indennità viene pagata retroattivamente se l’interessato è stato sospeso dal servizio di volo o di lancio con il paracadute non per colpa propria ed è riammesso a detto servizio.
3 L’indennità per il periodo della sospensione può essere ridotta o soppressa se
l’interessato è stato sospeso dal servizio di volo o di lancio con il paracadute per colpa propria. Per la commisurazione si tiene conto in particolare del grado della colpa e della condotta militare dell’interessato. 4 Il diritto all’indennità si estingue al momento della sospensione definitiva dal servizio di volo o di lancio con il paracadute.
Sezione 4: Impiego su aeromobili
Art. 14 Tipi d’aeromobili Le Forze aeree stabiliscono quali persone sono impiegate sui differenti tipi d’aeromobili.
Art. 15 Impiego su aeromobili civili e aeromobili stranieri 1 Le Forze aeree possono comandare ai membri del servizio di volo o di lancio con il paracadute di volare con aeromobili civili svizzeri o aeromobili stranieri. Esse possono ordinare lanci con il paracadute da detti aeromobili. 2 Tali voli e lanci con il paracadute, segnatamente anche i voli eseguiti da piloti militari di professione per l’Ufficio federale di topografia o per altri organi della Confederazione, sono considerati, quanto alle prescrizioni di servizio, come voli e lanci militari. 3 Le Forze aeree possono comandare agli operatori di ricognitori telecomandati di eseguire impieghi con sistemi di ricognitori telecomandati esteri. Tali impieghi sono considerati, quanto alle prescrizioni di servizio, come impieghi militari.
Capitolo 2: Piloti militari Sezione 1: Condizioni per l’assunzione e istruzione
Art. 16 Condizioni per l’assunzione
1 Può essere assunto come pilota militare di professione a partire dall’inizio
dell’istruzione di base chi: a. possiede una maturità federale o cantonale oppure ha concluso con successo una formazione scolastica equivalente o un tirocinio e possiede una maturità professionale; b. ha compiuto il servizio pratico come tenente;
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c. ha ottenuto ottime qualificazioni nei servizi militari precedenti; d. possiede conoscenze di una seconda lingua nazionale e buone conoscenze dell’inglese; e. gode di una reputazione incensurabile; f. non supera l’età massima di 26 anni; g. ha concluso con successo l’istruzione aeronautica ai sensi dell’articolo 103a della legge federale del 21 dicembre 19483 sulla navigazione aerea oppure una formazione aeronautica privata; h. ha superato gli esami d’idoneità fisica, intellettuale e psichica dell’IMA; g. è stato dichiarato idoneo in occasione di un esame d’idoneità professionale della durata massima di dieci giorni; e k. ha superato l’esame d’idoneità aeronautica nella scuola per piloti delle Forze aeree.
2 In casi eccezionali debitamente motivati e in caso di bisogno comprovato del
datore di lavoro, il capo dell’esercito può riconoscere altre qualifiche professionali ai sensi del capoverso 1 lettera a nonché altre condizioni militari.
Art. 17 Istruzione 1 I piloti militari di professione sono istruiti nella scuola per piloti delle Forze aeree. Essa dura quattro anni al massimo. 2 L’istruzione dei piloti militari di professione comprende un’istruzione aeronautica civile che porta all’ottenimento dell’Air Transport Pilot Licence (ATPL), un’istruzione aeronautica militare di base e un’istruzione aeronautica specialistica di pilota di elicottero o di aviogetto.
3 Le Forze aeree stabiliscono i programmi d’istruzione.
Art. 18 Nomina dei piloti militari di professione Il DDPS nomina i piloti militari di professione su proposta delle Forze aeree.
3 RS 748.0
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Sezione 2: Allenamento dei piloti di milizia
Art. 19 Classificazione e servizi della categoria A La classificazione e i servizi annuali della categoria A sono disciplinati come segue:
Sottocate- Funzione Giorni di allenamento individuale Numero minimo di goria ore di volo
A/1 Comandanti e piloti delle 8 50 squadriglie di combattimento A/2 Comandanti e piloti d’elicottero Secondo il bisogno, ma al 50* delle squadriglie di trasporto massimo 12 giorni aereo A/3 Comandanti della squadriglia Secondo il bisogno, ma al 50 di volo di puntamento, massimo 12 giorni d’istruzione e di volo strumen- tale A/4 Piloti CGE della squadriglia 8 50 d’istruzione designati dalle Forze aeree
* Per i piloti dei Super Puma sono computate le ore di simulatore; essi devono però com- piere almeno dieci ore di volo effettivo su Super Puma.
Art. 20 Classificazione e servizi della categoria B La classificazione e i servizi annuali della categoria B sono disciplinati come segue:
Sottocate- Funzione Giorni di allenamento individuale Numero minimo di goria ore di volo
B/1 Piloti d’aeroplani delle Secondo il bisogno, ma al 30 squadriglie di trasporto aereo massimo 12 giorni B/2 Piloti della squadriglia di Secondo il bisogno, ma al 20 volo di puntamento e di volo massimo 12 giorni strumentale B/3 Tutti gli altri piloti della Secondo il bisogno, ma al 20 squadriglia d’istruzione massimo 12 giorni B/4 Piloti di DO-27 Secondo il bisogno, ma al 20 massimo 12 giorni
Art. 21 Competenza Le Forze aeree procedono ai cambiamenti di classificazione per l’inizio dell’anno.
Art. 22 Ore di volo Se le esigenze militari e il livello dell’istruzione lo consentono o lo richiedono, le Forze aeree possono, mediante istruzioni, ridurre o aumentare del 25 per cento al massimo il numero delle ore di volo di cui agli articoli 19 e 20.
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Sezione 3: Proscioglimento dei piloti militari di milizia
Art. 23 1 I piloti militari di milizia delle categorie A/1, A/4 e B/3 sono prosciolti dal servizio di volo al più tardi alla fine dell’anno civile in cui compiono il 42° anno d’età. 2 I piloti militari di milizia delle categorie A/2, A/3, B/1 e B/2 sono prosciolti dal servizio di volo al più tardi alla fine dell’anno civile in cui compiono il 45° anno d’età. 3 I piloti militari di milizia della categoria B/4 sono prosciolti dal servizio di volo al più tardi alla fine dell’anno civile in cui compiono il 50° anno d’età.
Sezione 4: Impiego di piloti senza brevetto di pilota militare
Art. 24 1 Per l’istruzione di piloti militari e per impieghi su aeromobili militari, le Forze aeree possono avvalersi eccezionalmente di piloti sprovvisti del brevetto di pilota militare. Sono esclusi gli impieghi su velivoli da combattimento.
2 Il DDPS disciplina lo statuto di detti piloti su proposta delle Forze aeree.
Capitolo 3: Operatori di bordo, operatori FLIR di professione e fotografi di bordo di professione Sezione 1: Operatori di bordo di milizia
Art. 25 Ammissione
1 Può essere ammesso all’istruzione di operatore di bordo di milizia chi:
a. ha concluso con successo una scuola media inferiore o una scuola analoga e un tirocinio o una scuola media superiore; b. ha compiuto il servizio pratico come tenente; c. ha ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti; d. possiede conoscenze di una seconda lingua nazionale e buone conoscenze dell’inglese; e. ha superato con successo un esame tecnico d’idoneità; f. gode di una reputazione incensurabile; g. non supera l’età massima di 26 anni; e h. ha superato gli esami d’idoneità fisica, intellettuale e psichica dell’IMA;
2 Le Forze aeree decidono sull’ammissione.
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Art. 26 Servizi Gli operatori di bordo di milizia sono tenuti a prestare, ogni anno civile, i seguenti servizi: a. allenamento individuale secondo il bisogno, ma al massimo otto giorni; b. 20 ore di volo.
Art. 27 Ore di volo Se le esigenze militari e il livello dell’istruzione lo consentono o lo richiedono, le Forze aeree possono, mediante istruzioni, ridurre fino a 15 ore o aumentare fino a 25 ore il numero delle ore di volo di cui all’articolo 26.
Art. 28 Inizio del servizio di volo Gli operatori di bordo di milizia iniziano il loro servizio di volo (corso d’allena- mento, allenamento individuale) dopo aver ottenuto il brevetto.
Sezione 2: Operatori di bordo di professione
Art. 29 Condizioni per l’assunzione 1 Può essere assunto come operatore di bordo di professione a partire dall’inizio dell’istruzione di base chi: a. in qualità di operatore di bordo di milizia, ha compiuto il servizio pratico come capitano; b. ha ottenuto ottime qualificazioni nei servizi militari precedenti; c. gode di una reputazione incensurabile; d. non supera l’età massima di 30 anni; e e. è stato dichiarato idoneo in occasione di un esame d’idoneità professionale della durata massima di tre giorni.
2 In casi eccezionali debitamente motivati e in caso di bisogno comprovato del
datore di lavoro, il capo dell’esercito può riconoscere altre condizioni ai sensi del capoverso 1 lettera a o b.
Art. 30 Istruzione 1 Gli operatori di bordo di professione sono istruiti nella scuola per operatori di bordo di professione delle Forze aeree. Essa dura 12 mesi al massimo.
2 L’istruzione degli operatori di bordo di professione comprende un’istruzione
tecnica di base e un perfezionamento.
3 Le Forze aeree stabiliscono i programmi d’istruzione.
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Sezione 3: Operatori FLIR di professione
Art. 31 Condizioni per l’assunzione
1 Può essere assunto come operatore FLIR di professione a partire dall’inizio
dell’istruzione di base chi: a. dopo una scuola media inferiore o una scuola analoga ha concluso con suc- cesso un tirocinio o una scuola media superiore; b. ha compiuto il servizio pratico come tenente; c. ha ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti; d. possiede conoscenze di una seconda lingua nazionale; e. gode di una reputazione incensurabile; f. ha superato gli esami d’idoneità fisica, intellettuale e psichica dell’IMA; e g. è stato dichiarato idoneo in occasione di un esame d’idoneità professionale della durata massima di tre giorni.
2 In casi eccezionali debitamente motivati e in caso di bisogno comprovato del
datore di lavoro, il capo dell’esercito può riconoscere altre qualifiche professionali ai sensi del capoverso 1 lettera a nonché altre condizioni militari.
Art. 32 Istruzione
1 L’istruzione di operatore FLIR di professione comprende:
a. un corso di 13 giorni al massimo, che serve alla selezione e all’addestra- mento tecnico di base; b. un’istruzione tecnica di 103 giorni al massimo.
2 Le Forze aeree stabiliscono i programmi d’istruzione.
Sezione 4: Fotografi di bordo di professione
Art. 33 Condizioni per l’assunzione 1 Può essere assunto come fotografo di bordo di professione a partire dall’inizio dell’istruzione di base chi: a. dopo una scuola media inferiore o una scuola analoga ha concluso con suc- cesso un tirocinio o una scuola media superiore; b. ha compiuto il servizio pratico come tenente; c. ha ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti; d. possiede conoscenze di una seconda lingua nazionale; e. gode di una reputazione incensurabile;
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f. ha superato gli esami d’idoneità fisica, intellettuale e psichica dell’IMA; e g. è stato dichiarato idoneo in occasione di un esame d’idoneità professionale della durata massima di tre giorni.
2 In casi eccezionali debitamente motivati e in caso di bisogno comprovato del
datore di lavoro, il capo dell’esercito può riconoscere altre qualifiche professionali ai sensi del capoverso 1 lettera a nonché altre condizioni militari.
Art. 34 Istruzione
1 L’istruzione di fotografo di bordo di professione comprende:
a. un corso di 13 giorni al massimo, che serve alla selezione e all’addestra- mento tecnico di base; b. un’istruzione tecnica di 103 giorni al massimo.
2 Le Forze aeree stabiliscono i programmi d’istruzione.
Capitolo 4: Esploratori paracadutisti Sezione 1: Ammissione
Art. 35
1 Può essere ammesso all’istruzione di esploratore paracadutista di milizia chi:
a. ha concluso con successo un tirocinio o una scuola media superiore; b. gode di una reputazione incensurabile; c. non supera l’età massima di 25 anni; d. ha concluso con successo l’istruzione aeronautica ai sensi dell’articolo 103a della legge federale del 21 dicembre 19484 sulla navigazione aerea o un’istruzione privata di paracadutismo e possiede un permesso valido dell’Aero-Club svizzero; e e. ha superato gli esami d’idoneità fisica, intellettuale e psichica dell’IMA. 2 Chi ha compiuto una scuola reclute diversa dalla scuola reclute per esploratori paracadutisti e ha ricevuto la proposta per l’istruzione a sottufficiale oppure è già sottufficiale, può parimenti chiedere l’ammissione. La persona interessata si impe- gna ad assolvere il servizio d’istruzione di base.
3 Le Forze aeree decidono sulla selezione degli esploratori paracadutisti.
4 RS 748.0
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Sezione 2: Allenamento degli esploratori paracadutisti di milizia
Art. 36 Classificazione e servizi La classificazione e i servizi annuali della categoria C conformemente all’allegato dell’OSVM sono disciplinati come segue:
Sottocategoria Funzione Giorni di allenamento Numero individuale minimo di lanci
C/1 Ufficiali e sottufficiali incorporati nella 12 40 compagnia di esploratori paracadutisti C/2 Ufficiali incorporati in stati maggiori 8 24
Art. 37 Competenza Le Forze aeree procedono ai cambiamenti di classificazione all’inizio dell’anno.
Art. 38 Riduzione e prolungamento dei servizi Se le esigenze militari e il livello dell’istruzione lo consentono o lo richiedono, le Forze aeree possono, mediante istruzioni, ridurre del 50 per cento al massimo il numero di lanci di cui all’articolo 36 o aumentare del 25 per cento al massimo il numero di lanci e di giorni di allenamento individuale di cui all’articolo 6 OSVM.
Art. 39 Allenamento 1 Gli esploratori paracadutisti eseguono almeno quattro lanci per trimestre e manten- gono le loro prestazioni sportive a un livello elevato. 2 In casi particolari, le Forze aeree possono autorizzare deroghe o interruzioni più lunghe.
Art. 40 Allenamento individuale 1 L’allenamento individuale è suddiviso in un allenamento militare e un allenamento civile. 2 Nell’allenamento militare i lanci avvengono da aeromobili militari e sotto la sorve- glianza di un ufficiale esploratore paracadutista; i lanci sono eseguiti con l’equipag- giamento militare di lancio. 3 Nell’allenamento civile i lanci avvengono da aeromobili civili e sotto la sorve- glianza di un istruttore civile dell’Aero-Club svizzero; i lanci possono essere eseguiti con l’equipaggiamento civile di lancio.
Art. 41 Inizio dell’allenamento di lancio con il paracadute Gli esploratori paracadutisti iniziano il loro allenamento di lancio con il paracadute (corso d’allenamento, allenamento individuale) dopo aver ottenuto il brevetto.
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Sezione 3: Ufficiali e sottufficiali di professione degli esploratori paracadutisti
Art. 42 1 Possono essere ammessi all’istruzione specialistica per esploratori paracadutisti gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione che hanno superato l’esame d’idoneità della durata massima di tre giorni. L’istruzione specialistica dura 6 mesi al massimo.
2 Le Forze aeree stabiliscono i programmi d’istruzione.
Capitolo 5: Operatori di ricognitori telecomandati Sezione 1: Definizione e ammissione
Art. 43 Definizione Sono considerati operatori di ricognitori telecomandati i piloti di ricognitori teleco- mandati e gli operatori del carico utile.
Art. 44 Ammissione
1 Può essere ammesso all’istruzione di operatore di ricognitori telecomandati di
milizia chi: a. dopo una scuola media inferiore o una scuola analoga ha concluso con suc- cesso un tirocinio o una scuola media superiore; b. ha compiuto la scuola ufficiali; c. ha ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti; d. gode di una reputazione incensurabile; e. non supera l’età massima di 25 anni; f. è titolare di un brevetto di pilota civile valido (JAR-PPL [A]: Joint Aviation Requirements-Private Pilot Licence [Aeroplane]); g. ha superato gli esami d’idoneità fisica, intellettuale e psichica dell’IMA; e h. è stato dichiarato idoneo in occasione dell’esame d’idoneità. 2 Le Forze aeree decidono sull’ammissione alle rispettive istruzioni specialistiche.
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Sezione 2: Allenamento degli operatori di ricognitori telecomandati di milizia
Art. 45 Classificazione e servizi obbligatori La classificazione e i servizi obbligatori annuali sono disciplinati come segue:
Funzione Giorni di allena- Numero minimo di Numero mento individuale lanci e atterraggi minimo di ore di volo*
Comandanti della squadra di ricognitori 8 10 di ognuno 30 telecomandati o delle squadriglie di ricognitori telecomandati, se sono operatori di ricognitori telecomandati, nonché operatori di ricognitori telecomandati delle squadriglie di ricognitori telecomandati Operatori di ricognitori telecomandati degli 12 10 di ognuno 30 stati maggiori
* Su simulatore possono essere assolte al massimo la metà delle ore di volo.
Art. 46 Ore di volo Se le esigenze militari e il livello dell’istruzione lo consentono o lo richiedono, le Forze aeree possono, mediante istruzioni, ridurre del 30 per cento al massimo o aumentare del 25 per cento al massimo il numero delle ore di volo di cui all’artico- lo 45.
Art. 47 Inizio del servizio di volo con ricognitori telecomandati Gli operatori di ricognitori telecomandati iniziano il loro servizio di volo con rico- gnitori telecomandati dopo aver ottenuto il brevetto.
Sezione 3: Impiego di operatori di ricognitori telecomandati senza brevetto
Art. 48 1 Per l’istruzione degli operatori di ricognitori telecomandati e per impieghi con sistemi di ricognitori telecomandati, le Forze aeree possono eccezionalmente avva- lersi di operatori che non sono in possesso del brevetto militare di operatore di ricognitori telecomandati. 2 Il DDPS disciplina lo statuto di detti operatori di ricognitori telecomandati su proposta delle Forze aeree.
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Sezione 4: Operatori di ricognitori telecomandati di professione
Art. 49 Condizioni per l’assunzione 1 Può essere assunto come operatore di ricognitori telecomandati di professione a partire dall’inizio dell’istruzione di base chi: a. dopo una scuola media inferiore o una scuola analoga ha concluso con suc- cesso un tirocinio o una scuola media superiore; b. gode di una reputazione incensurabile; c. è titolare di un brevetto di pilota civile valido (JAR-PPL [A]); d. ha superato gli esami d’idoneità fisica, intellettuale e psichica dell’IMA; e e. è stato dichiarato idoneo in occasione di un esame d’idoneità professionale della durata massima di tre giorni. 2 Le Forze aeree decidono sull’ammissione alle rispettive istruzioni specialistiche.
Art. 50 Istruzione 1 L’istruzione di operatore di ricognitori telecomandati di professione comprende:
a. un corso di 30 giorni al massimo, che serve alla selezione e all’addestra- mento tecnico di base; b. un’istruzione tecnica di 150 giorni al massimo.
2 Le Forze aeree stabiliscono i programmi d’istruzione.
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 51 Diritto previgente: abrogazione Le seguenti ordinanze sono abrogate: a. ordinanza del DDPS del 19 maggio 20035 concernente i piloti militari (OPIM); b. ordinanza del DDPS del 19 maggio 20036 concernente gli operatori di bor- do, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione (OOFB); c. ordinanza del DDPS del 19 maggio 20037 concernente gli esploratori para- cadutisti (OEP); d. ordinanza del DDPS del 29 giugno 20008 sugli operatori di ricognitori tele- comandati.
5 RU 2003 1315 6 RU 2003 1322 7 RU 2003 1328 8 RU 2000 1747
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Art. 52 Disposizioni transitorie 1 I candidati che nel 2003 hanno assolto corsi dell’istruzione aeronautica preparato- ria sono ammessi conformemente all’ordinanza dell’8 dicembre 1994 concernente i piloti militari nella versione del 25 febbraio 19989. 2 Fino alla fine del 2004, l’età massima per la categoria B/2 (art. 20) è di 50 anni.
3 Fino all’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare, per gli appuntati e soldati incorporati nella compagnia di esploratori paracadutisti è applicabile il disci- plinamento degli allenamenti stabilito dall’ordinanza del 19 maggio 200310 concer- nente gli esploratori paracadutisti (art. 4–11).
Art. 53 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
4 dicembre 2003 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid
9 RU 1998 959 10 RU 2003 1328
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