AS 2003 5137
Ordinanza sull'equipaggiamento personale dei militari
Ordinanza sull’equipaggiamento personale dei militari (OEPM)
del 5 dicembre 2003
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 110 capoverso 3, 113, 114 capoversi 2 e 3 nonché 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina l’equipaggiamento personale (equipaggiamento)
dei militari.
2 I membri del Corpo delle guardie di confine possono ottenere il loro equipag-
giamento completo o parti di esso dalle scorte dell’esercito. La presente ordinanza e le relative disposizioni esecutive del DDPS si applicano per analogia ai membri del Corpo delle guardie di confine nella misura in cui esse concernono oggetti d’equipaggiamento dell’esercito.
3 Sono disciplinati in ordinanze particolari:
a. l’acquisto dell’equipaggiamento; b. l’equipaggiamento dei militari in servizio di promovimento della pace; c. l’equipaggiamento dei militari di professione.
4 Il DDPS decide in merito alle domande per:
a. portare all’estero oggetti d’equipaggiamento; b. indossare l’uniforme all’estero.
RS 514.10 1 RS 510.10
2003–1028 5137
Equipaggiamento personale dei militari RU 2003
Sezione 2: Manutenzione, deposito e ritiro
Art. 2 Equipaggiamento per l’entrata in servizio
1 I militari entrano in servizio con l’equipaggiamento completo, pulito e idoneo
all’impiego nonché con la biancheria personale e gli articoli necessari per lo sport e l’igiene personale.
2 Prima di entrare in servizio, i militari:
a. verificano se l’equipaggiamento è completo e in buono stato; b. sostituiscono o fanno riparare gli oggetti d’equipaggiamento mancanti o danneggiati; c. presentano all’arsenale di ristabilimento più vicino i capi d’uniforme che non sono più adatti, affinché siano adeguati o cambiati. 3 Le Forze terrestri e le Forze aeree designano gli articoli da portare con sé alla scuola reclute.
Art. 3 Adattamento 1 L’equipaggiamento dei militari trasferiti, nuovamente incorporati o promossi in un’altra Arma, un’altra formazione di professionisti, un altro servizio ausiliario o un’altra funzione dev’essere adattato. 2 Di regola, l’arsenale provvede all’adattamento durante il servizio militare. I distin- tivi del grado vanno cambiati subito.
Art. 4 Manutenzione 1 La manutenzione degli oggetti d’equipaggiamento è in linea di principio effettuata a spese della Confederazione. 2 Se il cambio, la riparazione o la sostituzione di oggetti d’equipaggiamento è impu- tabile a loro colpa (art. 139 LM), ai militari è fatturato il valore corrente degli oggetti d’equipaggiamento. Sono accordate deduzioni in base ai giorni di servizio prestati. 3 I militari che restituiscono all’arsenale oggetti d’equipaggiamento sporchi pagano le spese di pulizia.
Art. 5 Custodia Di regola, i militari conservano l’equipaggiamento al loro domicilio. È fatto salvo l’articolo 6.
Art. 6 Deposito di oggetti d’equipaggiamento 1 In via eccezionale, i militari possono depositare il loro equipaggiamento o parti di esso altrove che al loro domicilio oppure, dietro versamento di una tassa, in un arsenale:
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a. durante un soggiorno all’estero; b. in caso di frequenti cambiamenti di domicilio; c. in caso di domicilio all’estero in prossimità del confine svizzero.
2 Le spese di viaggio e di trasporto sono a carico dei militari.
Art. 7 Ritiro cautelativo dell’arma personale 1 Se vi sono segni o indizi concreti che un militare possa mettere in pericolo se stesso o terzi con l’arma oppure se vi sono altri segni o indizi di un incombente abuso dell’arma personale, quest’ultima può essere ritirata in via cautelativa dal comando di circondario competente oppure essere depositata dal militare o da terzi presso l’arsenale più vicino. 2 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito decide entro dodici mesi se l’arma è definitivamente ritirata dall’arsenale o riconsegnata al militare.
Art. 8 Ritiro dell’equipaggiamento in caso di trascuratezza o abuso 1 I militari che trascurano il loro equipaggiamento o parti di esso oppure ne abusano sono segnalati dall’arsenale al comando di circondario competente per il luogo di domicilio del colpevole. 2 Dopo aver esaminato i fatti, il comando di circondario ordina, se del caso, il ritiro dell’equipaggiamento e il suo deposito presso l’arsenale.
3 Se vi è stato un abuso dell’arma personale, lo Stato maggiore di condotta
dell’esercito decide in merito al ritiro definitivo.
Art. 9 Controllo dell’equipaggiamento 1 Durante il servizio militare, i controlli dell’equipaggiamento sono eseguiti dal comandante con i mezzi propri della truppa.
2 Il DDPS può prevedere ulteriori controlli durante il servizio.
Sezione 3: Cessione in proprietà
Art. 10 Oggetti d’equipaggiamento senza obbligo di restituzione 1 Gli oggetti d’equipaggiamento possono essere ceduti in proprietà ai militari pro- sciolti dall’obbligo militare, dichiarati inabili al servizio, esentati dal servizio, bene- ficiari di un congedo per l’estero oppure assegnati ai non incorporati aventi doppia cittadinanza. 2 I militari esclusi dal servizio militare o dall’esercito non ricevono in proprietà alcun oggetto d’equipaggiamento. Se al momento del proscioglimento è pendente una procedura d’esclusione, lo Stato maggiore di condotta dell’esercito decide in merito alla cessione in proprietà degli oggetti d’equipaggiamento.
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3 Il DDPS stabilisce quali altri oggetti possono essere esclusi dalla cessione in pro- prietà.
Art. 11 Cessione del fucile d’assalto 57 1 Quando lasciano l’esercito, i militari ricevono gratuitamente in proprietà il fucile d’assalto 57 se: a. hanno diritto all’equipaggiamento o a parti di esso (art. 10); b. negli ultimi tre anni hanno effettuato almeno due esercizi federali a 300 m e li hanno fatti iscrivere nel libretto di tiro o nel libretto delle prestazioni mili- tari; c. non vi sono motivi medici d’inabilità al servizio che si oppongono alla ces- sione dell’arma personale. Il DDPS designa i pertinenti motivi d’inabilità al servizio; d. non sussistono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 della legge sulle armi del 20 giugno 19972. 2 In casi eccezionali giustificati, le esigenze summenzionate possono essere soddi- sfatte nell’anno che segue l’uscita dall’esercito. La decisione spetta alla Base logisti- ca dell’esercito (BLEs). 3 Chi è equipaggiato con il fucile d’assalto 90 e adempie le condizioni di cui al capoverso 1, restituendo tale arma riceve gratuitamente in proprietà un fucile d’assalto 57. 4 Prima della cessione, il fucile d’assalto è trasformato dalla BLEs, a spese della Confederazione, in un’arma da fuoco semiautomatica per il tiro colpo per colpo.
Art. 12 Cessione della pistola La pistola diventa, senza attestato di tiro, proprietà dei militari se: a. hanno diritto all’equipaggiamento o a parti di esso (art. 10); b. non vi sono motivi medici d’inabilità al servizio che si oppongono alla ces- sione dell’arma personale. Il DDPS designa i pertinenti motivi d’inabilità al servizio; c. non sussistono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 della legge sulle armi del 20 giugno 19973.
2 RS 514.54 3 RS 514.54
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Art. 13 Membri del Corpo delle guardie di confine Quando lasciano il Corpo, i membri del Corpo delle guardie di confine ricevono a scelta in proprietà, senza attestato di tiro, una pistola 75 o un fucile d’assalto 57 se: a. non sono reincorporati nell’esercito; b. non vi sono motivi medici d’inabilità al servizio che si oppongono alla ces- sione dell’arma personale. Il DDPS designa i pertinenti motivi d’inabilità al servizio; c. non sussistono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 della legge sulle armi del 20 giugno 19974.
Art. 14 Registrazione 1 In caso di cessione in proprietà del fucile d’assalto o della pistola, la BLEs rileva i seguenti dati: a. cognome e nome dell’avente diritto; b. numero AVS; c. indirizzo; d. numero dell’arma; e. anno della cessione.
2 I dati sono conservati per almeno dieci anni.
3 L’arma è contrassegnata come proprietà privata mediante una «P».
Art. 15 Diritto applicabile Dal momento della cessione in proprietà dell’arma personale sono applicabili le disposizioni della legislazione sulle armi. I militari sono informati al riguardo dalla BLEs.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 16 Esecuzione Il DDPS emana prescrizioni completive ed esecutive concernenti segnatamente: a. l’entità e le caratteristiche nonché la consegna e il ritiro dell’equipaggia- mento personale; b. la riparazione delle armi da fuoco d’ordinanza e delle calzature militari; c. il deposito dell’equipaggiamento;
4 RS 514.54
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d. l’uso di oggetti d’equipaggiamento in altre organizzazioni e nell’ambito dell’istruzione fuori del servizio; e. la vendita di oggetti d’equipaggiamento ai militari.
Art. 17 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 25 ottobre 19955 sull’equipaggiamento personale (OEper) è abro- gata.
Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2004.
5 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5 RU 1995 5194, 1997 2626, 2002 8