AS 2003 5179
Ordinanza concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio di protezione civile e dell'idoneità a prestare servizio di protezione civile (OAMP)
Ordinanza sull’apprezzamento medico delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile (OAMP)
del 5 dicembre 2003
Il Consiglio federale, visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20021 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina:
a. l’apprezzamento dell’idoneità a prestare servizio di protezione civile (ido- neità al servizio); b. l’apprezzamento della capacità dei militi della protezione civile di prestare un imminente servizio dal punto di vista medico (idoneità a prestare servi- zio). 2 L’apprezzamento dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio si fonda sui risultati della visita medica, sui certificati medici e su ulteriori rapporti.
Art. 2 Competenze 1 La Confederazione è competente per l’apprezzamento dell’idoneità al servizio. La procedura è retta dagli articoli 27–45 dell’ordinanza del 9 settembre 19982 sull’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servi- zio (OAMIS).
2 I Cantoni sono competenti per l’apprezzamento medico dell’idoneità a prestare
servizio dei militi della protezione civile; a questo scopo nominano medici di fidu- cia. È fatto salvo l’articolo 15 lettera b.
RS 520.15
2003-1657 5179
Apprezzamento medico delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio RU 2003
Capitolo 2: Apprezzamento medico dell’idoneità al servizio Sezione 1: Accertamento dell’idoneità al servizio in occasione del reclutamento
Art. 3 Persone sottoposte all’apprezzamento medico In occasione del reclutamento si sottopongono all’apprezzamento medico dell’ido- neità al servizio: a. gli uomini dichiarati inabili al servizio militare; b. gli uomini naturalizzati a partire dal ventiseiesimo anno d’età; c. i volontari.
Art. 4 Decisioni mediche
1 Le decisioni mediche sono espresse nei seguenti termini:
a. abile al servizio di protezione civile; b. rinviato fino al … (al massimo due anni); c. inabile. 2 Sono rinviate le persone la cui idoneità non è chiara o non può essere stabilita con assoluta certezza al momento dell’apprezzamento medico. 3 Sono inabili le persone che soddisfano i criteri vincolanti d’inabilità al servizio di protezione civile e che quindi non sono in grado di prestare servizio secondo le prescrizioni a causa di carenze fisiche o psichiche. Le persone che sono state dichia- rate inabili non possono prestare neppure servizio volontario di protezione civile.
Art. 5 Competenza La Commissione della visita sanitaria per il reclutamento (CVSR; art. 25 cpv. 1 lett. a OAMIS3) è responsabile di effettuare l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio nei centri di reclutamento. Se i certificati medici o gli altri rapporti allegati all’incartamento sono sufficienti per l’apprezzamento medico, la CVS del Servizio medico militare (CVS Gr san; art. 25 cpv. 1 lett. e OAMIS) può, in singoli casi, decidere anche in assenza della persona interessata.
Art. 6 Notifica della decisione 1 Il presidente della CVSR notifica oralmente la decisione motivata all’interessato e lo informa su un’eventuale affezione e sulle possibilità di ricorso a sua disposizione.
3 RS 511.12
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2 Ogni decisione della CVSR è inoltre notificata per scritto mediante l’apposito
modulo. 3 Il termine di ricorso di 30 giorni decorre dal momento in cui la persona interessata riceve il modulo.
Sezione 2: Controllo dell’idoneità al servizio dei militi della protezione civile
Art. 7 Diritto alla domanda Possono richiedere l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio: a. i militi della protezione civile che non sono in servizio; b. il medico responsabile delle cure mediche dei militi della protezione civile che non sono in servizio; c. il comandante della protezione civile; d. i medici competenti secondo l’articolo 15; e. l’organo cantonale responsabile della protezione civile nell’ambito della sua funzione di vigilanza; f. l’Ufficio federale dell’assicurazione militare per i suoi assicurati; g. il Servizio medico militare (SMM) del Gruppo della sanità (Gr san) dello Stato maggiore generale.
Art. 8 Domanda
1 Gli aventi diritto conformemente all’articolo 7 lettere a–d presentano la loro
domanda motivata all’organo cantonale responsabile della protezione civile all’at- tenzione del SMM. 2 Essi allegano alla domanda il libretto di servizio e, in busta chiusa, l’eventuale certificato medico.
Art. 9 Decisione
1 Il SMM decide in merito alla domanda.
2 Se la domanda è accolta, il SMM avvia la procedura dell’apprezzamento medico
tramite convocazione. Esso designa la Commissione per la visita sanitaria (CVS) responsabile dell’apprezzamento. Se i certificati medici o gli altri rapporti allegati all’incartamento sono sufficienti per l’apprezzamento medico, la CVS Gr san può, in singoli casi, decidere anche in assenza della persona interessata.
3 Se la domanda è accolta, il SMM informa per scritto il milite della protezione
civile, il richiedente e l’organo cantonale responsabile della protezione civile.
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4 Se la domanda non è accolta, il SMM informa per iscritto il milite della protezione civile e il richiedente.
Art. 10 Convocazione
1 Chi deve presentarsi davanti a una CVS riceve una convocazione.
2I militi della protezione civile che ricevono una convocazione per presentarsi davanti a una CVS sono dispensati dai servizi fino all’apprezzamento medico.
3 Chi non si presenta senza una ragione valida è punito disciplinarmente.
Sezione 3: Mezzi d’impugnazione
Art. 11 Diritto e procedura di ricorso
1 Contro le decisioni della CVSR e della CVS può essere interposto ricorso.
2 Hanno il diritto di ricorrere:
a. la persona oggetto della decisione o il suo rappresentante legale; b. l’Ufficio federale dell’assicurazione militare; c. la direzione medica delle cliniche e degli ospedali psichiatrici, degli istituti per epilettici, degli istituti di cura per alcolizzati nonché delle istituzioni per la terapia dei tossicomani; d. i medici del SMM.
3 La procedura di ricorso è retta dagli articoli 47–51 OAMIS4.
Art. 12 Revisione
1 La revisione è ammissibile in ogni momento se:
a. dopo la decisione sono subentrati nuovi elementi medici o cambiamenti del- lo stato di salute tali da giustificare un nuovo apprezzamento; b. fatti determinanti che non erano noti alla CVSR o alla CVS; c. nella procedura dell’apprezzamento medico sono state violate prescrizioni il cui rispetto avrebbe portato, con ogni probabilità, a una decisione diversa. 2 Tutti gli aventi diritto di ricorso possono presentare una domanda di revisione.
3 La procedura di revisione è retta dall’articolo 53 OAMIS5.
4 RS 511.12 5 RS 511.12
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Capitolo 3: Apprezzamento medico dell’idoneità a prestare servizio durante un servizio di protezione civile
Art. 13 Militi della protezione civile sottoposti all’apprezzamento medico Vanno sottoposti all’apprezzamento medico i militi chiamati a prestare servizio che: a. non possono entrare in servizio per motivi di salute; b. si annunciano all’interrogazione sanitaria d’entrata; c. necessitano di un trattamento medico durante il servizio; d. si annunciano all’interrogazione sanitaria d’uscita.
Art. 14 Decisioni mediche
1 Le decisioni mediche sono espresse nei seguenti termini:
a. dispensato per motivi di salute; b. prosciolto per motivi medici al momento dell’entrata in servizio; c. prosciolto per trattamento a domicilio; d. ospedalizzato; e. prosciolto dopo guarigione.
2 È dispensato per motivi di salute, chi per motivi di salute non può entrare in
servizio. 3 È prosciolto per motivi medici al momento dell’entrata in servizio, chi non è in grado di prestare servizio in quel momento. 4 È prosciolto per trattamento a domicilio o ospedalizzato, chi per motivi di salute non è in grado di continuare il servizio e richiede un trattamento medico, ambulante o stazionario, anche dopo la fine del servizio. 5 È prosciolto dopo guarigione chi, alla fine del trattamento, viene prosciolto per trattamento a domicilio oppure ospedalizzato. 6 Il milite della protezione civile che, temporaneamente, non è del tutto idoneo al servizio, deve essere curato secondo le istruzioni del medico competente o dispensa- to da determinate attività. 7 Se è necessario un controllo dell’idoneità al servizio, i medici competenti presen- tano una relativa domanda al SMM secondo l’articolo 15 allegando i documenti medici.
Art. 15 Competenze È responsabile dell’apprezzamento medico: a. il medico di fiducia dell’autorità che ha chiamato in servizio il milite, per le decisioni secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera a;
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b. il medico responsabile delle cure mediche durante il servizio (a livello fede- rale o cantonale), per le decisioni secondo l’articolo 14 capoverso 1 lette- re b–d; c. il medico competente dell’ospedale, per le decisioni secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettere c ed e.
Art. 16 Medici di fiducia I medici di fiducia sono designati e indennizzati dalle autorità cantonali competenti.
Art. 17 Visita da parte del medico di fiducia 1 Se il medico di fiducia non può decidere in merito all’idoneità a prestare servizio in base alla documentazione disponibile, sottopone il milite ad una visita medica. 2 L’organo cantonale responsabile della protezione civile convoca il milite interessa- to per la visita medica. 3 Al milite che, per motivi di salute, non è in grado di entrare in servizio, può essere intimato di tenersi a disposizione per la visita medica.
Art. 18 Assunzione dei costi
1 Il Cantone si assume le spese dell’apprezzamento eseguito dai suoi medici di
fiducia, come pure delle visite specialistiche effettuate su richiesta di questi ultimi. 2 Le spese per i certificati medici sono assunte dal milite della protezione civile che li presenta.
Art. 19 Diritti e doveri dei militi della protezione civile 1 I militi della protezione civile per i quali è richiesto un apprezzamento medico devono sottoporsi, secondo l’articolo 26 capoverso 1 LPPC, alla visita del medico di fiducia e del medico specialista su disposizione dell’organo cantonale responsabile della protezione civile. Ogni infrazione è punibile secondo l’articolo 68 capoverso 1 lettera a della LPPC. 2 Le visite di un medico di fiducia o di un medico specialista al di fuori di un servi- zio non danno alcun diritto al soldo, all’indennità per perdita di guadagno e al rim- borso delle spese; inoltre, i militi della protezione civile non sono coperti dall’assicurazione militare.
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Capitolo 4: Disposizioni comuni
Art. 20 Obbligo del segreto Le persone che collaborano o che sono presenti alla visita medica e all’apprezza- mento medico sono tenute a mantenere il segreto di servizio, il segreto di funzione e il segreto professionale.
Art. 21 Trattamento dei dati 1 I dati sanitari delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile (in particolare le decisioni della CVSR e della CVS nonché le motivazioni delle domande d’apprezzamento medico) inerenti l’apprezzamento dell’idoneità al servizio di protezione civile vengono immessi nel sistema d’informazione medica dell’esercito (MEDISA). 2 I dati sanitari inerenti all’idoneità a prestare servizio vengono archiviati dai medici di fiducia dei Cantoni. 3 In caso di verifica dell’idoneità al servizio, i dati sanitari dei Cantoni sono messi a disposizione del SMM.
4 Il trattamento dei dati sanitari è retto dagli articoli 14–20 dell’OAMIS6.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 22 Esecuzione Gli organi federali competenti e i Cantoni eseguono la presente ordinanza nel- l’ambito delle loro rispettive competenze.
Art. 23 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del DFGP del 19 ottobre 19947 sull’apprezzamento medico delle perso- ne obbligate a servire nella protezione civile è abrogata.
Art. 24 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 10 aprile 20028 sul reclutamento (OREC) è modificata come segue:
Art. 13 cpv. 4 4 La valutazione dell’idoneità medica al servizio militare o al servizio di protezione civile si fonda sull’ordinanza del 9 settembre 19989 concernente l’apprezzamento
6 RS 511.12 7 RU 1994 2749 8 RS 511.11 9 RS 511.12
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medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio nonché sull’or- dinanza del 5 dicembre 200310 sull’apprezzamento medico delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile.
Art. 27 cpv. 4 4 Per il trattamento dei dati sanitari delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del 9 settembre 199811 sull’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’ido- neità a prestare servizio.
Art. 25 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
5 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
10 RS 522.1; RU 2003 5179 11 RS 511.12