AS 2003 5187
Ordinanza dell'Ufficio federale della protezione civile sull'istruzione del personale insegnante
Ordinanza dell’Ufficio federale della protezione civile sull’istruzione del personale insegnante
Modifica del 19 dicembre 2003
L’Ufficio federale della protezione della popolazione ordina:
I L’ordinanza dell’Ufficio federale della protezione civile del 12 dicembre 20021 sul- l’istruzione del personale insegnante è modificata come segue:
Titolo Ordinanza dell’Ufficio federale della protezione della popolazione sull’istruzione del personale insegnante
Ingresso L’Ufficio federale della protezione della popolazione, visto l’articolo 75 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 20022 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC); visto l’articolo 41 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 dicembre 20033 sulla protezione civile (LPCi),
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’istruzione del personale insegnante degli organi di condotta e della protezione civile.
Art. 2 cpv. 1 e 3 1 L’istruzione del personale insegnante della protezione civile è strutturata in moduli. 3I moduli sono aperti anche al personale insegnante delle altre organizzazioni partner della protezione della popolazione.
2003-2315 5187
Istruzione del personale insegnante RU 2003
Art. 3 cpv. 2 2 I moduli prevedono la formazione nei settori conoscenze di base, organi di condot- ta, comando della protezione civile, aiuto alla condotta, protezione e assistenza, sostegno e logistica.
Art. 14 cpv. 3 lett. d
3 La commissione è composta:
d. da tre membri di associazioni della protezione della popolazione.
Art. 15 cpv. 1 1 Le condizioni d’ammissione, la struttura, il contenuto e le prestazioni richieste in relazione all’iter d’istruzione per il personale insegnante della protezione civile a tempo pieno sono elencati nell’appendice al numero I.
Art. 16 cpv. 1 1 Le condizioni d’ammissione, la struttura, il contenuto e le prestazioni richieste in relazione all’iter d’istruzione per il personale insegnante della protezione civile a tempo parziale sono elencati nell’appendice al numero II.
Art. 16a Iter d’istruzione per il personale insegnante degli organi di condotta 1 Le condizioni d’ammissione, la struttura, il contenuto e le prestazioni richieste in relazione all’iter d’istruzione per il personale insegnante degli organi di condotta sono elencati nell’appendice al numero III. 2 Chi assolve con successo l’iter d’istruzione per il personale insegnante degli organi di condotta ottiene un certificato che dà diritto di valersi del titolo di «Istruttore di organi di condotta».
Art. 19 Pubblicazione dei moduli Gli organi cantonali responsabili della protezione della popolazione o della prote- zione civile sono informati in merito ai corsi federali offerti per l’anno successivo al più tardi nella settimana 32.
Art. 22 Costi 1 I costi legati allo svolgimento dei moduli come pure le spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti che seguono un’istruzione per personale insegnante della protezione civile e per personale insegnante degli organi di condotta sono a carico della Confederazione. 2 Le spese di viaggio, vitto e alloggio degli altri partecipanti sono a carico del loro datore di lavoro o della rispettiva organizzazione partner.
Istruzione del personale insegnante RU 2003
Art. 22a Assicurazione 1 Tutti i partecipanti che seguono un’istruzione per personale insegnante della prote- zione civile sono assicurati in base alla legge federale del 19 giugno 19924 sull’assicurazione militare (LAM). 2 Per gli altri partecipanti l’assicurazione è di competenza del datore di lavoro o della rispettiva organizzazione.
II L’appendice 1 è modificata come segue:
Appendice
N. I cpv. 2 lett. b
2 Struttura e contenuto dei moduli
b. Moduli obbligatori a scelta con rispettivo punteggio:
Moduli obbligatori a scelta Contenuti Punti
Aiuto alla condotta 1 Istruzione tecnica e formazione 9 (compreso stage) e aiuto di docente di classe nei settori alla condotta 2 analisi della situazione, telematica e protezione ABC Protezione e assistenza Istruzione tecnica e formazione di 7
1 (compreso stage) e docente di classe fino al livello di
protezione e assistenza 2 caposezione Sostegno 1 (compreso Istruzione tecnica e formazione di 7 stage) e sostegno 2 docente di classe fino al livello di caposezione
4 RS 833.1
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Numero III III. Iter d’istruzione per il personale insegnante degli organi di condotta
1 Condizioni d’ammissione:
Personale a tempo pieno di un’organizzazione partner della protezione della popolazione
2 Struttura e contenuto dei moduli
a. Moduli obbligatori con rispettivo punteggio
Moduli obbligatori Contenuti Punti
Basi organi di con- Basi della politica di sicurezza, 1 dotta valutazione dei pericoli, partner nella protezione della popolazione, la protezione della popolazione nel Cantone Istruzione nella Compiti e organizzazione degli 1 condotta organi di condotta, infrastruttura di condotta, risoluzione sistematica dei problemi, lavoro di stato maggiore
3 Prestazioni richieste
L’iter d’istruzione è assolto con successo se entro quattro anni sono stati assolti entrambi i moduli obbligatori.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
19 dicembre 2003 Ufficio federale della protezione della popolazione: Il direttore, Willi Scholl