AS 2003 5193
Ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni sugli impianti di telecomunicazione
Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni sugli impianti di telecomunicazione
Modifica del 15 dicembre 2003
L’Ufficio federale delle comunicazioni ordina:
I L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 14 giugno 20021 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 5 5 Gli impianti di telecomunicazione di cui all’articolo 6 capoverso 4 OIT possono essere offerti e ceduti unicamente ad autorità di perseguimento penale, ad autorità preposte all’esecuzione di pene o di misure e ad autorità di polizia.
II
1 L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.
2 L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
15 dicembre 2003 Ufficio federale delle comunicazioni: Marc Furrer
1 RS 784.101.21
2003-2490 5193
Impianti di telecomunicazione. O dell’UFCOM RU 2003
Allegato 1 (art. 1 cpv. 1)
Esigenze fondamentali applicabili giusta l’articolo 7 capoverso 3 OIT e impianti di telecomunicazione o categorie in questione
N. Titolo del documento Impianti di telecomunicazione o categorie d’impianti in questione / Esigenza(e) fondamentale(i) applicabile(i)
PTA 01 Prescrizioni tecniche e amministrative relative agli Impianti di radiocomunica- Ed. 2 impianti di radiocomunicazione sottoposti zione per le vie di navigazio- all’accordo regionale concernente il servizio di ne interna/art. 6 cpv. 3 lett. e radiotelefono nelle vie di navigazione interna. OIT PTA 02 Prescrizioni tecniche e amministrative relative agli Impianti di radiocomunica- Ed. 2 impianti di radiocomunicazione marittimi installati zione marittimi per navi su navi marittime non sottoposte alla convenzione marittime/art. 6 cpv. 3 lett. e SOLAS per partecipare al sistema mondiale di OIT soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) e che non sottostanno alla direttiva 96/98/CE2 del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo. PTA 03 Prescrizioni tecniche e amministrative relative agli Impianti di ricerca in Ed. 2 impianti di ricerca in valanga (ARVA) che operano valanga/art. 6 cpv. 3 lett. e sulla frequenza di 457 kHz. OIT PTA 04 Prescrizioni tecniche e amministrative relative agli Impianti del sistema impianti di radiocomunicazione del sistema d’identi- d’identificazione automatico ficazione automatico (AIS) installati su imbarcazioni (AIS)/art. 6 cpv. 3 lett. e che non sottostanno alla convenzione SOLAS. OIT
2 GU n. L 46 del 17.2.1997. Il testo di questa direttiva è ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.
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Impianti di telecomunicazione. O dell’UFCOM RU 2003
Allegato 2 (art. 1 cpv. 2)
Interfacce prescritte giusta l’articolo 3 capoverso 1 OIT
Numero Titolo del documento Edizione
… RIR0302 Ponti radio punto a punto 2 … RIR0507 Impianti di radiocomunicazione PMR / PAMR 2 RIR0601 Stazioni terminali per il sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare 2 RIR0603 Comunicazione marittima 2 … RIR0808 Stazioni terrestri mobili di comunicazioni via satellite 2 … RIR1003 Rilevamento di vittime di valanghe (SRD) 2 … RIR1011 Identificazione per frequenze radio (SRD) 2 …
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Impianti di telecomunicazione. O dell’UFCOM RU 2003
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