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AS 2003 5203

Legge federale sulle misure urgenti del programma di sgravio 2003

Legge federale sulle misure urgenti del programma di sgravio 2003

del 19 dicembre 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 20031, decreta:

I Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge federale del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente

Art. 50 Sussidi per misure di protezione dell’ambiente lungo le strade 1 Nell’ambito dell’impiego del prodotto netto dell’imposta sugli oli minerali e della tassa sulle strade nazionali, la Confederazione partecipa alle spese: a. per le misure di protezione dell’ambiente lungo le strade nazionali e lungo quelle principali sistemabili con la partecipazione finanziaria della Confede- razione secondo le aliquote fissate per tali strade; b. per le misure di protezione fonica e di isolamento acustico nella rimanente rete stradale con il 20–35 per cento; per il calcolo del sussidio sono determi- nanti sia la capacità finanziaria del Cantone sia i costi del risanamento.

2 I sussidi federali sono versati ai Cantoni.

2. Legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vecchiaia

e per i superstiti Art. 103 cpv. 3 Abrogato