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AS 2003 5251

Ordinanza sulle commissioni del servizio civile

Ordinanza sulle commissioni del servizio civile (OCSC)

del 5 dicembre 2003

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 18 capoversi 2 e 4, 43 capoverso 3 e 79 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 19951 sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile LSC), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Le commissioni del servizio civile sono: a. la commissione d’ammissione (art. 18–18d LSC); b. la commissione di riconoscimento (art. 43 LSC).

Sezione 2: Disposizioni comuni

Art. 2 Nomina

1 Il

Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento) nomina i membri delle commissioni.

2 Designa:

a. il presidente della commissione d’ammissione e quello della commissione di riconoscimento; b. un vicepresidente per ogni commissione; c. gli altri membri della presidenza della commissione d’ammissione. 3 L’organo d’esecuzione del servizio civile (organo d’esecuzione) propone le nomi- ne al Dipartimento d’intesa con il presidente della commissione. Le proposte con- cernenti la nomina del presidente possono essere sottoposte da ognuno.

RS 824.013 1 RS 824.0; RU 2003 4843

2003-1917 5251

Ordinanza sulle commissioni del servizio civile RU 2003

Art. 3 Periodo amministrativo e durata delle funzioni

1 Il periodo amministrativo e la durata delle funzioni dei membri sono retti

dall’ordinanza del 3 giugno 19962 sulle commissioni. 2 Qualora un membro volesse continuare la sua attività dopo i 70 anni compiuti, il Dipartimento lo autorizza a continuare la sua attività a condizione che esso sia in grado di adempiere correttamente i propri compiti.

Art. 4 Indennità

1 I membri sono indennizzati conformemente all’ordinanza del 12 dicembre 19963

sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.

2 Il Dipartimento disciplina i particolari.

Art. 5 Segretariato Il segretariato delle commissioni incombe all’organo d’esecuzione.

Art. 6 Formazione, aggiornamento professionale e scambio di esperienze

1 L’organo d’esecuzione forma, aggiorna e promuove lo scambio di esperienze.

2 D’intesa con la commissione, esso svolge i compiti concernenti i membri della

commissione d’ammissione (circolo di qualità, art. 21). 3 La partecipazione alle rispettive sedute è indennizzata conformemente all’artico- lo 4. La Confederazione si assume le spese.

Art. 7 Regolamento della commissione Le commissioni regolamentano i loro metodi di lavoro. In precedenza consultano l’organo d’esecuzione in proposito.

Sezione 3: Commissione d’ammissione

Art. 8 Numero di membri

1 La commissione d’ammissione è composta di almeno 9 membri per centro regiona-

le del servizio civile.

2 Il Dipartimento nomina un tale numero di membri per garantire che possa essere

presa una decisione relativa alle domande d’ammissione delle persone sottoposte all’obbligo del servizio militare entro quattro mesi dalla presentazione della domanda.

2 RS 172.31 3 RS 172.311

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Art. 9 Selezione dei membri

1 Il presidente della commissione e il capo dell’organo d’esecuzione procedono

congiuntamente alla selezione. 2 Essi propongono personalità che siano in grado di valutare se una persona dimostra in modo credibile di non poter conciliare il servizio militare con la sua coscienza. Si accertano che la commissione sia composta in modo equilibrato riguardo alle lingue nazionali, all’età, al sesso, all’esperienza professionale nonché alla provenienza dei membri. 3 Per la selezione dei membri essi considerano in primo luogo gli aspetti seguenti:

a. i principi e l’atteggiamento fondamentali; b. il pensiero analitico e concettuale; c. l’empatia; d. la capacità di comunicazione; e. la capacità di argomentare e di esprimersi per scritto; f. la capacità di risolvere i conflitti; g. la capacità d’apprendimento e di sviluppo; h. la capacità decisionale.

4 Quali membri sono eleggibili le persone di nazionalità svizzera.

Art. 10 Esclusione, sospensione e non rielezione

1 Il Dipartimento può escludere o non rieleggere i membri che:

a. non sono manifestamente in grado di svolgere i loro compiti di membro se- condo le relative prescrizioni; b. in seguito a reato sono stati condannati da una sentenza penale che rimette in causa la loro integrità morale; o c. non collaborano ai lavori della commissione nella misura prescritta (art. 18 cpv. 3 e 4).

2 Esso può sospendere temporaneamente dalle loro funzioni nella commissione i

membri contro i quali è stata avviata una procedura penale.

3 Il

capo dell’organo d’esecuzione propone l’esclusione o la sospensione di un membro, d’intesa con il presidente della commissione.

Art. 11 Struttura della commissione

1 La commissione agisce per il tramite dei seguenti organi:

a. il presidente (art. 12); b. la presidenza (art. 13); c. i responsabili dei gruppi regionali (art. 14);

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d. le sottocommissioni (art. 15); e. i presidenti delle sottocommissioni (art. 16). 2 Per ogni centro regionale del servizio civile la commissione istituisce un gruppo regionale.

3 Ogni membro appartiene a un gruppo regionale ma può essere chiamato anche in

altri gruppi regionali.

Art. 12 Presidente

1 Il presidente dirige la commissione e la sua presidenza.

2 Egli svolge in particolare i compiti seguenti:

a. rappresenta la commissione e la presidenza presso il Dipartimento, l’organo d’esecuzione e i terzi; b. provvede a uno scambio regolare di esperienze con i responsabili dei gruppi regionali; c. dà direttive ai membri relative all’espletamento dei loro compiti, nella misu- ra in cui questi non siano già stati trattati dal Dipartimento; d. prende decisioni concernenti gli strumenti e le misure elaborate nel circolo di qualità e dà i mandati relativi alla loro applicazione o al loro sviluppo, d’intesa con il capo dell’organo d’esecuzione; e. autorizza le spese nell’ambito dei crediti finanziari messi a disposizione del- la commissione dall’organo d’esecuzione. 3 Nel quadro delle competenze della commissione, il presidente può formare gruppi di lavoro e dare loro mandati.

4 Se un membro non svolge i suoi compiti conformemente alle prescrizioni corri-

spondenti, il presidente può: a. avvertire e ammonire il membro; b. obbligare il membro, per un periodo determinato, ad assolvere i suoi compiti unicamente con dei commissari designati per questo compito; c. vietare al membro la presidenza di una sottocommissione; d. obbligare il membro a seguire una formazione o un aggiornamento; e. limitare il numero di audizioni del membro; f. sospendere il membro dalle audizioni per una durata massima di sei mesi; g. proporre al Dipartimento l’esclusione o la sospensione del membro (art. 10).

Art. 13 Presidenza

1 La presidenza si compone di nove persone al massimo. Oltre al presidente e al

vicepresidente, comprende i responsabili dei gruppi regionali nonché una sola per- sona supplementare al massimo. La vicepresidenza può essere esercitata da un responsabile di un gruppo regionale.

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2 La presidenza coordina il lavoro dei gruppi regionali e, in particolare, cura i compi- ti seguenti: a. coordina e segue la messa in atto e l’applicazione delle direttive del Dipar- timento e del presidente; b. consiglia il presidente nello svolgimento dei suoi compiti; c. consiglia il presidente relativamente agli strumenti e alle misure elaborate nel quadro del circolo di qualità e li applica conformemente al mandato; d. esamina le domande dei membri e dà loro seguito quando necessario; e. prepara le prese di posizione all’attenzione del circolo di qualità.

3 Il presidente può affidare alla presidenza altri compiti.

Art. 14 Responsabili dei gruppi regionali 1 I responsabili dei gruppi regionali dirigono e strutturano il lavoro dei loro membri. Organizzano e presiedono i forum e sostengono le sottocommissioni e i membri nello svolgimento dei loro compiti; fungono da intermediari tra i membri e la presi- denza e sono gli interlocutori dei capi dei gruppi regionali del servizio civile.

2 In particolare svolgono i compiti seguenti:

a. vegliano all’applicazione delle prescrizioni del Dipartimento, della presiden- za e del presidente, all’interno dei gruppi regionali; b. valutano se i membri dei gruppi regionali svolgono i loro compiti in confor- mità alle prescrizioni corrispondenti e, se necessario, redigono i rapporti all’attenzione del presidente; c. decidono dell’entrata in materia su una domanda di riesame a seguito di una decisione sfavorevole cresciuta in giudicato; d. compongono e decidono delle controversie tra sottocommissioni e collabora- tori dell’organo d’esecuzione, d’intesa con i capi dei centri regionali del ser- vizio civile; e. coordinano il lavoro del gruppo regionale con il centro regionale del servizio civile; f. informano sulle attività della presidenza; g. rappresentano gli interessi dei gruppi regionali e dei loro membri presso la presidenza.

Art. 15 Sottocommissioni

1 Le sottocommissioni si compongono di tre membri ciascuna. L’organo d’esecu-

zione decide della loro composizione per ogni audizione. 2 Alle sottocommissioni vengono attribuiti i compiti della procedura d’ammissione che seguono l’inizio dell’audizione, in particolare i compiti seguenti:

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a. preparano le audizioni personali dei richiedenti e le effettuano; b. decidono dell’ammissione al servizio civile; c. decidono del numero di giorni di servizio civile da prestare; d. emanano le disposizioni procedurali, decidono della non entrata in materia e delle disposizioni di classificazione per le quali la commissione è compe- tente; e. prendono posizione sui ricorsi interposti contro le loro decisioni; f. quando devono prendere posizione durante la procedura di ricorso, possono avviare una nuova audizione del richiedente e revocare la loro decisione; in precedenza chiedono l’accordo del responsabile del gruppo regionale.

Art. 16 Presidenti delle sottocommissioni

1 Le sottocommissioni designano un presidente per ogni audizione su proposta

dell’organo d’esecuzione. 2 I presidenti dirigono i lavori delle sottocommissioni e, in particolare, svolgono i compiti seguenti: a. dirigono il colloquio nell’ambito dell’audizione personale del richiedente; b. firmano e notificano le decisioni della sottocommissione; c. danno istruzioni ai collaboratori dell’organo d’esecuzione che assistono la sottocommissione relativamente al contenuto di tutti i documenti per i quali la commissione è competente nel quadro dell’esame delle domande; d. dirigono l’elaborazione delle prese di posizione relative ai ricorsi fatti contro le loro decisioni e le firmano.

Art. 17 Forum

1 I membri dei gruppi regionali si riuniscono in forum due volte l’anno.

2 I forum servono:

a. alla coordinazione del lavoro, all’interno dei gruppi regionali e con i centri regionali del servizio civile; b. allo scambio di esperienze; c. allo scambio di punti di vista con la presidenza e l’organo d’esecuzione.

Art. 18 Membri della commissione 1 I membri hanno i diritti e i doveri previsti dalla legislazione sul servizio civile.

2 Svolgono i compiti che sono stati loro assegnati assumendone la responsabilità e non seguono le istruzioni di terzi. Non accettano alcuna direttiva dal Dipartimento o dall’organo d’esecuzione relativa alla decisione di un caso particolare. Restano riservati gli articoli 14 capoverso 2 lettera c e 15 capoverso 2 lettera f.

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3 Si impegnano a partecipare alle audizioni personali dei richiedenti per un minimo di dodici giorni l’anno. Il Dipartimento e la presidenza possono aumentare il numero minimo di giorni secondo le necessità.

4 I membri devono partecipare ai forum, alla formazione e all’aggiornamento.

5 Hanno un diritto di proposta per quanto riguarda la nomina del responsabile del loro gruppo regionale.

6 L’organo d’esecuzione ascolta i membri sulle questioni di principio relative

all’ammissione, in particolare quelle concernenti progetti di legislazione su questo punto.

Art. 19 Sostegno della commissione da parte dell’organo d’esecuzione

1 L’organo d’esecuzione:

a. trasmette gli affari della commissione al Dipartimento e prende posizione a questo riguardo; b. conclude annualmente con la commissione una convenzione concernente le prestazioni di servizio e i crediti finanziari che vengono messi a disposizione della commissione; c. si occupa della relazione tra il lavoro della commissione e i servizi compe- tenti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popola- zione e dello sport; d. informa la commissione su questioni di interesse comune. 2 La circolazione degli atti tra l’organo d’esecuzione e la commissione si effettua per via informatica. Il Dipartimento regola il rimborso finanziario a carico della Confe- derazione. 3 In caso di controversie tra il presidente della commissione e il capo dell’organo d’esecuzione, il Dipartimento decide.

Art. 20 Organo d’esecuzione 1 I capi dei centri regionali provvedono a fornire alla commissione le prestazioni di servizio assicurate dall’organo d’esecuzione e a mettere a disposizione le risorse necessarie a questo riguardo.

2 L’organo d’esecuzione sostiene le sottocommissioni nell’adempimento dei loro

compiti, tratta le domande d’ammissione fino all’audizione e sgrava le sottocommis- sioni dai compiti amministrativi e redazionali.

3 All’organo d’esecuzione sono attribuiti in particolare i compiti seguenti:

a. procede all’istruzione delle domande d’ammissione; b. organizza le audizioni personali dei richiedenti; tratta le seconde audizioni d’intesa con i responsabili dei gruppi regionali; c. emana le decisioni relative alla procedura, alla non entrata in materia e alla classificazione, per le quali è competente;

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d. redige, secondo le indicazioni dei presidenti delle sottocommissioni concer- nenti il contenuto, tutti gli atti per i quali la commissione è competente nella procedura d’ammissione e assicura l’esattezza formale delle decisioni; e. può porre domande ai richiedenti durante l’audizione personale e partecipa alle deliberazioni delle sottocommissioni; f. consiglia i membri della commissione su altre questioni concernenti l’adem- pimento dei loro compiti.

Art. 21 Circolo di qualità 1 Il circolo di qualità (controllo della qualità) elabora gli strumenti e le misure per garantire la qualità delle decisioni relative alla procedura d’ammissione. Trasmette i risultati del proprio lavoro al presidente della commissione e al capo dell’organo d’esecuzione per decisione. 2 Nel circolo di qualità collaborano rappresentanti della commissione, dell’organo del Dipartimento responsabile per i ricorsi (art. 64 cpv. 1bis LSC) come pure dell’organo d’esecuzione. 3 Un rappresentante dell’organo d’esecuzione organizza e dirige i lavori del circolo di qualità. 4 I collaboratori al circolo di qualità svolgono in particolare i compiti seguenti:

a. valutano la pratica delle decisioni nella procedura d’ammissione e redigono i rapporti; b. preparano la formazione e l’aggiornamento dei membri della commissione e dei collaboratori dell’organo d’esecuzione e partecipano alla sua realizza- zione; c. abbozzano direttive; d. elaborano strumenti di lavoro; e. possono proporre agli organi competenti della commissione e dell’organo d’esecuzione altre misure atte a garantire una pratica uniforme delle deci- sioni; f. collaborano al trattamento delle questioni di principio concernenti l’ammis- sione e in particolare ai progetti di legislazione relativi a questo argomento. 5 Qualora i collaboratori al circolo di qualità non trovino un accordo, la persona che dirige i lavori del circolo di qualità sottopone le questioni di controversia al presi- dente della commissione e al capo dell’organo d’esecuzione per una decisione. Se questi ultimi non trovano un accordo, il Dipartimento decide in ultima istanza.

Art. 22 Segreto professionale 1 I membri sottostanno al segreto professionale per quanto riguarda i fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni. 2 Prendono le misure necessarie per evitare che terzi vengano a conoscenza dei loro documenti di lavoro.

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Sezione 4: Commissione di riconoscimento

Art. 23 Composizione

1 La commissione di riconoscimento si compone di undici membri. Due persone

rappresentano rispettivamente le organizzazioni padronali e sindacali nonché le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro. Cinque membri rappresentano le organizzazioni professionali o le organizzazioni mantello nazionali di aziende attive nei principali settori d’attività del servizio civile. 2 Le organizzazioni e le autorità rappresentate nella commissione propongono per la nomina personalità in possesso di conoscenze approfondite del mondo e del mercato del lavoro nonché di una vasta esperienza nel settore d’attività che rappresentano. 3 Il Dipartimento nomina alla carica di membro persone che offrono la garanzia di rappresentare gli interessi dell’insieme del loro settore d’attività e non unicamente gli interessi di alcune aziende particolari.

Art. 24 Compiti

1 La commissione consiglia l’organo d’esecuzione sulle questioni fondamentali

relative al riconoscimento. (art. 2 cpv. 2, art. 3, art. 4 cpv. 1, 2 e 4, art. 6 nonché art. 46 LSC).

2 Essa svolge questa attività particolarmente nelle circostanze seguenti:

a. prende posizione su progetti di legislazione o su progetti dell’organo d’esecuzione concernenti delle direttive interne; b. valuta i progetti relativi ai programmi prioritari e fa le raccomandazioni del caso; c. osserva e valuta l’evoluzione del mercato del lavoro e della situazione della concorrenza nella misura in cui ciò abbia un interesse per l’esecuzione del servizio civile; valuta le probabilità nonché i rischi e dà all’organo d’esecuzione le indicazioni necessarie alla realizzazione; d. prende posizione relativamente ai cambiamenti di pratica concernenti il riconoscimento delle aziende d’impiego nonché in merito alle questioni di riconoscimento che sorgono per la prima volta. Può proporre dei cambia- menti di pratica concernenti il riconoscimento; e. mette l’organo d’esecuzione a contatto con persone e istituzioni le cui cono- scenze specifiche sono di capitale importanza per la pratica del riconosci- mento e per l’allestimento dei programmi prioritari.

Art. 25 Scambio d’informazioni

1 La commissione può:

a. esigere dall’organo d’esecuzione dei rapporti relativi ai valori di riferimento della pratica di riconoscimento nonché della prassi delle ispezioni; b. partecipare alle ispezioni dell’organo d’esecuzione negli istituti d’impiego;

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c. consultare gli atti relativi agli istituti d’impiego selezionati dall’organo d’esecuzione.

2 L’organo d’esecuzione informa periodicamente la commissione sulle sue pratiche

relative al riconoscimento degli istituti d’impiego e sui risultati della sua attività di controllo.

Art. 26 Metodo di lavoro

1 Le deliberazioni della commissione non sono pubbliche.

2 La commissione può elaborare le sue prese di posizione per via circolare.

3 L’organo d’esecuzione convoca la commissione dopo consultazione con il presi-

dente e mette a disposizione i documenti della seduta. 4 Una rappresentativa dell’organo d’esecuzione partecipa senza diritto di voto alle deliberazioni della commissione.

Art. 27 Segreto professionale I membri sono sottoposti al segreto professionale per quanto riguarda i dati di cui vengono a conoscenza relativi agli istituti d’impiego stessi e alle persone che sog- giaciono al servizio civile e che vi esercitano un impiego.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 28 Abrogazione del diritto vigente L’ordinanza del 22 maggio 19964 sulle commissioni del servizio civile è abrogata.

Art. 29 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

5 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero Il presidente della Confederazione: Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz

4 RU 1996 2131, 1998 2527, 2003 255

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