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AS 2003 5263

Ordinanza del DFE sulle indennità ai membri delle commissioni del servizio civile

Ordinanza del DFE sulle indennità ai membri delle commissioni del servizio civile

del 22 dicembre 2003

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 17 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 giugno 19961 sulle commissioni; visto l’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 dicembre 20032 sulle commissioni del servizio civile (OCSC); d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina:

Sezione 1: Indennità ai membri della commissione d’ammissione (art. 18 legge federale sul servizio civile3

Art. 1 Indennità giornaliere

1 I membri hanno diritto a indennità giornaliere:

a. per la partecipazione a giornate d’audizione; b. per la partecipazione a forum nonché a manifestazioni destinate alla forma- zione e all’aggiornamento professionale della commissione; c. per la partecipazione alle riunioni di lavoro della commissione, in particolare con il presidente e i responsabili dei gruppi regionali; d. per la partecipazione alle sedute della presidenza e dei gruppi di lavoro della commissione nonché del circolo di qualità; e. nei casi previsti dall’articolo 2 capoverso 2.

2 L’indennità giornaliera ammonta a:

a. 350 franchi per i membri che esercitano un’attività lucrativa dipendente o senza attività lucrativa; b. 500 franchi per i membri che esercitano un’attività lucrativa indipendente. 3 Nelle indennità giornaliere sono incluse le preparazioni delle audizioni, le riunioni di lavoro, le riunioni dei gruppi di lavoro e della presidenza, i forum, la formazione e l’aggiornamento professionale nonché l’adempimento di tutti i compiti relativi alla presidenza di una sottocommissione; fanno eccezione i preparativi delle persone che dirigono le giornate e le riunioni nonché quelli dei conferenzieri.

RS 824.014

2003-2604 5263

Indennità dei membri delle commissioni del servizio civile. O del DFE RU 2003

Art. 2 Indennità orarie

1 I seguenti lavori sono indennizzati su base oraria:

a. i lavori dei membri su mandato della commissione (in particolare lo studio di atti speciali, la preparazione e la tenuta di conferenze, la redazione di rap- porti e verbali e i colloqui con i membri della presidenza); b. l’adempimento dei compiti di presidente, di responsabile di un gruppo regionale della commissione e di rappresentante in seno al circolo di qualità.

2 Chi in un giorno ha lavorato più di sette ore secondo il capoverso 1 riceve

un’indennità ai sensi dell’articolo 1.

3 L’indennità oraria ammonta a:

a. 50 franchi per i membri che esercitano un’attività lucrativa dipendente o senza attività lucrativa; b. 70 franchi per i membri che esercitano un’attività lucrativa indipendente. 4 Per ogni parere sulla possibilità di rinunciare all’audizione personale di un richie- dente (art. 18a cpv. 2 legge sul servizio civile) i membri ricevono un’indennità pari alla metà di un’indennità oraria. 5 Per la preparazione di un’audizione di un richiedente che è già stato sentito una volta, ricevono un’indennità corrispondente a due ore di lavoro.

Art. 3 Indennità per collaborazione a una procedura di ricorso I membri delle sottocommissioni che hanno pronunciato una decisione impugnata ricevono un’indennità di 100 franchi per parere richiesto nella procedura di ricorso. Il presidente della sottocommissione riceve 200 franchi.

Art. 4 Altre indennità 1 I membri hanno diritto a un’indennità forfettaria annua di 150 franchi per la messa a disposizione della loro infrastruttura informatica personale, necessaria all’adem- pimento dei loro compiti. 2 I membri della presidenza hanno diritto a un’indennità forfettaria supplementare annua di: a. 800 franchi per il presidente; b. 500 franchi per gli altri membri della presidenza.

3 Ai membri che, per adempiere la loro attività in seno alla commissione devono

prendere disposizioni organizzative particolari con spese supplementari per la cura di bambini fino ai 12 anni compiuti o di parenti bisognosi di cure mediche, l’in- dennità giornaliera di cui all’articolo 1 viene aumentata dell’onere finanziario sup- plementare comprovato, tuttavia fino a un massimo di 70 franchi per persona assisti- ta e per giorno, se i membri:

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a. non esercitano un’attività lucrativa o b. esercitano unicamente un’attività lucrativa dipendente a un tasso d’occupa- zione inferiore al 50 per cento.

Art. 5 Conteggio 1 I membri presentano mensilmente i conteggi all’organo d’esecuzione del servizio civile (organo d’esecuzione), sempre che quest’ultimo non li effettui autonoma- mente.

2 I servizi seguenti vistano i conteggi prima del pagamento:

a. i centri regionali del servizio civile vistano i conteggi relativi alle audizioni personali e ai pareri concernenti i ricorsi; b. i responsabili dei gruppi regionali vistano i conteggi relativi agli altri manda- ti svolti da membri del loro gruppo regionale (art. 2 cpv. 1 lett. a); c. il presidente vista i conteggi dei membri della presidenza.

Sezione 2: Indennità ai membri della commissione di riconoscimento (art. 43 legge federale sul servizio civile)

Art. 6 Indennità giornaliere

1 L’indennità giornaliera ammonta a 150 franchi.

2 L’indennità giornaliera per i membri che esercitano un’attività lucrativa indipen- dente ammonta a 250 franchi.

3 La preparazione delle riunioni è inclusa nell’indennità giornaliera.

4 Per le prestazioni fornite al di fuori delle riunioni, d’intesa con l’organo

d’esecuzione il presidente riceve indennità giornaliere calcolate sulla base del lavoro svolto. 5 Il presidente decide, sentito l’organo d’esecuzione, quando è possibile accordare ai membri indennità giornaliere supplementari per lo studio di atti speciali, la prepara- zione di conferenze e la redazione di rapporti; vista i conti relativi a queste attività.

Art. 7 Altre indennità Per i pareri trattati per via di circolazione degli atti, i membri ricevono un’indennità di 100 franchi per invio.

Art. 8 Conteggi I membri presentano semestralmente i loro conteggi all’organo d’esecuzione.

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Sezione 3: Disposizioni comuni

Art. 9 Metà indennità giornaliera Per audizioni, riunioni e manifestazioni che durano mezza giornata è versata metà dell’indennità giornaliera.

Art. 10 Partenza la vigilia I membri che esercitano un’attività lucrativa e che devono effettuare la trasferta alla vigilia di una riunione o di una manifestazione ricevono un’indennità di 100 franchi.

Art. 11 Indennità versate al presidente Le indennità versate al presidente di ogni commissione sono fissate secondo i tassi applicati ai membri che esercitano un’attività lucrativa indipendente.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 12 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 18 giugno 19964 sulle indennità ai membri delle commissioni del servizio civile è abrogata.

Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

22 dicembre 2003 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss

4 RU 1996 2114, 1998 2632, 1999 1107

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