AS 2003 5319
Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura
Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG)
Modifica del 15 dicembre 2003
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 5 capoverso 3 dell’ordinanza del 18 ottobre 20001 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura, ordina:
I L’allegato dell’ordinanza del 18 ottobre 2000 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura è modificato come segue: Franchi
Punto 1 Abrogato
Punto 2 Ordinanza del 22 settembre 19972 sull’agricoltura biologica:
2.1 Esame dell’ammissibilità della conversione per tappe (art. 9) 200
2.2 Esame di domande relative alla detenzione di animali da reddito
concernenti: alimenti per animali (art. 16a cpv. 6), allevamento (art. 16c cpv. 3), provvedimenti zootecnici (art. 16e cpv. 2) e provenienza degli animali da reddito (art. 16f cpv. 5 e 6) 30
2.3 Tassa di base per l’esame di una domanda di utilizzazione
temporanea di ingredienti d’origine agricola non ottenuti con metodi di produzione biologica (art. 18 cpv. 4) 250 Tassa per l’esame di una proroga di autorizzazioni concesse 100
2.4 Tassa di base per l’esame di una domanda di autorizzazione
particolare (art. 24) 300 Tassa per l’esame di una proroga di autorizzazioni concesse 200
2.5 Esame di domande relative all’apicoltura (art. 8 cpv. 3
dell’ordinanza del DFE del 22 settembre 19973 sull’agricoltura biologica) 30
2.6 Rilascio di una prova giusta l’articolo 16b capoverso 2 lettera b
dell’ordinanza del DFE del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica 50
2003-2504 5319
Ordinanza sulle tasse UFAG RU 2003
Franchi
Punto 8 Ordinanza del 10 gennaio 20014 sui concimi:
8.1 Tassa di base per il trattamento di una domanda d’iscrizione di
un tipo di concime nella relativa lista (art. 7) 100
8.2 Tassa di base per il trattamento di una domanda
d’autorizzazione di un concime (art. 10) 200
8.3 Tassa di base per il trattamento di una notifica di un concime
(art. 19) 100
8.4 Analisi di controllo (art. 29):
Analisi della composta MS, MO, conduttività, N, P, K, Ca, Mg, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 570 + Analisi dei fanghi MS, MO, N, NH4 , P, Ca, Mg, Cd, di depurazione Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn 590
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
15 dicembre 2003 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss
4 RS 916.171
5320