AS 2003 5345
Ordinanza concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura
Ordinanza concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura (Ordinanza sui contributi nella campicoltura, OCCamp)
Modifica del 26 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui contributi nella campicoltura è modificata co- me segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. a e c 1 I gestori che gestiscono un’azienda a proprio rischio e pericolo e che hanno domi- cilio civile in Svizzera beneficiano, per ettaro e anno, dei seguenti contributi di colti- vazione: Fr. a. colza, soia, girasole, canapa, zucche per l’estrazione di olio e lino 1500 c. piante da fibra, canapa e lino esclusi 2000
Art. 2 cpv.1 lett. a e c, nonché cpv. 2
1 I contributi di coltivazione sono versati solo se:
a. abrogata c. nell’azienda sussiste un fabbisogno di almeno 0,25 unità standard di mano- dopera;
2 Per la coltivazione della canapa possono essere impiegate unicamente sementi
certificate ai sensi dell’ordinanza del DFE del 7 dicembre 19982 sulle sementi e i tuberi-seme. Per provare l’impiego delle sementi certificate occorre presentare tutte le etichette delle varietà utilizzate o altri documenti giustificativi.
2003-0927 5345
Ordinanza sui contributi nella campicoltura RU 2003
Art. 9 cpv. 2
2 Un importo annuo massimo di 8,5 milioni di franchi è concesso dal 2004 al 2007
per i contributi secondo il capoverso 1 e l’articolo 10 capoverso 4 nonché secondo l’articolo 18a dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulle sementi.
Art. 17 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
3 RS 916.151