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AS 2003 535

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC)

Modifica del 6 ottobre 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20001, decreta:

I La legge federale del 6 ottobre 19892 sulle finanze della Confederazione (LFC) è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 85 numeri 1, 2 e 10 della Costituzione federale3, ...

Art. 15 cpv. 3 3 Nell’interesse di un’attività amministrativa economica possono essere ammesse le rimunerazioni fra unità amministrative della Confederazione. Le prescrizioni valide per le uscite e le entrate giusta l’articolo 5 sono applicabili per analogia.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2000 Consiglio nazionale, 6 ottobre 2000 Il presidente: Schmid Carlo Il presidente: Seiler Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker