AS 2003 535
Legge federale sulle finanze della Confederazione
Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC)
Modifica del 6 ottobre 2000
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20001, decreta:
I La legge federale del 6 ottobre 19892 sulle finanze della Confederazione (LFC) è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 85 numeri 1, 2 e 10 della Costituzione federale3, ...
Art. 15 cpv. 3 3 Nell’interesse di un’attività amministrativa economica possono essere ammesse le rimunerazioni fra unità amministrative della Confederazione. Le prescrizioni valide per le uscite e le entrate giusta l’articolo 5 sono applicabili per analogia.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2000 Consiglio nazionale, 6 ottobre 2000 Il presidente: Schmid Carlo Il presidente: Seiler Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker