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AS 2003 537

Ordinanza sulle finanze della Confederazione

Ordinanza sulle finanze della Confederazione (OFC)

Modifica del 12 febbraio 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’11 giugno 19901 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 3 3 I rimborsi di spese operate durante esercizi precedenti sono contabilizzati come entrate presso le unità amministrative. Se lo giustificano motivi particolari, l’Amministrazione delle finanze può autorizzare la compensazione delle spese rim- borsabili nei limiti della rubrica delle uscite.

Art. 9 rubrica e cpv. 3 Inventari, valutazioni e ammortamenti 3 L’inventario dei valori contabili registra il valore attivato degli immobili civili e di quelli del settore dei PF, delle riserve e delle scorte alla data di chiusura del bilan- cio. Sui beni mobili messi all’attivo non è tenuto alcun inventario. L’Amministra- zione delle finanze può prescrivere l’allestimento di un inventario dei valori conta- bili di singole categorie di beni mobili.

Art. 10 Beni immobili e mobili 1 L’inventario dei valori reali e contabili dei beni immobili indica tutti i fondi, co- struzioni e impianti (compresi i diritti per sé stanti e permanenti su fondi, miniere, quote di comproprietà di un fondo, costruzioni mobiliari e impianti militari).

2 L’inventario dei valori reali dei beni mobili indica:

a. la mobilia degli uffici, delle scuole, dei locali di esercizio, dei laboratori, delle residenze e degli appartamenti di servizio; b. le macchine, le attrezzature, gli apparecchi, gli impianti EED e altro mate- riale di burotica; c. i veicoli, gli aeromobili e i natanti; d. le collezioni e gli oggetti d’arte;

1 RS 611.01

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Ordinanza sulle finanze della Confederazione RU 2003

e. le riserve e le scorte; f. gli animali.

Art. 11 Tenuta degli inventari dei valori reali e contabili 1 L’Amministrazione delle finanze emana istruzioni sulla tenuta degli inventari dei valori reali e contabili degli immobili dell’Amministrazione federale. 2 Tutte le unità amministrative tengono un inventario dei valori reali dei beni mobili. Non sono di regola inventariati i beni mobili di esiguo valore. Le unità amministra- tive ne verificano la consistenza e registrano i luoghi di deposito. L’Amministra- zione delle finanze emana le istruzioni necessarie.

Art. 13 rinvio alla legge, cpv. 2 e 3 (Art. 21 e 22 LFC)

2 Per l’allestimento del conto di Stato della Confederazione valgono le seguenti

norme di valutazione: a. gli ammortamenti annui diretti sono effettuati sul valore contabile residuo; b. essi ammontano al 5 per cento sugli immobili e al 30 per cento sui beni mo- bili; il valore del terreno non viene ammortizzato. 3 Le unità amministrative con conto dei costi e delle prestazioni effettuano gli am- mortamenti sul valore d’acquisto. L’Amministrazione delle finanze emana istruzioni particolari sull’entità degli ammortamenti nelle singole categorie.

Art. 19 Rimunerazioni tra unità amministrative (Art. 15 cpv. 3 LFC)

L’Amministrazione delle finanze emana istruzioni sulle prestazioni computabili pre- via consultazione dei dipartimenti e del Controllo delle finanze.

Art. 35 cpv. 1

1 L’Amministrazione delle finanze assicura l’intero servizio dei pagamenti della

Confederazione. Essa può autorizzare deroghe.

Art. 36 Contabilità della Confederazione (Art. 35 cpv. 1 LFC) 1 L’Amministrazione delle finanze tiene il conto di Stato secondo il sistema della contabilità a partita doppia.

2 Emana le direttive di tecnica contabile.

3 Conserva i documenti contabili durante dieci anni.

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Art. 37 Tenuta dei conti delle unità amministrative (Art. 35 cpv. 1 e 4 LFC) 1 Le unità amministrative sono responsabili della tenuta dei conti nel loro ambito di competenza. Essa è effettuata secondo il sistema della contabilità a partita doppia. I debitori e i creditori sono registrati su libri secondari. Una separazione adeguata delle funzioni è garantita mediante corrispondenti limitazioni d’accesso al sistema informatico. 2 La delega della tenuta dei conti a un’altra unità necessita un disciplinamento scrit- to. Esso deve essere comunicato all’Amministrazione delle finanze. 3 Le unità amministrative hanno l’obbligo di attualizzare la loro contabilità e di ono- rare tempestivamente le fatture dei creditori. 4 Tutti gli allibramenti e i mandati di pagamento devono essere basati su giustificati- vi. Le unità amministrative li conservano unitamente alla contabilità durante dieci anni. Le unità amministrative le cui prestazioni sottostanno all’imposta sul valore aggiunto conservano i documenti d’affari relativi ai beni mobili durante 20 anni.

Art. 38 Trasferimento dei dati al servizio contabile centrale

1 Le unità amministrative comunicano almeno una volta al mese all’Amministra-

zione delle finanze i mandati di allibramento e di pagamento (mandati). I mandati sono di norma comunicati quotidianamente se è disponibile un’interfaccia elettroni- ca automatizzata con il servizio contabile centrale. 2 Esse verificano l’esattezza degli allibramenti nella contabilità centrale fondandosi sui giustificativi di allibramento, le notifiche di allibramento e per il tramite di coor- dinamenti globali mensili tra la contabilità centrale e la loro propria contabilità. Le eventuali differenze devono essere corrette immediatamente.

Art. 39 Disciplinamento della firma dei giustificativi e dei mandati

1 I giustificativi e i mandati sono di norma vistati con firma doppia.

2 La firma singola è sufficiente in caso di:

a. fatture sino a un importo totale inferiore a 500 franchi; b. conferme di effettuazione di allibramenti (timbro di allibramento); c. mandati di allibramento mediante i quali vengono effettuati trasferimenti tra i conti all’interno dell’Amministrazione federale; d. conferme di concordanza tra la contabilità decentrata e il libro mastro cen- trale. 3 La firma elettronica è valida. L’Amministrazione delle finanze emana istruzioni sulle esigenze tecniche d’intesa con l’Organo di strategia informatica della Confede- razione e il Controllo delle finanze.

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Art. 40 Competenze in materia di giustificativi e di mandati 1 I capi delle unità amministrative designano le persone autorizzate a firmare i giu- stificativi e i mandati. I nominativi e le firme delle persone autorizzate devono esse- re comunicati all’Amministrazione delle finanze. 2 I firmatari dei giustificativi ne confermano l’esattezza formale e materiale mentre i firmatari dei mandati ne confermano unicamente l’esattezza formale.

Art. 43b Grandi manifestazioni (Art. 16, 26 e 34 cpv. 1 LFC) 1 Nella preparazione e l’esecuzione di grandi manifestazioni di cui la Confederazio- ne assume personalmente la responsabilità o che essa sostiene con contributi, le competenti unità amministrative provvedono a effettuare una stima affidabile dei co- sti e a istituire strutture di progetto trasparenti e un controlling efficace.

2 Il Dipartimento delle finanze ne disciplina i dettagli mediante istruzioni.

Art. 50 cpv. 4 Abrogato

Allegato Rubrica precedente il numero 17 Altre spese attivate

N. 34, 39, 54, 59 e 76

34 Quote di terzi alle entrate della Confederazione

39 Spese di funzione degli uffici gestiti con mandato di prestazioni

54 Abrogato

59 Entrate degli uffici gestiti con mandato di prestazioni

76 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003.

12 febbraio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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