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AS 2003 5417

Ordinanza concernente la determinazione delle aliquote di dazio e l'importazione di cereali, alimenti per animali, paglia, strame e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento (Ordinanza sull'importazione di cereali e di alimenti per animali)

Ordinanza concernente la determinazione delle aliquote di dazio e l’importazione di cereali, alimenti per animali, paglia e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento (Ordinanza sull’importazione di cereali e di alimenti per animali)

Modifica del 26 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’importazione di cereali e di alimenti per ani- mali è modificata come segue:

Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 916.112.211

2003-0937 5417

Ordinanza sull’importazione di cereali e di alimenti per animali RU 2003

Ordinanza concernente la determinazione delle aliquote di dazio e l'importazione di cereali, alimenti per animali, paglia, strame e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento (Ordinanza sull'importazione di cereali e di alimenti per animali) | Lexipedia | Lexipedia