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AS 2003 544

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Modifica del 7 marzo 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 ottobre 20011 sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:

Art. 1 lett. c–e Nella presente ordinanza s’intende per: c. accesso a flusso di bit ad alta velocità (Bitstream Access): lo stabilimento di comunicazioni ad alta velocità verso il cliente finale da parte del fornitore di servizi di telecomunicazione sottoposto all’obbligo d’interconnessione e il trasferimento delle comunicazioni al fornitore di servizi di telecomunicazio- ne abilitato per la rivendita; d. accesso condiviso alla rete locale (Shared Line Access): la fornitura al for- nitore di servizi di telecomunicazione abilitato dell’accesso alla rete locale del fornitore di servizi di telecomunicazione sottoposto all’obbligo d’interconnessione, che permetta l’uso di frequenze non vocali dello spettro di frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica; la rete locale con- tinua ad essere impiegata dal fornitore di servizi di telecomunicazione sotto- posto all’obbligo d’interconnessione per fornire il servizio telefonico; e. accesso completamente disaggregato alla rete locale (Full Access): la for- nitura al fornitore di servizi di telecomunicazione abilitato, che ne fa un uso esclusivo, dell’accesso alla rete locale da parte del fornitore di servizi di telecomunicazione sottoposto all’obbligo d’interconnessione.

Art. 4 cpv. 1 e 2 1 Il fornitore di servizi di telecomunicazione non può rifiutare per motivi tecnici il collegamento d’impianti terminali di telecomunicazione alle relative interfacce se tali impianti soddisfano le esigenze di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del 14 giugno

20022 sugli impianti di telecomunicazione (OIT).

2 L’Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale) può autorizzare un for- nitore di servizi di telecomunicazione a rifiutare o sopprimere il collegamento di un impianto terminale di telecomunicazione che soddisfa le esigenze di cui all’artico-

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lo 7 OIT oppure a non fornire più alcun servizio a tale impianto, qualora vi sia il pericolo che quest’ultimo provochi danni gravi alla rete, interferenze radiotecniche o un effetto dannoso per la rete e il suo funzionamento. L’Ufficio federale può inoltre adottare altre misure appropriate.

Art. 26 cpv. 1 frase introduttiva lett. c e 3bis

1 Dal 1° gennaio 2003 si applicano i seguenti limiti superiori dei prezzi (IVA

esclusa): c. supplemento per l’utilizzo di un telefono pubblico: 19 centesimi per minuto iniziato, eccetto per le chiamate al numero 143 e ai servizi di trascrizione per le quali è esigibile un supplemento unico di 50 centesimi (IVA inclusa); 3bis Se, per l’utilizzo di un telefono pubblico, l’introduzione di un supplemento proporzionale alla durata della comunicazione non può essere realizzato dal punto di vista tecnico con un dispendio ragionevole, è esigibile un supplemento unico di

50 centesimi (IVA inclusa).

Art. 28 cpv. 1

1 L’accesso ai servizi d’emergenza (numeri 112, 117, 118, 143, 144 e 147) va

garantito da ogni collegamento telefonico, compresi i telefoni pubblici. L’accesso ai numeri 112, 117, 118, 144 e 147 deve essere gratuito e possibile senza l’uso di mezzi di pagamento (monete o carte). Per il numero 143 si possono riscuotere una tassa forfetaria di 20 centesimi e il supplemento di cui all’articolo 26 capoverso 1 lettera c.

Art. 31 Blocco delle comunicazioni uscenti verso i servizi a valore aggiunto a tariffa maggiorata 1 I fornitori di prestazioni del servizio universale devono offrire ai loro utenti la possibilità di bloccare gratuitamente le comunicazioni uscenti verso tutti i servizi a valore aggiunto a tariffa maggiorata (numeri 090x) o soltanto verso i servizi a valore aggiunto a tariffa maggiorata a carattere erotico o pornografico (numeri 0906). 2 I blocchi installati devono poter essere attivati e disattivati gratuitamente dagli utenti stessi mediante adeguate procedure. 3 Alla conclusione del contratto e in seguito almeno una volta l’anno, i fornitori di servizi di telecomunicazione indicano ai loro utenti la possibilità di bloccare le comunicazioni uscenti.

Art. 38a Utilizzo di impianti stradali 1 I proprietari di impianti stradali, ad eccezione delle strade di accesso, decidono dove i concessionari posano le loro linee all’interno del perimetro dell’impianto stradale. 2 Sempreché sia plausibile per il concessionario, i proprietari di cui al capoverso 1 possono esigere che le loro infrastrutture disponibili siano utilizzate dietro paga-

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mento di un’adeguata indennità. L’indennità non può superare i costi che il conces- sionario dovrebbe sostenere per la posa di una linea di sua proprietà.

3 Sono salvi accordi contrari conclusi tra le parti sull’utilizzo dei fondi.

4 L’articolo 37 capoverso 2 lettera a non si applica agli impianti stradali, ad eccezio- ne delle strade di accesso.

Art. 43 cpv. 1 lett. abis – aquinquies e 2

1 Il fornitore che occupa una posizione dominante mette sul mercato almeno la

seguente offerta di base: abis. linee affittate; ater. accesso a flusso di bit ad alta velocità (Bitstream Access); aquater. accesso condiviso alla rete locale (Shared Line Access); aquinquies. accesso completamente disaggregato alla rete locale (Full Access);

2 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 48 lett. a Chiunque offra una prestazione del servizio universale secondo l’articolo 16 LTC deve garantire la capacità di comunicazione tra tutti gli utilizzatori (art. 11 cpv. 2 LTC). Il fornitore deve garantire direttamente o indirettamente l’interconnessione. Occorre rispettare i seguenti principi: a. l’offerta di base (art. 43, fatto salvo il cpv. 1 lett. abis – aquinquies e b);

Art. 60 cpv. 2bis e 2ter 2bis I dati di cui al capoverso 2 non possono essere comunicati per le chiamate effet- tuate verso il numero 147. 2ter In occasione della fatturazione i fornitori di servizi di telecomunicazione indica- no in modo adeguato agli utenti la possibilità di consultare nel sito Internet dell’Ufficio federale le informazioni relative ai titolari di numeri attribuiti indivi- dualmente che sottostanno al principio della trasparenza ai sensi dell’articolo 9 dell’ordinanza del 6 ottobre 19973 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT).

Art. 66 cpv. 2 2I fornitori di servizi di telecomunicazione sottoposti alle condizioni di cui all’articolo 68 devono adottare a tal fine i necessari provvedimenti preparatori e garantire che la necessaria infrastruttura possa essere esercitata all’interno del Paese e in modo indipendente.

3 RS 784.104

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II 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003. 2 L’articolo 31 entra in vigore il 1° dicembre 2003. 3 Gli articoli 26 capoverso 1 lettera c, 28 capoverso 1 e 60 capoverso 2bis entrano in vigore il 1° aprile 2004.

7 marzo 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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