AS 2003 5491
AS 2003 5491
Ordinanza concernente il prezzo d’obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)
Modifica del 26 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente il prezzo d’obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero è modificata come segue:
Titolo Ordinanza concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)
Ingresso visti gli articoli 28 capoverso 2, 38 capoverso 2, 39 capoverso 2, 40 capoverso 2, 41 capoverso 3, 43 capoverso 1 e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr),
Sezione 1 (art. 1) Abrogata
Art. 2 cpv. 1 e 5
1 La Confederazione versa ai produttori un supplemento di 19 centesimi per ogni
chilogrammo di latte trasformato in formaggio.
5 Abrogato
Art. 6 Aiuto per il burro 1 La Confederazione versa, per la fabbricazione di burro in confezioni di un chilo- grammo o più, un aiuto per ogni chilogrammo di grasso di latte, se il burro è utiliz- zato nell’industria e nell’artigianato.
2003-0952 5491
Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte RU 2003
2 La Confederazione versa, per la fabbricazione di burro disidratato o frazioni di burro, un aiuto per ogni chilogrammo di grasso di latte. Da tale aiuto va dedotto l’aiuto già concesso conformemente al capoverso 1.
3 Il diritto all’aiuto sorge al momento della vendita del burro.
Art. 6a Aiuto per il grasso di latte nella fabbricazione di gelato 1 La Confederazione versa, per l’utilizzazione del grasso di latte nella fabbricazione di gelato, un aiuto per ogni chilogrammo di grasso di latte. 2 Il diritto all’aiuto sorge al momento della trasformazione del grasso di latte nella fabbricazione di gelato. 3 Non è versato alcun aiuto, se il burro è utilizzato per uno scopo per il quale è già stato versato un aiuto conformemente all’articolo 6.
2 Il valorizzatore deve svolgere quotidianamente un controllo di valorizzazione e presentare lo stesso su richiesta agli organi di controllo dell’Ufficio federale. Da tale controllo devono risultare chiaramente le quantità di materie prime: a. acquistate; b. vendute senza essere state trasformate; c. trasformate nell’azienda. 2bis Riguardo alla quantità di materie prime trasformate nell’azienda occorre indi- care: a. la quantità di materie prime trasformate; b. il genere di prodotti fabbricati; c. la quantità di prodotti fabbricati. 2ter I dati devono essere notificati conformemente alla struttura data dal servizio d’amministrazione.
Art. 21a Nota sull’utilizzazione 1 Il formaggio simile all’Emmental o al Gruyère, notificato conformemente all’arti- colo 21 capoverso 2bis lettera b quale «Altro formaggio a pasta dura (grasso)» nella lista di prodotti UFAG/TSM, va designato come tale nella fattura. 2 Il valorizzatore, che beneficia di un aiuto per il burro secondo l’articolo 6, deve specificare aggiungendo una nota nella fattura e sull’imballaggio che il burro può essere utilizzato solo nell’industria e nell’artigianato e non può essere rivenduto ai consumatori.
Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte RU 2003
II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
2 La modifica dell’articolo 2 capoverso 1 entra in vigore il 1° maggio 2004.
26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte RU 2003