AS 2003 636
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959
RS 0.351.1; RU 1967 866
I Campo di applicazione il 12 settembre 2002, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Albania* 4 aprile 2000 3 luglio 2000 Armenia* 25 gennaio 2002 25 aprile 2002 Cipro* 24 febbraio 2000 24 maggio 2000 Croazia* 7 maggio 1999 5 agosto 1999 Georgia* 13 ottobre 1999 11 gennaio 2000 Macedonia 28 luglio 1999 26 ottobre 1999 Romania* 17 marzo 1999 15 giugno 1999 Russia* 10 dicembre 1999 9 marzo 2000 Slovenia* 19 luglio 2001 17 ottobre 2001 * Con le riserve e dichiarazioni qui appresso.
II Riserve e dichiarazioni Albania L’esecuzione delle commissioni rogatorie per perquisizione o sequestro di oggetti sottostà alle condizioni stabilite nell’articolo 5 paragrafo 1 lettere « a » e « c ». Conformemente all’articolo 15 paragrafo 6, l’Albania dichiara che una copia di tutte le domande di assistenza giudiziaria indirizzate direttamente alle sue autorità come anche gli atti allegati, devono essere trasmesse contemporaneamente al Ministero di Giustizia. Conformemente all’articolo 16 paragrafo 2, l’Albania dichiara che le domande di as- sistenza giudiziaria e gli atti allegati devono essere corredati di una traduzione in una lingua ufficiale del Consiglio d’Europa, salvo in caso di accordi conclusi sulla base della reciprocità. Il Ministero della Giustizia è l’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 24 della Convenzione.
1 Completa quelli in RU 1975 456 2271, 1976 1904, 1977 907, 1982 1309 2261,
1983 1193, 1985 490, 1986 324, 1993 2059, 1995 3141 e 1999 1354.
636 2002-1827
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Armenia Riserve 1. Oltre ai motivi elencati nell’articolo 2, la Repubblica d’Armenia si riserva il diritto di rifiutare una domanda di assistenza giudiziaria: a. se il reato che ha motivato l’assistenza giudiziaria non è qualificato di «cri- mine» e punibile in quanto tale dalla legislazione dell’Armenia, b. se per il reato che ha motivato l’assistenza giudiziaria è in corso un proce- dimento penale nella Repubblica d’Armenia, c. se per il reato che ha motivato l’assistenza giudiziaria vi è una sentenza ese- cutiva o una decisione giudiziale che mette fine al procedimento penale. 2. Per quanto concerne l’articolo 3 della Convenzione la Repubblica d’Armenia, al momento dell’esecuzione di una commissione rogatoria per la deposizione di testi- moni, prenderà in considerazione l’articolo 42 della propria Costituzione secondo cui una persona non può essere costretta a testimoniare contro se stessa, contro il proprio coniuge o contro un familiare.
3. Conformemente all’articolo 5 della Convenzione la Repubblica d’Armenia si ri-
serva la facoltà di sottoporre l’esecuzione delle commissioni rogatorie per perquisi- zione o sequestro di oggetti alle condizioni stabilite nei capoversi a, b, c paragrafo 1 del detto articolo 5. Dichiarazioni
1. Conformemente all’articolo 7 della Convenzione la Repubblica d’Armenia di-
chiara che la citazione a comparire dovrà essere trasmessa almeno 50 giorni prima della data stabilita per la comparsa.
2. Conformemente all’articolo 15 paragrafo 6 della Convenzione, la Repubblica
d’Armenia dichiara che una copia di tutte le domande di assistenza giudiziaria indi- rizzate alle sue autorità giudiziarie dovrà essere trasmessa contemporaneamente al Ministero della Giustizia, come previsto nel paragrafo 2 del detto articolo.
3. Conformemente all’articolo 16 paragrafo 2 della Convenzione, la Repubblica
d’Armenia dichiara che le domande di assistenza giudiziaria e gli atti allegati devo- no essere corredati di una traduzione certificata in lingua armena o di una traduzione in una delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa.
4. Conformemente all’articolo 24 la Repubblica d’Armenia dichiara che, ai fini
della Convenzione, sono considerate autorità giudiziarie: – Il Ministero di Giustizia – L’Ufficio del Procuratore Generale – Il Ministero degli Affari Interni – Il Ministero della Sicurezza Nazionale – La Corte di Cassazione – La Corte di Revisione – I Tribunali distrettuali di prima istanza della Città di Yeravan
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– Il Tribunale di prima istanza della regione di Kotayk – Il Tribunale di prima istanza della regione d’Ararat – Il Tribunale di prima istanza della regione d’Armavir – Il Tribunale di prima istanza della regione d’Aragatzotn – Il Tribunale di prima istanza della regione di Shirak – Il Tribunale di prima istanza della regione di Tavoush – Il Tribunale di prima istanza della regione di Gegharqunik – Il Tribunale di prima istanza della regione di Vayotz Tzor – Il Tribunale di prima istanza della regione di Syunik.
Cipro Riserve Articolo 2 Il Governo della Repubblica di Cipro si riserva il diritto di rifiutare l’assistenza giudiziaria se la persona oggetto di una domanda di assistenza è stata condannata nella Repubblica di Cipro per un delitto analogo a quello che ha motivato la proce- dura avviata dallo Stato richiedente nei confronti di detta persona. Articolo 5 Il Governo della Repubblica di Cipro si riserva la facoltà di sottoporre l’esecuzione delle commissioni rogatorie per perquisizione o sequestro di oggetti alle condizioni enunciate nell’articolo 5 paragrafo 1 lettere a, c. Articolo 11 Ai fini dell’articolo 11 paragrafo 1 il Governo della Repubblica di Cipro si riserva il diritto di rifiutare il trasferimento di un detenuto in tutti i casi enumerati nell’artico- lo 11 paragrafo 1 capoverso 2. Ai fini dell’articolo 11 paragrafo 2, il Governo della Repubblica di Cipro si riserva il diritto di rifiutare il transito dei propri cittadini. Dichiarazioni Articolo 7 Ai fini dell’articolo 7 paragrafo 3 il Governo della Repubblica di Cipro dichiara che la citazione a comparire destinata ad una persona perseguita trovantesi sul proprio territorio deve essere trasmessa alle sue autorità al più tardi entro 40 giorni prima della data stabilita per la comparsa di detta persona. Articolo 15 paragrafo 6 Le domande di assistenza giudiziaria indirizzate alla Repubblica di Cipro nel quadro della presente Convenzione devono essere trasmesse al Ministero della Giustizia e dell’Ordine pubblico. Nei casi urgenti le domande possono essere trasmesse per via Interpol.
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Articolo 16 paragrafo 2 Le domande di assistenza giudiziaria e gli atti allegati, qualora non fossero redatti in lingua inglese o greca, devono essere corredati di una traduzione in una di queste lingue. Articolo 24 Ai fini dell’applicazione della Convenzione, il Governo della Repubblica di Cipro designa come autorità giudiziarie: – Tutte le giurisdizioni della Repubblica di Cipro competenti in ambito penale; – Tutti i Procuratori dell’Ufficio legislativo della Repubblica «Law Office» (Ufficio del Procuratore Generale); – Il Ministero della Giustizia e dell’Ordine pubblico; – Le autorità o le persone abilitate dalla legge nazionale ad indagare sulle cau- se penali, inclusa la Polizia, l’Ufficio delle dogane e l’autorità fiscale.
Croazia Articolo 5 paragrafo 1 La Repubblica di Croazia dichiara di sottoporre le commissioni rogatorie per per- quisizione o sequestro di oggetti unicamente se saranno adempiute le condizioni stabilite nell’articolo 5 paragrafo 1 lettere a), b) e c). Articolo 7 paragrafo 3 La Repubblica di Croazia dichiara che la citazione a comparire destinata ad una per- sona perseguita che si trova sul territorio croato dovrà essere trasmessa alle compe- tenti autorità giudiziarie croate almeno 30 giorni prima della data fissata per la sua comparsa. Articolo 15 La Repubblica di Croazia dichiara che le commissioni rogatorie devono essere tra- smesse al Ministero della Giustizia della Repubblica di Croazia. Nei casi urgenti, le commissioni rogatorie possono essere trasmesse al Ministero della Giustizia della Repubblica di Croazia attraverso l’Organizzazione Internazionale di Polizia Crimi- nale (INTERPOL). Articolo 16 paragrafo 2 La Repubblica di Croazia dichiara che le commissioni rogatorie e gli atti allegati devono essere corredati di una traduzione in lingua croata o, qualora non fosse pos- sibile, in lingua inglese. Articolo 24 Ai fini della presente Convenzione, le autorità giudiziarie della Repubblica di Croa- zia sono i Tribunali e il Ministero Pubblico.
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Georgia Articolo 2 Il Ministero degli Affari Esteri della Georgia dichiara che l’assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata: a. se sono state avviate procedure penali in Georgia per reati che hanno moti- vato l’assistenza giudiziaria; b. se per il reato che ha motivato l’assistenza giudiziaria è già stata pronunciata una sentenza definitiva da un tribunale. Articolo 5 La Georgia si riserva la facoltà di sottoporre l’esecuzione delle commissioni rogato- rie per perquisizione o sequestro di oggetti alle condizioni stabilite nell’articolo 5 paragrafo 1 lettere «a», «b» e «c». Articolo 15 paragrafo 6 Conformemente all’articolo 15 paragrafo 6, copie delle commissioni rogatorie devo- no essere trasmesse al Ministero della Giustizia della Georgia. Articolo 16 paragrafo 2 Ogni domanda di assistenza giudiziaria e gli atti allegati devono essere trasmessi in inglese o in russo. Articolo 24 Ai fini della presente Convenzione la Georgia considera «autorità giudiziarie»: – la Corte Costituzionale, – i Tribunali ordinari, – l’Ufficio del Procuratore Generale.
Romania Articolo 5 paragrafo 1 Le commissioni rogatorie per perquisizioni o sequestri di oggetti saranno sottoposte alle seguenti condizioni: a. il reato che ha motivato la commissione rogatoria è suscettibile di dare luogo a un’estradizione secondo la legge della Romania, b. l’esecuzione della commissione rogatoria è compatibile con la legge della Romania. Articolo 7 paragrafo 3 La citazione a comparire destinata ad una persona perseguita che si trova sul territo- rio della Romania deve essere trasmessa all’autorità romena competente al più tardi
40 giorni prima della data stabilita per la sua comparsa.
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Articolo 15 paragrafo 6 a. le domande di assistenza giudiziaria in fase di accertamento e perseguimento penale sono trasmesse alla Procura presso la Corte suprema di Giustizia della Romania, b. le domande di assistenza giudiziaria in fase di procedimento penale sono tra- smesse al Ministero della Giustizia, c. le domande di assistenza giudiziaria di cui all’articolo 15 paragrafo 3 sono trasmesse al ministero dell’interno, d. in casi urgenti le commissioni rogatorie possono essere inviate direttamente alle istanze giudiziarie o alle relative Procure e una copia sarà trasmessa al Ministero della Giustizia o alla Procura presso la Corte suprema di Giustizia, secondo i casi. Articolo 16 paragrafo 2 Le domande di assistenza giudiziaria e gli atti allegati, trasmessi alle autorità giudi- ziarie della Romania in virtù della Convenzione, saranno corredate di una traduzio- ne in una delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa. Articolo 24 Ai fini della presente Convenzione, la Romania considera autorità giudiziarie i tri- bunali, le relative Procure, il Ministero della Giustizia presso la Corte Suprema di Giustizia e, per le domande di assistenza giudiziaria di cui all’articolo 15 paragra- fo 3, il Ministero dell’Interno. Articolo 23 Le spese per l’esecuzione delle domande di assistenza giudiziaria saranno coperte dalle autorità giudiziarie richiedenti.
Russia Riserve 1. Conformemente all’articolo 23 paragrafo 1 della Convenzione, la Federazione di Russia dichiara che oltre ai casi previsti all’articolo 2 della Convenzione, l’assisten- za giudiziaria può essere rifiutata: a. Se nei confronti della persona sospettata o accusata di un reato nello Stato richiedente è pendente un procedimento penale o è stata condannata o assolta per lo stesso reato nella Federazione di Russia o in un altro Stato o qualora una decisione resa dalla Federazione di Russia o da un altro Stato ha chiesto di abbandonare il procedimento o di archiviare la causa per la quale è stata formulata la domanda di assistenza; b. Se i procedimenti penali o l’esecuzione di una pena sono impossibili a causa dello scadere del termine di prescrizione stabilito dalle leggi della Federa- zione di Russia.
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2. Conformemente all’articolo 3 della Convenzione, la Federazione di Russia si ri- serva la facoltà di non eseguire le commissioni rogatorie che hanno per oggetto di compiere atti istruttori se le persone interessate hanno fatto uso del diritto loro con- cesso dalle leggi della Federazione di Russia di non fornire alcuna prova o soltanto nella fattispecie. 3. Conformemente all’articolo 5 della Convenzione, la Federazione di Russia si ri- serva il diritto di sottoporre l’esecuzione delle commissioni rogatorie per perquisi- zioni o sequestro di oggetti unicamente alle condizioni previste nei capoversi a, b, c del paragrafo 1 del detto articolo.
4. Conformemente all’articolo 7 della Convenzione, la Federazione di Russia
dichiara che le commissioni rogatorie che hanno per oggetto una citazione a compa- rire devono essere trasmesse almeno 50 giorni prima della data stabilita per la com- parsa.
5. Conformemente all’articolo 11 della Convenzione, la Federazione di Russia di-
chiara che le domande di trasferimento temporaneo di una persona detenuta in vista della sua comparsa in qualità di teste o per un confronto, presentate dallo Stato ri- chiedente, devono essere corredate delle seguenti informazioni: a. l’identità precisa della persona e, per quanto possibile, il suo luogo di deten- zione; b. una breve descrizione del reato, il luogo e la data in cui è stato commesso; c. le circostante da chiarire nel corso dell’interrogatorio o del confronto; d. la durata della presenza di detta persona nello Stato richiedente.
6. La Federazione di Russia dichiara, conformemente all’articolo 11 paragrafo 2
della Convenzione, che le domande di transito di persone detenute devono essere trasmesse al Procuratore Generale della Federazione di Russia. 7. Conformemente all’articolo 15 paragrafo 6 della Convenzione, la Federazione di Russia dichiara, ai fini dell’assistenza giudiziaria accordata in virtù degli articoli 3, 4 e 5 della Convenzione, che le autorità designate dalle Parti contraenti devono met- tersi in contatto con: – la Corte suprema della Federazione di Russia per le cause di competenza di quest’ultima e con il Ministero della Giustizia, per le cause derivanti da altre giurisdizioni; – il Ministero dell’Interno della Federazione di Russia per quanto concerne le commissioni rogatorie che non richiedono la decisione di un giudice o di un procuratore e sono legate alla conduzione di un’inchiesta o di un’inchiesta preliminare in cause derivanti dalla competenza degli organi del Ministero dell’Interno della Federazione di Russia; – i Servizi di sicurezza federali della Federazione di Russia per quanto concer- ne le commissioni rogatorie che non richiedono la decisione di un giudice o di un procuratore e sono legate alla conduzione di un’inchiesta o di un’inchiesta preliminare nelle cause di competenza degli organi dei Servizi di sicurezza federali;
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– l’Ispezione fiscale della Federazione di Russia per quanto concerne le com- missioni rogatorie che non richiedono la decisione di un giudice o di un pro- curatore e connesse con l’esecuzione di un’inchiesta o di un’inchiesta preli- minare nelle cause di competenza degli organi dell’Ispettorato fiscale federale; – l’Ufficio del Procuratore Generale della Federazione di Russia in tutti gli altri casi di inchieste e inchieste preliminari. Nel caso di urgenza, le domande di assistenza giudiziaria possono essere trasmesse direttamente alle autorità giudiziarie della Federazione di Russia come indicato nella riserva all’articolo 24 della Convenzione. Contemporaneamente una copia delle commissioni rogatorie deve essere trasmessa all’autorità centrale competente. Nei casi previsti all’articolo 13 paragrafo 2 della Convenzione, le domande sono tra- smesse al Ministero della Giustizia della Federazione di Russia o all’Ufficio del Procuratore Generale della Federazione di Russia. Per l’esecuzione delle commissioni rogatorie, la Corte Suprema della Federazione di Russia e l’Ufficio del Procuratore Generale della Federazione di Russia esamineran- no la possibilità, qualora richiesto dalle autorità che hanno sottoposto le commissio- ni rogatorie ai fini dell’assistenza giudiziaria, di applicare le leggi procedurali dello Stato richiedente nella misura in cui siano compatibili con le leggi della Federazione di Russia. 8. Conformemente all’articolo 16 paragrafo 2 della Convenzione, la Federazione di Russia dichiara che le domande di assistenza giudiziaria e gli atti allegati devono es- sere corredati di una traduzione in lingua russa.
9. Conformemente all’articolo 22 della Convenzione, la Federazione di Russia di-
chiara che informerà le Parti contraenti delle misure prese dopo la condanna dei propri cittadini sulla base della reciprocità, nei limiti delle informazioni riconosciute ufficiali dalle leggi della Federazione di Russia. 10. Ai fini dell’articolo 24 della Convenzione, la Federazione di Russia dichiara che sono considerate autorità giudiziarie della Federazione di Russia i tribunali e gli organi dell’Ufficio del Procuratore. Dichiarazioni 1. La Federazione di Russia è del parere che le disposizioni dell’articolo 2 della Convenzione debbano essere applicate in modo da garantire che nessuno potrà sot- trarsi alle proprie responsabilità in merito ai reati contemplati dalla Convenzione.
2. La Federazione di Russia dichiara che le proprie leggi non contemplano la
nozione di «reato politico». Qualora dovesse statuire su una domanda di assistenza giudiziaria la Federazione di Russia non considera in nessun caso i fatti seguenti come «reati politici» o «reati connessi con reati politici»: a. i crimini contro l’umanità ai sensi degli articoli II e III della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio2 (1948), degli articoli II e III della Convenzione sull’eliminazione e la repressione del
2 RS 0.311.11
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crimine d’apartheid (1973) e degli articoli 1 e 4 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1948); b. i crimini previsti nell’articolo 50 della Convenzione di Ginevra per migliora- re la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna3 (1949), nell’articolo 51 della Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare4 (1949), nell’articolo 130 della Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra5 (1949), nell’articolo 147 della Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra6 (1949), nell’articolo 85 del Primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Gine- vra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali7 (1977) e negli articoli 1 e 4 del Secondo Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali8 (1977); c. i reati previsti nella Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili9 (1970) come anche la Convenzione per la repressione d’atti ille- citi contro la sicurezza dell’aviazione civile10 (1971) e nel Protocollo addi- zionale a detta Convenzione per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale11; d. i reati previsti nella Convenzione sulla prevenzione e la repressione dei reati contro le persone che godono di una protezione internazionale ivi compresi gli agenti diplomatici12 (1973); e. i reati previsti nella Convenzione internazionale contro la presa d’ostaggi13 (1979); f. i reati previsti nella Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari14 (1980); g. i reati previsti nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico ille- cito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (1988); h. gli altri reati analoghi a quelli previsti negli accordi internazionali multilate- rali ai quali è Parte la Federazione di Russia.
3 RS 0.518.12 4 RS 0.518.23 5 RS 0.518.41 6 RS 0.518.51 7 RS 0.518.521 8 RS 0.518.522 9 RS 0.748.710.2 10 RS 0.748.710.3 11 RS 0.748.710.31 12 RS 0.351.5 13 RS 0.351.4 14 RS 0.732.031
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Slovenia Conformemente all’articolo 5, la Repubblica di Slovenia si riserva la facoltà di sot- toporre l’esecuzione delle commissioni rogatorie per perquisizioni o sequestro di oggetti alle seguenti condizioni: a. il reato motivante la commissione rogatoria deve essere punibile secondo la legge della Parte richiedente e secondo la legge della Repubblica di Slove- nia; b. l’esecuzione della commissione rogatoria deve essere compatibile con la legge della Repubblica di Slovenia. Conformemente all’articolo 16 paragrafo 2, la Repubblica di Slovenia si riserva la facoltà di esigere che le domande e gli atti allegati le siano trasmessi corredati di una traduzione in lingua slovena. Conformemente all’articolo 24 la Repubblica di Slovenia considera autorità giudi- ziarie ai fini della Convenzione i tribunali e la Procura.
III Complemento di dichiarazioni Slovacchia (RU 1995 3145) Articolo 15 paragrafo 6 Le commissioni rogatorie di cui agli articoli 3, 4 e 5 devono essere trasmesse al Ministero della Giustizia della Repubblica slovacca se i procedimenti nella Parte ri- chiedente hanno raggiunto la fase di deliberazione. In tutti gli altri casi devono esse- re trasmesse all’Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica slovacca. Le domande previste all’articolo 11 devono essere trasmesse al Ministero della Giu- stizia della Repubblica slovacca. Le domande previste all’articolo 13 paragrafo 1 come anche le denunce previste all’articolo 21 paragrafo 1 devono essere trasmesse all’Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica slovacca. Articolo 16 paragrafo 2 La Repubblica slovacca chiede alle Parti contraenti che le domande e gli atti allegati trasmessi alle proprie autorità, ove non siano redatti in lingua slovacca o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa, siano corredati di una traduzione in una di queste lingue. Articolo 24 Ai fini della presente Convenzione, le autorità giudiziarie della Repubblica slovacca sono le seguenti: il Ministero della Giustizia della Repubblica di Slovenia, l’Ufficio del Procuratore Generale, tutti i tribunali e gli uffici dei procuratori qualunque sia la loro denominazione.
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Svizzera (RU 1967 879) A seguito della riorganizzazione dell’Ufficio federale di polizia e del Ministero pub- blico della Confederazione, le dichiarazioni formulate dalla Svizzera circa la desi- gnazione delle autorità abilitate a ricevere taluni atti sono modificate e completate. Le espressioni «Ufficio federale di polizia», «Divisione della polizia» e «Ufficio centrale svizzero di polizia» devono essere sostituite con «Ufficio federale di giusti- zia». La Svizzera auspica peraltro aggiungere una frase introduttiva di natura informativa alla dichiarazione concernente l’articolo 15 paragrafo 2 della Convenzione: «L’elenco delle autorità centrali svizzere competenti per luogo, alle quali trasmettere una domanda di assistenza giudiziaria, può essere consultato sul seguente sito: http://www.elorge.admin.ch».
Ucraina (RU 1999 1359) Il Ministero della Giustizia d’Ucraina (per le domande emananti da un’istanza giuri- sdizionale) e l’Ufficio del procuratore Generale d’Ucraina (per le domande emananti da organi incaricati dell’inchiesta) sono le autorità alle quali è fatto riferimento nell’articolo 15 paragrafo 1 della Convenzione.
IV Modifica di una dichiarazione Israele (RU 1968 1448) Il Ministero degli Affari Esteri di Israele informa il Consiglio d’Europa che Israele auspica sostituire le proprie dichiarazioni riguardanti l’articolo 15 paragrafo 6, e 24 con le seguenti dichiarazioni: Articolo 15 paragrafo 6 Qualsiasi domanda e qualsiasi ulteriore comunicazione a Israele in virtù della Con- venzione devono essere trasmesse al seguente indirizzo: «Ministry of Justice, Directorate of Courts, Department of Legal Assistance to Foreign Countries, P.O. Box 34142 – 91340 Jerusalem». Articolo 24 Ai fini della Convenzione, le autorità seguenti sono considerate autorità giudiziarie dallo Stato di Israele: – tutti i tribunali o Corte competente; – il Procuratore Generale dello Stato di Israele; – il Procuratore di Stato dello Stato di Israele; – il Direttore del Dipartimento degli Affari internazionali al Ministero della Giustizia.
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Norvegia (RU 1967 884) Il Governo della Norvegia sostituisce la dichiarazione formulata all’articolo 26 pa- ragrafo 4 della Convenzione con la seguente dichiarazione «Si applica l’Accordo del 26 aprile 1974 sull’assistenza giudiziaria tra la Norvegia, la Danimarca, l’Islanda, la Finlandia e la Svezia».
V Ritiro totale o parziale di riserve e dichiarazioni Lussemburgo (RU 1977 909) Le riserve formulate all’articolo 2 della Convenzione sono modificate come segue: Il Procuratore Generale di Stato del Granducato del Lussemburgo si riserva la facoltà di non dare seguito a una domanda di assistenza giudiziaria: a. in quanto si riferisca a un perseguimento o a una procedura incompatibile con il principio «ne bis in idem». b. in quanto si riferisca a un’indagine su fatti per i quali il prevenuto è già per- seguito nel Granducato del Lussemburgo.
Svezia (RU 1968 1449)
1. La riserva all’articolo 2 è parzialmente ritirata ed ha il seguente tenore:
«Una domanda di assistenza giudiziaria può essere rifiutata se è stata pronunciata in Svezia una sentenza o una decisione di abbandono del procedimento penale concer- nente lo stesso atto.» 2. La riserva relativa all’articolo 22 è parzialmente ritirata ed è sostituita come segue: «Gli avvisi sulle misure prese dopo la condanna saranno trasmessi, per quanto pos- sibile, conformemente alla normativa svedese.» 3. Le riserve agli articoli 10, paragrafo 3, 13 paragrafo 2, 15 paragrafo 7 e all’arti- colo 20 sono ritirate e sostituite con una dichiarazione formulata in virtù dell’arti- colo 26 paragrafo 4: «Si applica l’Accordo del 26 aprile 1974 tra la Svezia la Danimarca, la Finlandia, l’Islanda e la Norvegia relativo all’assistenza giudiziaria per la consegna e la rac- colta di prove.» 4. La dichiarazione relativa all’articolo 5 è parzialmente ritirata ed ha il seguente tenore: «La Svezia sottoporrà l’esecuzione delle commissioni rogatorie per perquisizione e sequestro di oggetti alle condizioni stipulate nel paragrafo 1 lettere a, c.» 5. La dichiarazione relativa all’articolo 11 è parzialmente ritirata ed ha il seguente tenore:
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«Una persona detenuta in Svezia può essere trasferita in un altro Stato se l’interrogatorio o il confronto vertono su questioni diverse dalla responsabilità penale della persona detenuta.»
6. La dichiarazione relativa all’articolo15 paragrafo 6 è ritirata.
7. La dichiarazione relativa all’articolo 16: «La notificazione degli atti potrà essere eseguita per via coattiva solo se gli atti da notificare sono tradotti in svedese» è riti- rata. 8. La dichiarazione seguente relativa all’articolo 16: «Le domande e gli atti allegati, menzionati negli articoli 3 e 21, devono essere corredati di una traduzione in lingua svedese, danese o norvegese» è parzialmente ritirata ed ha il seguente tenore: «Le domande e gli atti allegati devono essere tradotti in svedese, danese o norvegese sempre che l’autorità incaricata della domanda non dia indicazioni contrarie secondo i casi.»
9. La dichiarazione relativa all’articolo 21 paragrafo 1 è ritirata.
10. La dichiarazione relativa all’articolo 24 è parzialmente ritirata ed ha il seguente tenore: «La Svezia considera come autorità giudiziaria ai fini della Convenzione i tribunali e i membri del Ministero pubblico.»