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AS 2003 729

Ordinanza del DFI sulla promozione dell'aiuto agli invalidi

Ordinanza del DFI sulla promozione dell’aiuto agli invalidi

Modifica del 3 aprile 2003

Il Dipartimento federale dell’interno ordina:

I L’ordinanza del DFI del 22 dicembre 20001 sulla promozione dell’aiuto agli invalidi è modificata come segue:

Art. 1a Versamento di sussidi agli istituti tramite il Cantone L’Ufficio federale emana direttive sulla procedura di versamento di sussidi agli istituti tramite il Cantone conformemente agli articoli 104ter capoverso 2 e 107bis capoverso 2 OAI.

II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2003.

3 aprile 2003 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

1 RS 831.201.813

2003-0483 729

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