AS 2003 750
Scambio di note del 19 ottobre 1992/26 gennaio 1993 tra la Svizzera e la Francia relativo all'istituzione presso l'aeroporto di Basilea-Mulhouse di un ufficio a controlli nazionali abbinati e alla delimitazione dei settori
Scambio di note del 19 ottobre 1992/26 gennaio 1993 tra la Svizzera e la Francia relativo all’istituzione presso l’aeroporto di Basilea-Mulhouse di un ufficio a controlli nazionali abbinati e alla delimitazione dei settori
RS 0.748.131.934.922; RU 1993 1338
Modifica dell’articolo 1 Mediante scambio di note del 6 novembre/7 dicembre 1998 Entrato in vigore il 7 dicembre 1998 Traduzione1 Ambasciata di Svizzera Parigi, 7 dicembre 1998 in Francia
Ministero degli affari esteri Parigi
L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli affari esteri e ha l’onore di dichiarare ricevuta la sua nota del 6 novembre 1997, del tenore seguente:
«Il Ministero degli affari esteri presenta i suoi complimenti all’Ambasciata di Sviz- zera e ha l’onore di riferirsi all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione del 28 settembre 19602 tra la Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio. Il Governo francese ha preso conoscenza dell’accordo che annulla e sostituisce l’articolo 1 dell’accordo firmato il 5 febbraio 1992 dal Direttore generale delle dogane francesi e dei dazi indiretti e, il 5 maggio 1992, dal Direttore generale delle dogane svizzere, relativo all’istituzione presso l’aeroporto di Basilea-Mulhouse di un ufficio a controlli nazionali abbinati e alla delimitazione dei settori. Il tenore di questo accordo, firmato il 4 luglio 1997 dal Direttore generale delle dogane francesi e dei dazi indiretti e il 19 luglio 1997 dal Direttore generale delle dogane svizzere, è il seguente:
1 Dal testo originale francese (RO 2003 750).
2 RS 0.631.252.934.95
750 2002-1100
Aeroporto di Basilea-Mulhouse. RU 2003 Modifica dello scambio di note con la Francia
‹L’articolo 1 di questo accordo è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente:
Art. 1 1 Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito in territorio francese, presso l’aeroporto di Basilea—Mulhouse, per effettuarvi il controllo dei viaggiatori e delle merci in provenienza dalla Francia e a destinazione della Svizzera o viceversa 2 I servizi svizzeri di dogana e di polizia vi effettuano pure, alle condizioni fissate dalla Convenzione del 28 settembre 1960, il controllo dei viaggiatori e delle merci in provenienza da un Paese che non sia la Francia e a destinazione della Svizzera o viceversa. 3 Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, si intende per ‹viaggiatore›:
1. Per i servizi di polizia dei due Stati, ogni persona che si reca dal settore
svizzero al settore francese e viceversa, anche se non esce dal territorio dell’aeroporto.
2. Per i servizi di dogana dei due Stati:
A. all’atto dell’importazione: – ogni persona che entra temporaneamente nel territorio doganale in cui non ha la sua dimora abituale, e – ogni persona che rientra nel territorio doganale in cui ha la sua dimora abituale, dopo essersi recata temporaneamente nel territo- rio dell’altro Stato. B. all’atto dell’esportazione: – ogni persona che lascia temporaneamente il territorio doganale in cui ha la sua dimora abituale, e – ogni persona che, dopo un soggiorno temporaneo, lascia il territo- rio doganale dello Stato in cui non ha la sua dimora abituale.›
Il Ministero degli affari esteri è grato all’Ambasciata di Svizzera di volergli comuni- care se il Consiglio federale svizzero approva le disposizioni che precedono. In caso di approvazione, la presente nota e la risposta delle autorità svizzere costitui- ranno la conferma di questo accordo secondo l’articolo 1 paragrafo 4 della Conven- zione summenzionata. Il Ministero degli affari esteri propone che questo accordo entri in vigore alla data della risposta delle autorità svizzere. Il Ministero degli affari esteri coglie quest’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’assicurazione della sua alta considerazione.»
L’Ambasciata di Svizzera ha l’onore di comunicare al Ministero degli affari esteri che il Consiglio federale svizzero ha approvato quanto precede. L’Ambasciata di Svizzera coglie quest’occasione per rinnovare al Ministero degli affari esteri l’assicurazione della sua alta considerazione.
Aeroporto di Basilea-Mulhouse. RU 2003 Modifica dello scambio di note con la Francia
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