AS 2003 788
Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa (con Allegati)
Traduzione1
Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa
Conclusa a Parigi il 17 giugno 1994 Approvata dall’Assemblea federale il 27 settembre 19952 Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 19 gennaio 1996 Entrata in vigore per la Svizzera il 26 dicembre 1996
Le Parti della presente Convenzione, affermando che gli esseri umani nelle zone colpite o minacciate sono al centro delle preoccupazioni nella lotta contro la desertificazione e per l’attenuazione degli effetti della siccità, ribadendo la viva preoccupazione suscitata nella comunità internazionale, compresi gli Stati e le organizzazioni internazionali, dalle conseguenze nefaste della desertifi- cazione e della siccità, coscienti che le zone aride, semi-aride e subumide secche considerate nel loro insieme costituiscono una parte importante delle terre emerse del globo, nonché l’habitat e la fonte di sussistenza di gran parte della popolazione mondiale, riconoscendo che la desertificazione e la siccità costituiscono un problema di dimensione mondiale poiché colpiscono tutte le regioni del mondo e che un’azione comune da parte della comunità internazionale s’impone per lottare contro la deser- tificazione e/o attenuare gli effetti della siccità, notando la forte proporzione di Paesi in sviluppo, in particolare di Paesi meno progrediti, tra quelli gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, e le conseguenze particolarmente tragiche di questi fenomeni in Africa, notando anche che la desertificazione è provocata da interazioni complesse tra fattori fisici, biologici, politici, sociali, culturali ed economici, considerando gli effetti del commercio e di alcuni aspetti pertinenti delle relazioni economiche internazionali sulla capacità dei Paesi colpiti di lottare in modo efficace contro la desertificazione, coscienti che una crescita economica durevole, lo sviluppo sociale e l’eliminazione della povertà costituiscono delle priorità per i Paesi in sviluppo colpiti, in particolare in Africa, e sono indispensabili per raggiungere gli obiettivi di durevolezza, ricordando che la desertificazione e la siccità compromettono lo sviluppo soste- nibile vista la correlazione esistente tra questi fenomeni e importanti problemi sociali come la povertà, una inadatta situazione sanitaria e nutrizionale e l’insicu-
RS 0.451.1
1 Dal testo originale francese (RO 2003 788).
2 RU 2003 787
788 2002-2482
Lotta contro la desertificazione. Convenzione delle Nazioni Unite RU 2003
rezza alimentare, nonché quelli risultanti da migrazioni, spostamenti di popolazioni e dinamiche demografiche, apprezzando l’importanza degli sforzi che gli Stati e le organizzazioni internazionali hanno profuso in passato per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccità, e dell’esperienza acquisita in materia, segnatamente nell’ambito dell’attuazione del piano d’azione per lottare contro la desertificazione adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sulla desertificazione nel 1977, coscienti che, nonostante gli sforzi profusi in passato, i progressi registrati nella lotta contro la desertificazione e nell’attenuazione degli effetti della siccità sono stati deludenti e che un nuovo approccio più efficace è necessario a tutti i livelli nel quadro di uno sviluppo sostenibile, riconoscendo la validità e la pertinenza delle decisioni adottate alla Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo, e in particolare del programma Agen- da 21 e del suo capitolo 12, che forniscono una base per la lotta contro la desertifi- cazione, ribadendo in questo contesto gli impegni assunti dai Paesi sviluppati, quali formulati nel capitolo 33 paragrafo 13 di Agenda 21, ricordando la Risoluzione 47/188 dell’Assemblea generale, e in particolare la prio- rità che essa ha assegnato all’Africa, e tutte le altre risoluzioni, decisioni e pro- grammi pertinenti delle Nazioni Unite concernenti la desertificazione e la siccità, nonché le dichiarazioni pertinenti dei Paesi africani e quelle dei Paesi di altre regioni, ribadendo la Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo che nel suo Prin- cipio 2 afferma che in virtù dello Statuto delle Nazioni Unite e dei principi di diritto internazionale gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro proprie risorse secondo la loro politica in materia ambientale e di sviluppo e il dovere di provvedere affinché le attività esercitate nel limiti della loro giurisdizione o sotto il loro con- trollo non provochino danni ambientali in altri Stati o in zone non sottostanti ad alcuna giurisdizione nazionale, riconoscendo che i governi nazionali svolgono un ruolo cruciale nella lotta contro la desertificazione e nell’attenuazione degli effetti della siccità e che i progressi in questo campo dipendono dall’attuazione, nelle zone interessate, di programmi d’azione a livello locale,
riconoscendo pure l’importanza e la necessità di una cooperazione internazionale e di una compartecipazione nella lotta contro la desertificazione e nell’attenuazione degli effetti della siccità, riconoscendo inoltre l’importanza di fornire ai Paesi in sviluppo colpiti, in particola- re in Africa, mezzi efficaci, segnatamente risorse finanziarie importanti, compresi fondi nuovi e supplementari nonché un accesso alla tecnologia, senza di che risulte- rà loro difficile adempiere pienamente gli obblighi imposti dalla presente Conven- zione, preoccupati dagli effetti della desertificazione e della siccità sui Paesi colpiti d’Asia centrale e della Transcaucasia,
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sottolineando il ruolo importante svolto dalle donne nelle regioni colpite dalla desertificazione e/o dalla siccità, in particolare nelle zone rurali dei Paesi in svilup- po, e l’importanza di una totale partecipazione sia degli uomini sia delle donne a tutti i livelli ai programmi di lotta contro la desertificazione e d’attenuazione degli effetti della siccità, insistendo sul ruolo speciale svolto dalle organizzazioni non governative e da altre grandi collettività nei programmi di lotta contro la desertificazione e d’attenuazione degli effetti della siccità, avendo presente i rapporti tra la desertificazione e altri problemi ambientali di di- mensione mondiale ai quali la comunità internazionale e le comunità nazionali devono far fronte, avendo pure presente il contributo che la lotta contro la desertificazione può fornire per raggiungere gli obiettivi della Convenzione-quadro del 9 maggio 19923 delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, della Convenzione del 5 giugno 19924 sulla diversità biologica e di altre convenzioni connesse relative all’ambiente, ritenendo che le strategie di lotta contro la desertificazione e per l’attenuazione degli effetti della siccità saranno più efficaci se poggiano su un’osservazione sistematica seria e su conoscenze scientifiche rigorose, e se sono continuamente riesaminate, riconoscendo il bisogno urgente di migliorare l’efficacia e il coordinamento della coopcrazione internazionale per facilitare l’attuazione di piani e priorità nazionali, risolute a prendere misure adeguate per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccità, nell’interesse delle generazioni presenti e future, hanno convenuto quanto segue:
Parte prima Introduzione
Art. 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione: a) il termine «desertificazione» designa il degrado delle terre nelle zone aride, semi-aride e subumide secche provocato da diversi fattori, tra i quali le variazioni climatiche e le attività umane; b) l’espressione «lotta contro la desertificazione» designa le attività connesse alla valorizzazione integrata delle terre nelle zone aride, semi-aride e subu- mide secche, in vista di uno sviluppo sostenibile e intese a: i) prevenire e/o ridurre il degrado delle terre, ii) ripristinare le terre parzialmente degradate e iii) restaurare le terre desertificate;
3 RS 0.814.01 4 RS 0.451.43
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c) il termine «siccità» designa il fenomeno naturale che si produce allorché le precipitazioni sono state sensibilmente inferiori ai livelli normalmente regi- strati e che provoca gravi squilibri idrologici recanti pregiudizio al sistema di produzione delle risorse terree; d) l’espressione «attenuazione degli effetti della siccità» designa le attività con- nesse alla previsione della siccità e miranti a ridurre la vulnerabilità della so- cietà e dei sistemi naturali di fronte alla siccità nel quadro della lotta contro la desertificazione; e) il termine «terre» designa il sistema bioproduttivo terrestre comprendente il suolo, i vegetali, gli altri esseri viventi e i fenomeni ecologici e idrologici che si producono all’interno di questo sistema; f) l’espressione «degrado delle terre» designa la diminuzione o la scomparsa, nelle zone aride, semi-aride e subumide secche, della produttività biologica o economica e della complessità delle terre coltivate non irrigate, delle terre coltivate irrigate, dei percorsi, dei pascoli, delle foreste o delle superfici boschive in seguito all’utilizzazione delle terre o di uno o più fenomeni, segnatamente di fenomeni dovuti all’attività dell’uomo e ai suoi modi d’insediamento, tra i quali: i) l’erosione del suolo provocata dal vento e/o dall’acqua, ii) il deterioramento delle proprietà fisiche, chimiche e biologiche o eco- nomiche dei suoli, e iii) la scomparsa a lungo termine della vegetazione naturale; g) l’espressione «zone aride, semi-aride e subumide secche» designa le zone, escluse le zone artiche ed antartiche, nelle quali il rapporto tra le precipita- zioni annuali e l’evapotraspirazione possibile si situa in un intervallo tra 0,05 e 0,65; h) l’espressione «zone colpite» designa le zone aride, semi-aride e/o subumide secche colpite o minacciate dalla desertificazione; i) l’espressione «Paesi colpiti» designa i Paesi in cui la totalità o una parte delle terre sono colpite; j) l’espressione «organizzazione d’integrazione economica regionale» designa un’organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, che ha competenza per quanto attiene alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione e che è stata debitamente abilitata, secondo le sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare o approvare la Convenzione o ad ade- rirvi;
k) l’espressione «Paesi sviluppati Parte» designa i Paesi sviluppati Parte e le organizzazioni d’integrazione economica regionale composte di Paesi svi- luppati.
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Art. 2 Obiettivo 1. La presente Convenzione ha lo scopo di lottare contro la desertificazione e di attenuare gli effetti della siccità nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, grazie a misure efficaci ad ogni livello, sostenute da accordi internazionali di cooperazione e di compartecipazione, nel quadro di un approccio integrato compatibile con il programma Agenda 21, nell’ottica di contribuire all’instaurazione di uno sviluppo sostenibile nelle zone colpite. 2. Per raggiungere tale obiettivo occorrerà applicare strategie integrate a lungo termine incentrate simultaneamente, nelle zone colpite, sul miglioramento della produttività delle terre e sul ristabilimento, la conservazione e una gestione sosteni- bile delle risorse in terre e in acqua, e che permettano in definitiva di migliorare le condizioni di vita, in particolare a livello delle collettività.
Art. 3 Principi Per raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione e per applicarne le disposi- zioni, le Parti si attengono tra l’altro ai seguenti principi: a) le Parti dovrebbero assicurarsi che le decisioni concernenti la concezione e l’esecuzione dei programmi di lotta contro la desertificazione e/o di attenua- zione degli effetti della siccità siano prese con la partecipazione delle popo- lazioni e degli enti locali e che ai livelli superiori sia creato un contesto pro- pizio per facilitare l’azione ai livelli nazionale e locale; b) le Parti dovrebbero, in spirito di solidarietà e di compartecipazione interna- zionali, migliorare la cooperazione e il coordinamento dei livelli subregio- nale, regionale e internazionale e meglio concentrare le risorse finanziarie, umane, organizzative e tecniche ove sono necessarie; c) le Parti dovrebbero, in uno spirito di compartecipazione, istituire una coope- razione tra i poteri pubblici a tutti i livelli, le collettività, le organizzazioni non governative e i gestori delle terre per far meglio capire, nelle zone col- pite, la natura e il valore della terra e delle rare risorse idriche, nonché per promuovere uno sfruttamento durevole di queste risorse; d) le Parti dovrebbero prendere pienamente in considerazione la situazione e i bisogni particolari dei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Conven- zione, in particolare di quelli meno progrediti.
Parte seconda Disposizioni generali
Art. 4 Obblighi generali 1. Le Parti adempiono gli obblighi loro imposti dalla presente Convenzione, indivi- dualmente o congiuntamente, mediante accordi bilaterali o multilaterali esistenti o futuri oppure grazie alla combinazione di questi differenti tipi di accordi, secondo
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quanto conviene, ponendo l’accento sulla necessità di coordinare gli sforzi e di mettere a punto una strategia a lungo termine coerente a tutti i livelli.
2. Per raggiungere l’obiettivo della presente Convenzione, le Parti:
a) adottano un approccio integrato vertente sugli aspetti fisici, biologici e socio-economici della desertificazione e della siccità; b) prestano debitamente attenzione, in seno ad organi internazionali e regionali competenti, alla situazione dei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, dal punto di vista degli scambi internazionali, degli accordi di commercializzazione e d’indebitamento, al fine di creare un contesto eco- nomico internazionale propizio, suscettibile di promuovere uno sviluppo sostenibile; c) integrano le strategie d’eliminazione della povertà nell’azione condotta per lottare contro la desertificazione e per attenuare gli effetti della siccità; d) incoraggiano la cooperazione tra i Paesi colpiti, Parti della presente Conven- zione, negli ambiti della protezione dell’ambiente e della conservazione delle risorse in terre e in acqua che hanno un nesso con la desertificazione e la siccità; e) rafforzano la cooperazione subregionale, regionale ed internazionale; f) cooperano in seno ad organizzazioni intergovernative competenti; g) stabiliscono meccanismi istituzionali, se è il caso, tenendo presente la neces- sità di evitare doppioni; e h) promuovono il ricorso a meccanismi e accordi finanziari multilaterali e bilaterali esistenti che mobilitano e devolvono risorse finanziarie importanti ai Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, per aiutarli a lottare contro la desertificazione e ad attenuare gli effetti della siccità. 3. I Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, possono pretendere un aiuto per applicare la Convenzione,
Art. 5 Obblighi dei Paesi Parte colpiti Oltre agli obblighi di cui all’articolo 4, i Paesi Parte colpiti si impegnano a: a) accordare debita priorità alla lotta contro la desertificazione e all’attenua- zione della siccità, e a devolvervi risorse sufficienti in rapporto con la loro situazione e i loro mezzi; b) stabilire strategie e priorità, nell’ambito dei piani o delle politiche di svilup- po sostenibile, per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccità; c) operare per rimuovere le cause profonde della desertificazione e a prestare attenzione particolare ai fattori socio-economici che contribuiscono a tale fenomeno; d) sensibilizzare le popolazioni locali, in particolare le donne e i giovani, e facilitare la loro partecipazione, con l’appoggio delle organizzazioni non
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governative, all’azione condotta per lottare contro la desertificazione e atte- nuare gli effetti della siccità; e e) creare un contesto propizio rafforzando, secondo quanto conviene, la perti- nente legislazione e, qualora non esista, adottando nuove leggi e elaborando nuove politiche a lungo termine e nuovi programmi d’azione.
Art. 6 Obblighi dei Paesi Parte sviluppati Oltre agli obblighi generali loro imposti dall’articolo 4, i Paesi sviluppati Parte s’impegnano a: a) sostenere attivamente, come convenuto, individualmente o congiuntamente, l’azione condotta dai Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Conven- zione, in particolare quelli che si trovano in Africa, e i Paesi meno progredi- ti, per combattere la desertificazione e attenuare gli effetti della siccità; b) fornire risorse finanziarie importanti e altre forme di appoggio per aiutare i Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare quelli d’Africa, ad elaborare e applicare in modo efficace i loro propri piani e strategie a lungo termine per lottare contro la desertificazione e per atte- nuare gli effetti della siccità; c) favorire la mobilizzazione di fondi nuovi e addizionali, in applicazione del paragrafo 2 b) dell’articolo 20; d) incoraggiare la mobilizzazione di fondi provenienti dal settore privato e da altre fonti non governative; e e) favorire e facilitare l’accesso dei Paesi Parte colpiti, in particolare dei Paesi in sviluppo, alla tecnologia, alle conoscenze e alle capacità appropriate.
Art. 7 Priorità all’Africa Nell’ambito dell’attuazione della presente Convenzione, le Parti accordano priorità ai Paesi Parte colpiti dell’Africa, tenuto conto della situazione particolare vigente in questa regione, senza tuttavia trascurare i Paesi in sviluppo colpiti, Parti della pre- sente Convenzione, in altre regioni.
Art. 8 Relazioni con altre convenzioni 1. Le Parti promuovono il coordinamento delle attività svolte in virtù della Conven- zione e, se ne sono Parti, in virtù di altri accordi internazionali pertinenti, segnata- mente la Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e la Convenzione sulla biodiversità, al fine di trarre il miglior profitto dalle attività previste da ogni accordo pur evitando i doppioni. Le Parti incoraggiano l’esecuzione di programmi comuni, in particolare nell’ambito della ricerca, della formazione, del monitoraggio nonché della raccolta e dello scambio d’informazioni, nella misura in cui queste attività possano aiutare a raggiungere gli obiettivi degli accordi in que- stione.
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2. Le disposizioni della presente Convenzione non incidono affatto sui diritti e sugli obblighi di qualsiasi Parte connessi ad un accordo bilaterale, regionale o internazio- nale cui quest’ultima si sia vincolata prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti.
Parte terza Programmi d’azione, cooperazione scientifica e tecnica e misure d’appoggio Sezione 1: Programmi d’azione
Art. 9 Approccio generale 1. Per adempiere gli obblighi loro imposti dall’articolo 5, i Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, e, nell’ambito dell’allegato pertinente concernente l’attuazione a livello regionale o in un altro ambito, qualsiasi altro Paese Parte colpito che abbia informato per scritto il Segretariato permanente della sua inten- zione di elaborare un programma d’azione nazionale elaborano, pubblicano o ese- guono, secondo quanto conviene, programmi d’azione nazionali, servendosi o profittando quanto possibile dei piani e programmi in corso che danno buoni risul- tati, e programmi d’azione subregionali e regionali, per farne l’elemento centrale della strategia di lotta contro la desertificazione e di attenuazione degli effetti della siccità. Questi programmi saranno aggiornati nel quadro di un processo partecipati- vo permanente, tenendo conto degli insegnamenti tratti dall’azione svolta sul terreno nonché dei risultati della ricerca. La preparazione dei programmi nazionali avverrà in stretto coordinamento con gli altri lavori d’elaborazione di politiche nazionali di sviluppo sostenibile.
2. Nell’ambito delle differenti forme di aiuto da loro apportane conformemente
all’articolo 6, i Paesi Parte sviluppati accordano prioritariamente, come convenuto, un appoggio ai programmi d’azione nazionali, subregionali e regionali dei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare di quelli che si trovano in Africa, sia direttamente sia per il tramite d’organizzazioni multilaterali competenti, sia in entrambi i modi simultaneamente.
3. Le Parti promuovono gli organi, fondi e programmi del sistema delle Nazioni
Unite e le altre organizzazioni intergovernative competenti, gli istituti d’insegna- mento, la comunità scientifica e le organizzazioni non governative in grado di cooperare, conformemente al loro mandato e alle loro capacità, a sostenere l’elabo- razione, l’attuazione e il controllo operativo dei programmi d’azione.
Art. 10 Programmi d’azione nazionali 1. I programmi d’azione nazionali hanno lo scopo d’identificare i fattori che contri- buiscono alla desertificazione e i provvedimenti concreti da adottare per lottare contro quest’ultima e per attenuare gli effetti della siccità.
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2. I programmi d’azione nazionali precisano il ruolo che spetta rispettivamente allo Stato, agli enti locali e ai gestori delle terre nonché le risorse disponibili e necessa- rie. Devono inoltre: a) definire strategie a lungo termine per lottare contro la desertificazione e atte- nuare gli effetti della siccità, porre l’accento sull’attuazione ed essere inte- grati alle politiche nazionali di sviluppo sostenibile; b) poter essere modificati in funzione dell’evoluzione della situazione ed essere sufficientemente flessibili a livello locale per adattarsi alle differenti condi- zioni socio-economiche, biologiche e geofisiche; c) prestare attenzione particolare all’applicazione di misure preventive per le terre che non sono ancora degradate o che lo sono soltanto leggermente; d) rafforzare le capacità climatologiche, meteorologiche e idrologiche nazionali e i mezzi per lanciare allarmi precoci di siccità; e) promuovere politiche e rafforzare i quadri istituzionali atti a permettere di sviluppare la cooperazione e il coordinamento, in spirito di compartecipa- zione, tra la comunità dei donatori, i poteri pubblici a tutti i livelli, le popo- lazioni locali e i gruppi comunitari, e facilitare l’accesso delle popolazioni locali all’informazione e alle tecnologie appropriate; f) prevedere la partecipazione effettiva ai livelli locale, nazionale e regionale d’organizzazioni non governative e delle popolazioni locali, e in particolare degli utenti delle risorse, segnatamente i coltivatori e i pastori e le organiz- zazioni che li rappresentano, facendo posto in uguale misura alle donne e agli uomini, alla pianificazione delle politiche, al processo decisionale non- ché all’attuazione e all’esame dei programmi d’azione nazionali; e g) prevedere l’obbligo di fare il punto, ad intervalli regolari, sull’attuazione di tali programmi e presentare relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori.
3. I programmi d’azione nazionali possono prevedere segnatamente tutte o parte
delle misure qui di seguito per prevenire ed attenuare gli effetti della siccità: a) la creazione di sistemi d’allarme precoce, comprese le installazioni locali e nazionali e i sistemi comuni ai livelli subregionale e regionale, nonché mec- canismi per aiutare le persone trasferite per ragioni ecologiche, e/o il loro rafforzamento, secondo quanto conviene; b) il rafforzamento dei dispositivi preventivi e di gestione delle situazioni di siccità, compresi i piani d’intervento urgente ai livelli locale, nazionale, subregionale e regionale, tenendo conto sia delle previsioni climatiche sta- gionali sia delle previsioni annuali; c) l’attuazione e/o il rafforzamento, secondo quanto conviene, di sistemi di sicurezza alimentare, comprese le installazioni di deposito e di commercia- lizzazione, in particolare in zone rurali; d) l’elaborazione di progetti miranti a promuovere nuovi mezzi d’esistenza suscettibili di assicurare redditi nelle zone soggette alla siccità; e
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e) l’elaborazione di programmi d’irrigazione durevoli per le colture e l’alle- vamento. 4. Tenuto conto della situazione di ogni Paese Parte colpito e dei suoi propri biso- gni, i programmi d’azione nazionali prevedono tra l’altro, secondo quanto conviene, provvedimenti in tutti o parte degli ambiti prioritari qui di seguito, che hanno un rapporto con la lotta contro la desertificazione e l’attenuazione degli effetti della siccità nelle zone colpite e concernono le loro popolazioni: promozione di nuovi mezzi d’esistenza e miglioramento del contesto economico nazionale nell’ottica di consolidare i programmi di eliminazione della povertà e di sicurezza alimentare, dinamica demografica, gestione durevole delle risorse naturali, pratiche agricole ecologicamente durevoli, valorizzazione ed utilizzazione efficace di diverse fonti energetiche, quadri istituzionali e giuridici, rafforzamento dei mezzi di valutazione e di monitoraggio, segnatamente con la creazione di servizi idrologici e meteorologici, e rafforzamento delle capacità, educazione e sensibilizzazione del pubblico.
Art. 11 Programmi d’azione subregionali e regionali I Paesi Parte colpiti si consultano e cooperano per elaborare, secondo quanto con- viene, conformemente agli allegati pertinenti concernenti l’attuazione a livello regionale, programmi d’azione subregionali e regionali al fine di armonizzare, completare e rendere più efficaci i programmi nazionali. Le disposizioni dell’arti- colo 10 si applicano mutatis mutandis ai programmi subregionali e regionali. Questa cooperazione può estendersi anche all’applicazione di programmi congiunti stabiliti di comune intesa per la gestione durevole delle risorse naturali transfrontaliere, la collaborazione scientifica e tecnica e il rafforzamento delle istituzioni competenti.
Art. 12 Cooperazione internazionale I Paesi Parte colpiti devono, in collaborazione con le altre Parti e la comunità inter- nazionale, cooperare per promuovere un contesto internazionale favorevole agli scopi dell’attuazione della Convenzione. Tale cooperazione dovrebbe estendersi al trasferimento di tecnologia, nonché alla ricerca-sviluppo scientifico, alla raccolta e alla diffusione d’informazioni e alle risorse finanziarie.
Art. 13 Sostegno all’elaborazione e all’attuazione dei programmi d’azione
1. I provvedimenti destinati a sostenere i programmi d’azione in applicazione
dell’articolo 9 comprendono tra l’altro: a) una cooperazione finanziaria intesa ad assicurare ai programmi d’azione una prevedibilità tale da permettere la necessaria pianificazione a lungo termine; b) l’elaborazione e l’utilizzazione di meccanismi di cooperazione che offrano migliori possibilità di sostegno a livello locale, anche per il tramite di orga- nizzazioni non governative, al fine di favorire la riproduzione, se è il caso, delle attività che hanno avuto successo nell’ambito di programmi pilota;
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c) una maggiore flessibilità nella concezione, nel finanziamento e nell’attua- zione dei progetti, conformemente all’approccio sperimentale, iterativo, che si addice ad un’azione a livello degli enti locali fondata sulla partecipazione; e d) secondo quanto conviene, procedure amministrative e budgettarie atte a rafforzare l’efficacia della cooperazione e dei programmi di sostegno.
2. Tale sostegno ai Paesi Parte in sviluppo è concesso prioritariamente ai Paesi
Parte africani e ai Paesi Parte meno progrediti.
Art. 14 Coordinamento ai livelli dell’elaborazione e dell’attuazione dei programmi d’azione 1. Le Parti collaborano strettamente, direttamente e per il tramite delle organizza- zioni intergovernative competenti, al fine di elaborare e attuare i programmi d’azione. 2. Le Parti stabiliscono, in particolare ai livelli nazionale e locale, meccanismi operativi atti a garantire il migliore coordinamento possibile tra i Paesi Parte svilup- pati, i Paesi Parte in sviluppo e le organizzazioni intergovernative e non governative competenti, al fine di evitare i doppioni, di armonizzare gli interventi e gli approcci e di ottimizzare l’effetto dell’aiuto. Nei Paesi Parte in sviluppo ci si concentrerà prioritariamente a coordinare le attività relative alla cooperazione internazionale al fine di raggiungere il massimo d’efficacia nell’utilizzazione delle risorse, di assicu- rare un aiuto adeguato e di facilitare l’attuazione dei programmi nazionali e il rispetto delle priorità ai sensi della presente Convenzione.
Art. 15 Allegati concernenti l’attuazione a livello regionale Gli elementi da integrarsi nei programmi d’azione sono scelti e adattati in funzione delle caratteristiche socio-economiche, geografiche e climatiche dei Paesi Parte o delle regioni colpite, nonché del loro livello di sviluppo. Direttive per l’elaborazione dei programmi d’azione, che precisano l’orientamento e il contenuto di questi ultimi per le differenti subregioni e regioni, sono formulate negli allegati concernenti l’attuazione a livello regionale.
Sezione 2: Cooperazione scientifica e tecnica
Art. 16 Raccolta, analisi e scambio d’informazioni Le Parti convengono, a seconda delle loro rispettive capacità, di integrare e coordi- nare la raccolta, l’analisi e lo scambio di dati e d’informazioni pertinenti concernenti periodi di breve e di lunga durata per garantire il monitoraggio del degrado delle terre nelle zone colpite e per meglio comprendere e valutare i fenomeni e gli effetti della siccità e della desertificazione. Ciò contribuirebbe segnatamente alla creazione di un sistema d’allarme precoce e di pianificazione preventiva per i periodi di varia- zioni climatiche sfavorevoli in una forma suscettibile di applicazione pratica per gli
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utenti a tutti i livelli, segnatamente da parte delle popolazioni locali. A tal fine, le Parti, secondo quanto conviene: a) facilitano e consolidano il funzionamento della rete mondiale d’istituzioni e d’installazioni per la raccolta, l’analisi e lo scambio d’informazioni nonché il monitoraggio a tutti i livelli, considerato che la suddetta rete deve: i) cercare di utilizzare norme e sistemi compatibili, ii) includere i dati e le stazioni appropriate, comprese quelle nelle zone remote, iii) utilizzare e diffondere le tecnologie moderne di raccolta, trasmissione e valutazione dei dati sul degrado delle terre, e iv) consolidare i legami tra i centri di dati e d’informazione nazionali, subregionali e regionali e le fonti d’informazione mondiali; b) si assicurano che le attività di raccolta, analisi e scambio d’informazioni rispondono ai bisogni degli enti locali e a quelli delle istanze decisionali, nell’intento di risolvere problemi specifici, e provvedono affinché gli enti locali vi partecipino; c) sostengono e sviluppano i programmi e progetti bilaterali e multilaterali intesi a definire, attuare, valutare e finanziare la raccolta, l’analisi e lo scam- bio di dati e d’informazioni, comprese tra l’altro serie integrate d’indicatori fisici, biologici, sociali ed economici; d) traggono pienamente profitto dalle capacità delle organizzazioni intergover- native e non governative competenti, in particolare per diffondere le infor- mazioni e i risultati di esperienze pertinenti presso gruppi di destinatari nelle differenti regioni; e) prestano debita importanza alla raccolta, all’analisi e allo scambio di dati socio-economici, nonché alla loro integrazione ai dati fisici e biologici; f) scambiano e comunicano apertamente e tempestivamente la totalità delle informazioni che emanano da tutte le fonti pubbliche che concernono la lotta contro la desertificazione e l’attenuazione degli effetti della siccità; e g) fatte salve le disposizioni delle loro legislazioni e/o delle loro politiche nazionali, scambiano informazioni sulle conoscenze tradizionali e locali provvedendo ad assicurare debitamente la protezione e facendo profittare in modo adeguato la popolazione locale interessata dei vantaggi che ne risulta- no, in modo equo e secondo modalità stabilite di comune intesa.
Art. 17 Ricerca-sviluppo
1. Le Parti s’impegnano, a seconda delle loro rispettive capacità, a favorire la
cooperazione tecnica e scientifica negli ambiti della lotta contro la desertificazione e dell’attenuazione degli effetti della siccità per il tramite delle istituzioni competenti ai livelli nazionale, subregionale, regionale e internazionale. A tal fine sostengono le attività di ricerca che: a) aiutano a meglio capire i processi che conducono alla desertificazione e alla siccità nonché l’impatto e il ruolo rispettivo dei fattori naturali e umani che
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ne sono all’origine, al fine di lottare contro la desertificazione e di attenuare gli effetti della siccità e di giungere ad una migliore produttività nonché ad un’utilizzazione e ad una gestione durevoli delle risorse; b) corrispondono a obiettivi ben definiti, intesi a soddisfare i bisogni specifici delle popolazioni locali, e permettono di trovare e di applicare soluzioni tali da migliorare le condizioni di vita delle popolazioni delle zone colpite; c) salvaguardano, integrano e valorizzano le conoscenze, capacità operative e pratiche locali e tradizionali e ne confermano la validità garantendo, con- formemente alla loro legislazione e/o alle loro politiche nazionali rispettive, che i detentori di tali conoscenze traggono direttamente profitto, in modo equo e secondo modalità stabilite di comune intesa, da qualsiasi sfrutta- mento commerciale che ne fosse fatto o da qualsiasi progresso tecnologico che ne derivasse; d) sviluppano e consolidano le capacità di ricerca nazionali, subregionali e regionali nei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione» particolarmente in Africa, compreso lo sviluppo delle competenze locali e il rafforzamento delle capacità appropriate, soprattutto nei Paesi in cui l’infrastruttura della ricerca è debole, prestando particolare attenzione alla ricerca socio-economica pluridisciplinare e partecipativa; e) tengono conto, se è il caso, dei rapporti tra la povertà, le migrazioni dovute a fattori ecologici e la desertificazione; f) favoriscono l’attuazione di programmi di ricerca svolti congiuntamente da organismi di ricerca nazionali, subregionali, regionali ed internazionali sia nel settore pubblico che nel settore privato, per stabilire, grazie alla parteci- pazione effettiva delle popolazioni e degli enti locali, migliori tecnologie, poco costose ed accessibili ai fini di uno sviluppo sostenibile; e g) permettono di accrescere le risorse idriche disponibili nelle zone colpite, per il tramite segnatamente della provocazione artificiale della pioggia. 2. Le priorità in materia di ricerca per le differenti regioni e subregioni, che variano in funzione della situazione locale, dovrebbero essere indicate nei programmi d’azione. La Conferenza delle Parti riesamina periodicamente tali priorità, fondan- dosi sui pareri del Comitato della scienza e della tecnologia.
Art. 18 Trasferimento, acquisizione, adattamento e approntamento di tecnologie
1. Le Parti s’impegnano, come hanno convenuto di comune intesa e conformemente
alla loro legislazione e/o alle loro politiche nazionali, a promuovere, finanziare e/o facilitare il finanziamento del trasferimento, dell’acquisizione, dell’adattamento e dell’approntamento di tecnologie ecologicamente razionali, economicamente soste- nibili e socialmente accettabili per lottare contro la desertificazione e/o attenuare gli effetti della siccità, al fine di contribuire all’instaurazione di uno sviluppo sosteni- bile nelle zone colpite. Tale cooperazione è condotta a livello bilaterale o multilate- rale, secondo quanto conviene, e in modo che le Parti traggano pienamente profitto
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dalle capacità delle organizzazioni intergovernative e non governative. In particolare le Parti: a) utilizzano pienamente i sistemi e i centri d’informazione appropriati esistenti ai livelli nazionale, subregionale, regionale ed internazionale per la diffusio- ne d’informazioni sulle tecnologie disponibili, le loro fonti, i rischi che pre- sentano per l’ambiente e le condizioni generali nelle quali possono essere acquisite; b) facilitano l’accesso, in particolare dei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, a condizioni favorevoli, segnatamente a condizioni concessionali preferenziali, come hanno convenuto di comune intesa, tenen- do conto della necessità di tutelare i diritti di proprietà intellettuale, alle tec- nologie che meglio si prestano ad un’applicazione pratica corrispondente ai bisogni specifici delle popolazioni locali, prestando attenzione particolare alle ripercussioni sociali, culturali ed economiche di tali tecnologie e al loro impatto sull’ambiente; c) facilitano la cooperazione tecnologica tra i Paesi Parte colpiti grazie ad un’assistenza finanziaria o ad altri mezzi appropriati; d) estendono la cooperazione tecnologica con i Paesi in sviluppo colpiti che sono Parti della presente Convenzione, compresa, se è il caso, la coopera- zione sotto forma di imprese in comune, segnatamente nei settori che contri- buiscono ad offrire nuovi mezzi d’esistenza; e e) prendono debite disposizioni per instaurare sui mercati nazionali condizioni e provvedimenti d’incentivazione, fiscali o di altra natura, tali da favorire l’approntamento, il trasferimento, l’acquisizione e l’adattamento di tecnolo- gie, conoscenze, capacità operative e pratiche appropriate, comprese le disposizioni per garantire una protezione adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, 2. Le Parti, a seconda delle loro rispettive capacità e conformemente alle loro legi- slazioni e/o alle loro politiche nazionali, proteggono, si adoperano per promuovere e utilizzano in particolare le tecnologie, conoscenze, capacità operative e pratiche tradizionali e locali. A tal fine si impegnano a: a) repertoriare tali tecnologie, conoscenze, capacità operative e pratiche nonché le loro utilizzazioni potenziali, con la partecipazione delle popolazioni loca- li, e diffondere le informazioni corrispondenti, secondo quanto conviene,
cooperando con le organizzazioni intergovernative e non governative com- petenti; b) assicurare che tali tecnologie, conoscenze, capacità operative e pratiche sia- no adeguatamente protette e che le popolazioni locali profittino direttamen- te, in modo equo e come convenuto di comune intesa, di qualsiasi sfrutta- mento commerciale che ne fosse fatto o di qualsiasi sviluppo tecnologico che ne derivasse; c) incoraggiare e sostenere attivamente il miglioramento e la diffusione di tali tecnologie, conoscenze, capacità operative e pratiche o l’approntamento, a partire da queste ultime, di nuove tecnologie;
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d) facilitare, secondo quanto conviene, l’adattamento di tali tecnologie, cono- scenze, capacità operative e pratiche, in modo che possano essere largamente utilizzate, ed integrarle, ove occorra, alle tecnologie moderne.
Sezione 3: Misure di sostegno
Art. 19 Rafforzamento delle capacità, educazione e sensibilizzazione del pubblico 1. Le Parti riconoscono l’importanza del rafforzamento delle capacità – ovverosia del rafforzamento delle istituzioni, della formazione e dello sviluppo delle attitudini locali e nazionali pertinenti – per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccità. Si adoperano per promuovere, secondo quanto conviene, il rafforzamento delle capacità: a) grazie a una piena partecipazione della popolazione locale a tutti i livelli, in particolare a livello locale, specialmente delle donne e dei giovani, con la cooperazione di organizzazioni non governative e locali; b) rafforzando le capacità di formazione e di ricerca a livello nazionale nel campo della desertificazione e della siccità; c) creando servizi di sostegno a di volgarizzazione, e/o rafforzandoli, per una diffusione più efficace delle tecnologie e dei metodi pertinenti, istruendo volgarizzatori e membri delle organizzazioni rurali ai metodi partecipativi della conservazione e dell’utilizzazione durevole delle risorse naturali; d) incoraggiando l’utilizzazione e la diffusione delle conoscenze, capacità ope- rative e pratiche delle popolazioni locali nell’ambito dei programmi di cooperazione tecnica, ogni volta ciò sia possibile; e) adattando se necessario le tecnologie ecologicamente razionali e i metodi tradizionali d’agricoltura e di pastorizia pertinenti alle condizioni socioeco nomiche moderne; f) fornendo un’istruzione appropriata relativa all’utilizzazione delle fonti ener- getiche sostitutive, in particolare delle fonti energetiche rinnovabili, e for- nendo debite tecnologie al fine, segnatamente, di ridurre la dipendenza nei riguardi della legna da ardere; g) grazie alla cooperazione, come hanno convenuto di comune intesa, in vista di rafforzare la capacità dei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, di stabilire ed eseguire programmi nell’ambito della raccolta, dell’analisi e dello scambio d’informazioni, in applicazione dell’articolo 16; h) grazie a formule innovatrici destinate a promuovere nuovi mezzi d’esistenza, compresa l’istruzione per acquisire nuove qualifiche; i) formando persone capaci di decidere e di gestire nonché personale incaricato della raccolta e dell’analisi di dati, della diffusione e dell’impiego delle
informazioni concernenti la siccità fornite dai sistemi di allarme precoce, e della produzione alimentare;
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j) grazie ad un migliore funzionamento delle istituzioni e dei quadri giuridici nazionali esistenti e, se necessario, grazie alla creazione di nuove istituzioni e di nuovi quadri nonché al rafforzamento della pianificazione delle strategie e della gestione; e k) mediante programmi di scambio di personale destinati a rafforzare le capa- cità nei Paesi Parte colpiti grazie ad un processo interattivo di apprendi- mento e di studio a lungo termine.
2. I Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, effettuano, in
cooperazione con le altre Parti e le organizzazioni intergovernative e non governati- ve competenti, secondo quanto conviene, un esame pluridisciplinare delle capacità e installazioni disponibili a livello locale e nazionale, e delle possibilità di rafforzarle. 3. Le Parti cooperano tra loro e per il tramite delle organizzazioni intergovernative competenti, nonché con organizzazioni non governative, per intraprendere e soste- nere programmi di sensibilizzazione e d’educazione del pubblico nei Paesi Parte colpiti e, se è il caso, nei Paesi Parte non colpiti ai fine di far meglio capire quali sono le cause e gli effetti della desertificazione e della siccità e quanto sia impor- tante raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione. A tal fine esse: a) organizzano campagne di sensibilizzazione destinate al grande pubblico; b) si adoperano per promuovere in modo permanente l’accesso del pubblico alle informazioni pertinenti, nonché un’ampia partecipazione di quest’ultimo alle attività educative e di sensibilizzazione; c) promuovono la creazione di associazioni che contribuiscono a sensibilizzare il pubblico; d) approntano e scambiano materiale educativo e di sensibilizzazione del pub- blico, possibilmente nelle lingue locali, scambiano e distaccano esperti per istruire il personale dei Paesi in sviluppo colpiti, Parli della presente Con- venzione, all’attuazione di programmi educativi e di sensibilizzazione, e traggono pienamente profitto dal materiale educativo disponibile negli orga- nismi internazionali competenti; e) valutano i bisogni in materia di educazione nelle zone colpite, elaborano programmi scolastici appropriati e sviluppano a seconda dei bisogni pro- grammi educativi e d’alfabetizzazione degli adulti e le possibilità offerte a ciascuno, in particolare alle ragazze e alle donne, per identificare, conservare nonché utilizzare e gestire durevolmente le risorse naturali delle zone colpi- te; e f) elaborano programmi partecipativi pluridisciplinari che integrano la sensibi- lizzazione ai problemi di desertificazione e di siccità nei sistemi d’educa- zione e nei programmi d’insegnamento extrascolastici, d’istruzione degli adulti, di tele-insegnamento e di insegnamento pratico.
4. La Conferenza delle Parti costituisce e/o rafforza reti di centri regionali
d’educazione e di formazione per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccità. Queste reti sono coordinate da un’istituzione creata o designata a questo effetto al fine di istruire il personale scientifico, tecnico e di gestione e di rafforzare le istituzioni incaricate dell’educazione e dell’istruzione nei Paesi Parte
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colpiti, ove occorra, per l’armonizzazione dei programmi e l’organizzazione di scambi di esperienze tra tali istituzioni. Queste reti cooperano strettamente con le organizzazioni intergovernative e non governative competenti, per evitare doppioni.
Art. 20 Risorse finanziarie
1. Vista l’importanza fondamentale dei mezzi di finanziamento per raggiungere
l’obiettivo della Convenzione, le Parti non lesineranno alcuno sforzo, nella misura delle loro capacità, per fare in modo che risorse finanziarie adeguate siano stanziate in favore di programmi di lotta contro la desertificazione e d’attenuazione degli effetti della siccità. 2. A tal fine, i Paesi Parte sviluppati, pur conferendo priorità ai Paesi africani colpi- ti, Parti della presente Convenzione, e senza trascurare neppure i Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in altre regioni, conformemente all’arti- colo 7, s’impegnano a: a) mobilizzare importanti risorse finanziarie, anche sotto forma di doni e pre- stiti a condizioni concessionali, per sostenere l’attuazione di programmi destinati a lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della sic- cità; b) promuovere la mobilizzazione di risorse finanziarie adeguate, prevedibili e a tempo debito, compresi nuovi fondi e fondi addizionali forniti dal Fondo mondiale per l’ambiente per finanziare i costi supplementari convenuti delle attività inerenti alla desertificazione e attinenti ai suoi quattro principali ambiti d’azione, conformemente alle disposizioni pertinenti dello strumento istitutivo di detto Fondo; c) facilitare grazie alla cooperazione internazionale il trasferimento di tecnolo- gia, di conoscenze e di capacità operative; e d) studiare, in cooperazione con i Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, metodi innovatori e possibili incitivazioni per mobilizzare e convogliare risorse, comprese quelle di fondazioni, organizzazioni non governative e altri enti del settore privato, in particolare le conversioni di crediti e di altri mezzi innovatori che permettano di accrescere il finanzia- mento riducendo l’onere del debito esterno dei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare di quelli che si trovano in Africa. 3. I Paesi in sviluppo colpiti. Parti della presente Convenzione, tenuto conto dei loro mezzi, s’impegnano a mobilizzare risorse finanziarie adeguate per attuare i loro programmi d’azione nazionali.
4. Quando mobilizzano risorse finanziarie, le Parti si adoperano per utilizzare
pienamente e per continuare a migliorare qualitativamente tutti i meccanismi e le fonti di finanziamento nazionali, bilaterali e multilaterali ricorrendo a consorzi, programmi comuni e a finanziamenti paralleli, e ricercano la partecipazione dei meccanismi e fonti di finanziamento del settore privato, segnatamente quelli delle organizzazioni non governative. A tal fine le Parti utilizzano pienamente i meccani- smi operativi stabiliti in applicazione dell’articolo 14.
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5. Al fine di mobilizzare le risorse finanziarie di cui i Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, hanno bisogno per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccità, le Parti: a) razionalizzano e rafforzano la gestione delle risorse già stanziate per la lotta contro la desertificazione e per l’attenuazione degli effetti della siccità uti- lizzandole in modo più efficace ed efficiente, valutando il loro successo e i loro fallimenti, eliminando gli ostacoli al loro impiego efficace e, laddove è necessario, riorientando i programmi alla luce dell’approccio integrato a lungo termine adottato in virtù della presente Convenzione; b) prestano debita priorità e attenzione, in seno agli organi dirigenti delle isti- tuzioni finanziarie, dispositivi e fondi multilaterali, comprese le banche e i fondi regionali di sviluppo, al sostegno ai Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare quelli che si trovano in Africa, per attività che fanno progredire l’attuazione della Convenzione, segnata- mente programmi d’azione da essi intrapresi nel quadro degli allegati con- cernenti l’attuazione a livello regionale; e c) esaminano i mezzi mediante i quali la cooperazione regionale e subregionale può essere rafforzata per sostenere gli sforzi profusi a livello nazionale. 6. Le altre Parti sono incoraggiate a fornire, a titolo volontario, le conoscenze, le capacità operative e le tecniche concernenti la desertificazione e/o risorse finanziarie ai Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione.
7. Nell’adempiere gli obblighi che spettano loro a norma della Convenzione, com-
presi in particolare quelli che si riferiscono alle risorse finanziarie e al trasferimento di tecnologia, i Paesi Parte sviluppati aiuteranno in modo significativo i Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, particolarmente quelli d’Africa, ad adempiere pienamente i loro obblighi secondo la Convenzione. Nell’adempiere i loro obblighi, i Paesi Parte sviluppati dovrebbero tenere pienamente conto del fatto che lo sviluppo economico e sociale e l’eliminazione della povertà sono le prime priorità dei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, particolar- mente quelli d’Africa.
Arti. 21 Meccanismi finanziari 1. La Conferenza delle Parti favorisce la disponibilità di meccanismi finanziari ed incoraggia tali meccanismi ad adoperarsi per provvedere affinché i Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare quelli che si trovano in Africa, dispongano di un massimo di fondi per attuare la Convenzione. A tal fine la Conferenza delle Parti prevede tra l’altro, in vista della loro adozione, metodi e politiche per: a) facilitare la messa a disposizione dei fondi necessari ai livelli nazionale, subregionale, regionale o mondiale per le attività svolte conformemente alle disposizioni pertinenti della Convenzione; b) favorire gli approcci, meccanismi e accordi fondati su diverse fonti di finan- ziamento nonché la loro valutazione, conformemente all’articolo 20;
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c) fornire regolarmente alle Parti interessate e alle organizzazioni intergover- native e non governative competenti, al fine di facilitare il coordinamento tra loro, informazioni sulle fonti di finanziamento disponibili e sui modi di finanziamento; d) facilitare, secondo quanto conviene, la creazione di meccanismi, quali fondi nazionali relativi alla desertificazione, compresi quelli che fanno ricorso alla partecipazione di organizzazioni non governative, per convogliare rapida- mente ed in modo efficace le risorse finanziarie a livello locale nei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione; e e) rafforzare i fondi e i meccanismi finanziari esistenti ai livelli subregionale e regionale, in particolare in Africa, per sostenere più efficacemente l’attua- zione della Convenzione. 2. La Conferenza delle Parti incoraggia pure l’apporto, per il tramite dei diversi meccanismi del sistema delle Nazioni Unite e delle istituzioni finanziarie multilate- rali, di un sostegno ai livelli nazionale, subregionale e regionale per le attività che permettono ai Paesi Parte in sviluppo di assolvere gli obblighi che spettano loro in virtù della Convenzione. 3. I Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, utilizzano e, qualora necessario, stabiliscono e/o rafforzano meccanismi nazionali di coordinamento integrati nei programmi nazionali di sviluppo e in grado di assicurare l’utilizzazione razionale di tutte le risorse finanziarie disponibili. Fanno pure capo a processi fon- dati sulla partecipazione, che ricorrono ad organizzazioni non governative, ai gruppi locali e al settore privato, per trovare fondi, per elaborare e attuare programmi ed assicurare ai gruppi a livello locale l’accesso ai finanziamenti. Queste azioni posso- no esser perfezionate mediante un coordinamento migliore e una programmazione flessibile da parte di coloro che forniscono un aiuto. 4. Per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei meccanismi finanziari esistenti, un meccanismo mondiale incaricato di incoraggiare le azioni che permettono di mobi- lizzare e convogliare, a profitto dei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, risorse finanziarie importanti, segnatamente per il trasferimento di tecnologia sotto forma di doni e/o a condizioni di favore o ad altre condizioni, è
istituito dalla presente Convenzione. Questo Meccanismo mondiale funziona sotto l’autorità e la condotta della Conferenza delle Parti ed è responsabile nei suoi con- fronti.
5. La Conferenza delle Parti designa, in occasione della sua prima sessione,
un’organizzazione per insediarvi il Meccanismo mondiale. La Conferenza delle Parti e l’organizzazione designata convengono delle modalità relative a tale Meccanismo mondiale per provvedere segnatamente affinché esso; a) identifichi i programmi di cooperazione bilaterali e multilaterali pertinenti che sono disponibili per attuare la Convenzione e ne allestisca l’inventario; b) fornisca, alle Parti che ne fanno richiesta, pareri sui metodi innovatori di finanziamento e le fonti d’assistenza finanziaria, nonché sul miglioramento del coordinamento delle attività di cooperazione a livello nazionale;
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c) fornisca alle Parti interessate e alle organizzazioni intergovernative e non governative competenti informazioni sulle fonti di finanziamento disponibili e sui modi di finanziamento al fine di facilitare il coordinamento tra di loro; e d) presenti una relazione alla Conferenza delle Parti concernente le sue attività a partire dalla seconda sessione ordinaria di quest’ultima. 6. In occasione della sua prima sessione, la Conferenza delle Parti adotta, unita- mente all’organizzazione che ha identificato per insediarvi il Meccanismo mondiale, disposizioni adeguate per le operazioni amministrative di quest’ultimo, facendo capo nella misura del possibile alle risorse budgettarie ed umane esistenti. 7. La Conferenza delle Parti esamina, in occasione della sua terza sessione ordina- ria, le politiche, le modalità di funzionamento e le attività del Meccanismo mondiale che è responsabile nei suoi confronti in virtù del paragrafo 4, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 7. In base a tale esame essa prevede ed adotta le misure adeguate.
Parte quarta Istituzioni
Art. 22 Conferenza delle Parti
1. È istituita una Conferenza delle Parti.
2. La Conferenza delle Parti è l’organo supremo della Convenzione. Nei limiti del suo mandato adotta le decisioni necessarie per promuoverne l’attuazione effettiva. In particolare essa: a) fa regolarmente il punto sull’attuazione della Convenzione e sul funziona- mento degli accordi istituzionali alla luce dell’esperienza acquisita ai livelli nazionale, subregionale, regionale e internazionale e tenendo conto dell’evo- luzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche; b) s’adopera per promuovere e facilita lo scambio d’informazioni sulle misure adottate dalle Parti, e stabilisce il modo di presentazione delle informazioni da sottoporre in virtù dell’articolo 26, stabilisce lo scadenzario secondo il quale queste devono essere comunicate, esamina i rapporti e formula racco- mandazioni in merito; c) crea gli organi sussidiari considerati necessari ai fini dell’attuazione della Convenzione; d) esamina i rapporti che le sono sottoposti dagli organi sussidiari, ai quali essa impartisce direttive; e) stabilisce ed adotta, in via consensuale, il suo regolamento interno e le nor- me di gestione finanziaria nonché quelli dei suoi organi sussidiari; f) adotta gli emendamenti alla Convenzione in virtù degli articoli 30 e 31;
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g) approva il suo programma d’attività e il suo preventivo, compresi quelli dei suoi organi sussidiari, ed adotta le misure necessarie per il loro finanzia- mento; h) sollecita, secondo quanto conviene, il concorso degli organi e degli organi- smi competenti, siano essi nazionali, internazionali, intergovernativi o non governativi ed utilizza i loro servizi e le informazioni che forniscono; i) s’adopera per promuovere connessioni con le altre convenzioni pertinenti e a consolidarle, pur evitando i doppioni; e j) esercita le altre funzioni che possono essere necessarie per raggiungere l’obiettivo della Convenzione. 3. In occasione della sua prima sessione, la Conferenza delle Parti adotta, in via consensuale, il suo regolamento interno che definisce le procedure decisionali appli- cabili alle questioni per le quali la Convenzione non ne ha previste. Per l’adozione di determinate decisioni possono essere richieste maggioranze particolari.
4. La prima sessione della Conferenza delle Parti è convocata dal Segretariato
provvisorio di cui all’articolo 35 e si tiene al più tardi entro un anno dopo l’entrata in vigore della Convenzione. Sempre che la Conferenza delle Parti non decida altrimenti, la seconda, la terza e quarta sessione ordinaria si terranno annualmente, e le sessioni ordinarie ulteriori ogni due anni. 5. La Conferenza delle Parti si riunisce in sessione straordinaria in qualsiasi altro momento se decide in tal senso nel corso di una sessione ordinaria o se una Parte lo chiede per scritto, a condizione che tale domanda goda del sostegno di almeno un terzo delle Parti, nei tre mesi che seguono la sua comunicazione alle Parti da parte del Segretariato permanente. 6. Ad ogni sessione ordinaria la Conferenza delle Parti elegge un Ufficio. La strut- tura e le funzioni dell’Ufficio sono definite nel regolamento interno. Per designare l’Ufficio occorre tener debitamente conto della necessità di garantire una ripartizio- ne geografica equa ed una rappresentanza adeguata dei Paesi Parte colpiti, in parti- colare di quelli che si trovano in Africa. 7. L’Organizzazione delle Nazioni Unite e le istituzioni specializzate delle Nazioni Unite nonché qualsiasi altro Stato membro di una di queste organizzazioni o dotato dello statuto di osservatore presso una di queste organizzazioni, che non è Parte della Convenzione, possono essere rappresentati alle sessioni della Conferenza delle Parti a titolo d’osservatori. Qualsiasi organo o organismo, nazionale o internaziona- le, governativo o non governativo, che è competente negli ambiti interessati dalla Convenzione e che ha comunicato al Segretariato permanente che desidera essere rappresentato ad una sessione della Conferenza delle Parti a titolo d’osservatore può esservi ammesso a tal titolo, sempreché un terzo almeno delle Parti presenti non sollevi obiezione. L’ammissione e la partecipazione di osservatori sono disciplinate dal regolamento interno adottato dalla Conferenza delle Parti. 8. La Conferenza delle Parti può domandare alle organizzazioni nazionali e inter- nazionali competenti che dispongono di conoscenze specializzate pertinenti di fornirle informazioni concernenti la lettera g) dell’articolo 16, il paragrafo 1 lette- ra c) dell’articolo 17 e il paragrafo 2 lettera b) dell’articolo 18.
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Art. 23 Segretariato permanente
1. È istituito un Segretariato permanente.
2. Le funzioni del Segretariato permanente sono le seguenti:
a) organizzare le sessioni della Conferenza delle Parti e dei suoi organi sussi- diari istituiti in virtù della Convenzione e fornir loro i servizi voluti; b) compilare e trasmettere i rapporti che riceve; c) facilitare, se lo domandano, la concessione di un aiuto ai Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare a quelli che si trova- no in Africa, al fine della compilazione e della comunicazione delle infor- mazioni richieste in virtù della Convenzione; d) coordinare le sue attività con quelle dei segretariati degli altri organismi e convenzioni internazionali pertinenti; e) concludere, secondo le direttive della Conferenza delle Parti, gli accordi amministrativi e contrattuali che possono essere necessari per permettergli di adempiere efficacemente le sue funzioni; f) stabilire rapporti nei quali renda conto del modo in cui adempiere le funzio- ni che gli sono assegnate dalla presente Convenzione e presentarli alla Con- ferenza delle Parti; e g) svolgere le altre funzioni di segretariato che la Conferenza delle Parti può assegnargli.
3. In occasione della sua prima sessione, la Conferenza delle Parti designa un
Segretariato permanente e prende le disposizioni per assicurarne il funzionamento.
Art. 24 Comitato della scienza e della tecnologia 1. È istituito un Comitato della scienza e della tecnologia quale organo sussidiario della Conferenza delle Parti al fine di fornire a quest’ultima informazioni e pareri sulle questioni tecnologiche relative alla lotta contro la desertificazione e l’attenua- zione degli effetti della siccità. Il Comitato si riunisce in occasione delle sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti. È un organo pluridisciplinare aperto alla partecipazione di tutte le Parti. È composto di rappresentanti dei governi che fanno autorità nel loro ambito di competenza. La Conferenza delle Parti stabilisce il man- dato del Comitato in occasione della sua prima sessione. 2. La Conferenza delle Parti allestisce e tiene aggiornato uno schedario di esperti indipendenti in possesso di conoscenze specializzate e di un’esperienza negli ambiti interessati. Tale schedario è allestito a partire dalle candidature presentate per scrit- to dalle Parti, tenuto conto della necessità di un approccio pluridisciplinare e di un’ampia rappresentanza geografica. 3. La Conferenza delle Parti può, a seconda dei bisogni, nominare gruppi speciali per fornire informazioni e pareri, per il tramite del Comitato, su questioni particolari concernenti lo stato delle conoscenze negli ambiti della scienza e della tecnologia che hanno un nesso con la lotta contro la desertificazione e con l’attenuazione degli effetti della siccità. Questi gruppi sono composti di esperti scelti tra coloro il cui
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nome figura nello schedario, tenuto conto della necessità di un approccio pluridisci- plinare e di un’ampia rappresentanza geografica. Questi esperti hanno una forma- zione scientifica ed un’esperienza pratica e saranno nominati dalla Conferenza delle Parti su raccomandazione del Comitato. La Conferenza delle Parti stabilisce il mandato e le modalità di funzionamento di tali gruppi.
Art. 25 Costituzione di una rete d’istituzioni, d’organismi e di organi esistenti 1. Il Comitato della scienza e della tecnologia prende, sotto il controllo della Confe- renza delle Parti, disposizioni affinché sia effettuato un censimento e una valutazio- ne delle reti, istituzioni, organismi e organi esistenti, disposti a costituire le unità di una rete. Tale rete concorre all’attuazione della Convenzione. 2. In funzione dei risultati dei lavori di censimento e di valutazione di cui al para- grafo 1, il Comitato della scienza e della tecnologia formula raccomandazioni alla Conferenza delle Parti concernenti i mezzi per facilitare e consolidare l’associazione delle unità in rete, segnatamente ai livelli locale e nazionale, per l’esecuzione dei compiti menzionati agli articoli 16–19.
3. Tenuto conto di queste raccomandazioni, la Conferenza delle Parti:
a) determina quali sono le unità nazionali, subregionali, regionali ed interna- zionali che meglio si prestano ad una associazione in rete e formula racco- mandazioni concernenti la procedura e lo scadenzario delle operazioni; b) determina quali sono le unità meglio situate per facilitare e consolidare la costituzione di tali reti a tutti i livelli.
Parte quinta Procedure
Art. 26 Comunicazione d’informazioni 1. Ogni Parte comunica alla Conferenza delle Parti, per il tramite del Segretariato permanente, affinché siano esaminate nelle sessioni ordinarie, relazioni sulle misure che ha adottato per l’attuazione della Convenzione. La Conferenza delle Parti stabi- lisce lo scadenzario secondo il quale tali relazioni devono essere sottoposte e ne stabilisce la presentazione. 2. I Paesi Parte colpiti forniscono una descrizione delle strategie che hanno elabo- rato in virtù dell’articolo 5 della Convenzione e comunicano qualsiasi informazione pertinente concernente la loro attuazione. 3. I Paesi Parte colpiti che attuano programmi d’azione in virtù degli articoli 9–15 forniscono una descrizione dettagliata di tali programmi nonché della loro attua- zione.
4. Qualsiasi gruppo di Paesi Parte colpiti può presentare una comunicazione con-
giunta sulle misure adottate ai livelli subregionale e/o regionale nell’ambito dei programmi d’azione,
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5. I Paesi Parte sviluppati rendono conto delle misure che hanno adottato per aiuta- re all’elaborazione e all’attuazione dei programmi d’azione, e forniscono segnata- mente informazioni sulle risorse finanziarie che hanno fornito, o che forniscono, a norma della Convenzione.
6. Le informazioni comunicate in virtù dei paragrafi 1–4 sono trasmesse quanto
prima dal Segretariato permanente alla Conferenza delle Parti e a tutti gli organi sussidiari competenti.
7. La Conferenza delle Parti facilita la fornitura, se lo domandano, ai Paesi in
sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare in Africa, di un sostegno tecnico e finanziario per compilare e comunicare le informazioni di cui al presente articolo nonché per determinare i bisogni tecnici e finanziari connessi ai programmi d’azione.
Art. 27 Misure da adottare per disciplinare le questioni concernenti l’attuazione della Convenzione La Conferenza delle Parti esamina e adotta procedure e meccanismi istituzionali per risolvere le questioni che possono porsi in merito all’attuazione della Convenzione.
Art. 28 Composizione delle controversie 1. Le Parti compongono mediante negoziazione o con qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra di esse in merito all’interpretazione o all’attuazione della Convenzione. 2. Quando ratifica, accetta o approva la Convenzione o vi aderisce oppure in qual- siasi altro momento successivo, qualsiasi Parte che non sia un’organizzazione d’integrazione economica regionale può dichiarare, in uno strumento scritto sotto- posto al depositario, che per qualsiasi controversia concernente l’interpretazione o l’attuazione della Convenzione essa riconosce come vincolanti, nelle sue relazioni con qualsiasi Parte che accetti il medesimo obbligo, uno od entrambi i mezzi di composizione delle controversie qui di seguito: a) l’arbitrato conformemente alla procedura adottata, non appena possibile, dalla Conferenza delle Parti, in un allegato; b) il deferimento della controversia alla Corte internazionale di Giustizia.
3. Qualsiasi organizzazione d’integrazione economica regionale Parte della Con-
venzione può fare una dichiarazione analoga concernente l’arbitrato, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2 lettera a). 4. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo 2 resta in vigore fino alla scadenza del termine stipulato in questa dichiarazione o fino alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dal deposito, presso il depositario, della notifica scritta della sua revoca. 5. La scadenza di una dichiarazione, la notifica della revoca di una dichiarazione o il deposito di una nuova dichiarazione non incide affatto sulla procedura in corso dinanzi al tribunale arbitrale o dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, a meno che le Parti della controversia non convengano altrimenti.
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6. Se le Parti in causa non hanno accettato la medesima procedura o non hanno
accettato alcuna delle procedure di cui al paragrafo 2 e non hanno potuto comporre la toro controversia nei 12 mesi che seguono la notifica ad opera di una Parte ad un’altra Parte dell’esistenza di una controversia tra loro, tale controversia è sottopo- sta a conciliazione, su domanda di una qualsiasi delle Parti in causa, conformemente alla procedura adottata, non appena possibile, dalla Conferenza delle Parti, in un allegato.
Art. 29 Statuto degli allegati 1. Gli allegati sono parte integrante della Convenzione e, salvo esplicite disposizio- ni contrarie, qualsiasi riferimento alla presente Convenzione rinvia ugualmente ai suoi allegati. 2. Le Parti interpretano le disposizioni degli allegati in modo conforme ai diritti e agli obblighi loro imposti in virtù degli articoli della presente Convenzione.
Art. 30 Emendamenti alla Convenzione
1. Qualsiasi Parte può proporre emendamenti alla Convenzione.
2. Gli emendamenti alla Convenzione sono adottati in una sessione ordinaria della Conferenza delle Parti. Il Segretariato permanente comunica alle Parti il testo di qualsiasi proposta d’emendamento almeno sei mesi prima della riunione in cui l’emendamento è proposto per l’adozione. Il Segretariato permanente comunica ugualmente le proposte d’emendamento ai firmatari della Convenzione. 3. Le Parti non lesinano alcuno sforzo per pervenire ad un accordo consensuale su qualsiasi proposta di emendamento alla Convenzione. Se tutti i loro sforzi sono risultati vani e se nessun accordo non ha potuto essere raggiunto, l’emendamento è adottato, in ultima istanza, con un voto di maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti. Una volta adottato, l’emendamento è comunicato dal Segretariato permanente al depositario, che lo trasmette a tutte le Parti per ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 4. Gli strumenti di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione concernenti un emendamento sono depositati presso il depositario. Qualsiasi emendamento adottato in virtù del paragrafo 3 entra in vigore nei riguardi delle Parti che l’hanno accettato il novantesimo giorno che segue la data di ricezione da parte del deposita- rio degli strumenti di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione di due terzi almeno delle Parti della Convenzione che erano Parti al momento dell’ado- zione dell’emendamento. 5. L’emendamento entra in vigore nei riguardi di qualsiasi altra Parte il novantesi- mo giorno che segue la data in cui tale Parte ha depositato, presso il depositario, il suo strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione concernente detto emendamento. 6. Ai fini del presente articolo e dell’articolo 31, l’espressione «Parti presenti e votanti» designa le Parti presenti che esprimono un voto affermativo o negativo.
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Art. 31 Adozione e emendamenti di allegati
1. Qualsiasi nuovo allegato alla Convenzione e qualsiasi emendamento a un alle-
gato sono proposti e adottati secondo la procedura prevista dall’articolo 30 per gli emendamenti alla Convenzione, a condizione tuttavia che qualsiasi nuovo allegato concernente l’attuazione a livello regionale o qualsiasi emendamento a un allegato concernente l’attuazione a livello regionale deve, per essere adottato, ottenere la maggioranza dei due terzi dei voti delle Parti della regione interessata presenti e votanti come previsto dal presente articolo. L’adozione o l’emendamento di un allegato è notificato dal depositario a tutte le Parti.
2. Qualsiasi allegato che non sia un nuovo allegato concernente l’attuazione a
livello regionale, o qualsiasi emendamento di un allegato che non sia un emenda- mento ad un allegato concernente l’attuazione a livello regionale, che è stato adot- tato conformemente al paragrafo 1, entra in vigore sei mesi dopo la data in cui il depositario ne ha notificata l’adozione alle Parti, nei riguardi di tutte le Parti alla Convenzione, eccettuate quelle che, nell’intervallo, hanno notificato per scritto al depositario di non accettare detto allegato o detto emendamento. L’allegato o l’emendamento entra in vigore, nei riguardi delle Parti che ritirano la loro notifica di non accettazione, il novantesimo giorno che segue la data in cui il depositario riceve la notifica di tale ritiro. 3. Qualsiasi nuovo allegato concernente l’attuazione a livello regionale o qualsiasi emendamento di un allegato concernente l’attuazione a livello regionale adottato conformemente al paragrafo 1 entra in vigore sei mesi dopo la data in cui il deposi- tario ne ha notificata l’adozione nei riguardi di tutte le Parti della Convenzione, ad eccezione di: a) qualsiasi Parte che, in quest’intervallo di sei mesi, ha notificato per scritto al depositario di non accettare il nuovo allegato concernente l’attuazione a livello regionale o l’emendamento all’allegato concernente l’attuazione a livello regionale e, in questi casi, questo allegato o questo emendamento entra in vigore nei riguardi delle Parti che ritirano la loro notifica di non accettazione il novantesimo giorno che segue la data di ricezione da parte del depositario della notifica di questo ritiro; e b) qualsiasi Parte che, conformemente al paragrafo 4 dell’articolo 34, ha fatto una dichiarazione relativa ai nuovi allegati concernenti l’attuazione a livello regionale o agli emendamenti agli allegati concernenti l’attuazione a livello regionale e, in questi casi, l’allegato o l’emendamento entra in vigore nei riguardi di questa Parte il novantesimo giorno che segue la data in cui essa ha depositato presso il depositario il suo strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione di tale allegato o di tale emendamento, o il suo strumento d’adesione.
4. Se l’adozione di un allegato o di un emendamento a un allegato implica
l’adozione di un emendamento alla Convenzione, tale allegato o tale emendamento a un allegato entra in vigore soltanto quando l’emendamento alla Convenzione entra esso stesso in vigore.
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Art. 32 Diritto di voto 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, ogni Parte della Convenzione dispone di un voto.
2. Negli ambiti di loro competenza, le organizzazioni d’integrazione economica
regionale dispongono, per esercitare il loro diritto di voto, di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti della Convenzione. Tali organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se uno qualsiasi dei loro Stati membri esercita il suo, e viceversa.
Parte sesta Disposizioni finali
Art. 33 Firma La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati che sono Membri dell’Or- ganizzazione delle Nazioni Unite o di una qualsiasi delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, o che sono Parti dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, nonché delle organizzazioni d’integrazione economica regionale, a Parigi, il 14 e 15 ottobre 1994, e in seguito alla sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a Nuova York, fino al 13 ottobre 1995.
Art. 34 Ratifica, accettazione, approvazione ed adesione 1. La Convenzione è sottoposta alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione degli Stati e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale. È aperta all’adesione il giorno che segue quello in cui essa cessa di essere aperta alla firma. Gli strumenti di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione sono deposi- tati presso il depositario.
2. Qualsiasi organizzazione d’integrazione economica regionale che diventa Parte
della Convenzione senza che nessuno dei suoi Stati membri non ne sia Parte è vincolata da tutti gli obblighi che risultano dalla Convenzione. Se uno o più dei suoi Stati membri sono ugualmente Parti della Convenzione, l’organizzazione e i suoi Stati membri convengono delle loro responsabilità rispettive ai fini dell’esecuzione degli obblighi loro imposti dalla Convenzione. In tal caso l’organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare in modo concorrente i diritti risultanti dalla Convenzione. 3. Nei loro strumenti di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, le organizzazioni d’integrazione economica regionale indicano l’estensione della loro competenza in merito alle questioni disciplinate dalla Convenzione. Inoltre, queste organizzazioni informano tempestivamente il depositario, che a sua volta ne informa tutte le Parti, di qualsiasi modificazione importante dell’estensione della loro com- petenza.
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4. Nel suo strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione,
qualsiasi Parte può indicare che un nuovo allegato concernente l’attuazione a livello regionale o un emendamento a un nuovo allegato concernente l’attuazione a livello regionale entrerà in vigore nei suoi riguardi soltanto dopo il deposito del suo stru- mento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione.
Art. 35 Disposizioni provvisorie Le funzioni di segretariato di cui all’articolo 23 saranno esercitate, a titolo provviso- rio, dal Segretariato istituito dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella sua Risoluzione 47/188 del 22 dicembre 1992, sino alla fine della prima sessione della Conferenza delle Parti.
Art. 36 Entrata in vigore
1. La Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno che segue la data del
deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione. 2. Nei riguardi di qualsiasi Stato o organizzazione d’integrazione economica regio- nale che la ratifica, l’accetta, l’approva o vi aderisce dopo il deposito del cinquante- simo strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o di adesione, la Conven- zione entra in vigore il novantesimo giorno che segue la data del deposito da parte di questo Stato o di questa organizzazione d’integrazione economica regionale, del suo strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, lo strumento depositato da un’organizzazione
d’integrazione economica regionale non si aggiunge a quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.
Art. 37 Riserve La presente Convenzione non ammette alcuna riserva.
Art. 38 Denuncia
1. Scaduto un termine di tre anni a decorrere dalla data in cui la Convenzione è
entrata in vigore nei suoi riguardi, ciascuna Parte può denunciare in qualsiasi mo- mento la Convenzione mediante notifica scritta al depositario. 2. La denuncia ha effetto allo scadere di un termine di un anno a decorrere dalla data di ricezione della sua notifica dal depositario o a qualsiasi altra data ulteriore specificata nella notifica.
Art. 39 Depositario Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario della Convenzione,
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Art. 40 Testi autentici L’originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Parigi, il 17 giugno millenovecentonovantaquattro.
Seguono le firme
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Allegato I
Allegato concernente l’attuazione a livello regionale per l’Africa
Art. 1 Portata Il presente allegato si applica all’Africa, nei riguardi di qualsiasi Parte e conforme- mente alla Convenzione, in particolare all’articolo 7, ai fini della lotta contro la desertificazione e/o dell’attenuazione degli effetti della siccità nelle zone aride, semi-aride e subumide secche in questa regione.
Art. 2 Oggetto Il presente allegato ha per oggetto, ai livelli nazionale, subregionale e regionale in Africa, e tenuto conto delle particolarità di questa regione, di: a) definire le misure e le disposizioni da adottare, compresa la natura e le modalità dell’aiuto fornito dai Paesi Parte sviluppati, conformemente alle disposizioni pertinenti della Convenzione; b) provvedere affinché la Convenzione sia ben applicata, tenuto conto delle particolarità dell’Africa; e c) promuovere meccanismi e attività relativi alla lotta contro la desertificazione e/o all’attenuazione degli effetti della siccità nelle zone aride, semiaride e subumide secche dell’Africa.
Art. 3 Particolarità della regione africana Per adempiere gli obblighi che loro spettano in virtù della Convenzione, le Parti, nel quadro dell’attuazione del presente allegato, adottano un approccio di base che tenga conto delle particolarità dell’Africa, ossia: a) una grande proporzione di zone aride, semi-aride e subumide secche; b) un numero elevato di Paesi e popolazioni colpite dalla desertificazione e dal frequente ripetersi di periodi di grande siccità; c) un gran numero di Paesi colpiti che non dispongono di un litorale; d) una povertà ampiamente diffusa nella maggior parte dei Paesi colpiti di cui molti figurano tra i meno progrediti, e la necessità di un aiuto esterno importante sotto forma di doni e di prestiti a condizioni concessionali, per perseguire i loro obiettivi di sviluppo; e) difficoltà socio-economiche esacerbate dal deterioramento e dalla fluttuazio- ne dei termini di scambio, dall’indebitamento esterno e dall’instabilità poli- tica, che provocano migrazioni interne, regionali e internazionali; f) popolazioni che per assicurare la loro sussistenza dipendono fortemente dalle risorse naturali, fatto che, aggravato dagli effetti delle tendenze e dei fattori demografici, dalla debolezza della base tecnologica e dalle pratiche di
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produzione non durevoli, contribuisce ad un inquietante degrado delle risorse; g) le lacune del contesto istituzionale e del quadro giuridico, la debolezza delle infrastrutture e l’insufficienza dei mezzi scientifici, tecnici ed educativi e, di conseguenza, il notevole bisogno di consolidamento delle capacità dei Paesi della regione; e h) il ruolo primordiale delle azioni di lotta contro la desertificazione e/o di attenuazione degli effetti della siccità tra le priorità nazionali di sviluppo nei Paesi africani colpiti.
Art. 4 Impegni e obblighi dei Paesi Parte africani 1. A seconda delle loro rispettive capacità, i Paesi Parte africani s’impegnano a: a) fare della lotta contro la desertificazione e/o dell’attenuazione degli effetti della siccità l’aspetto essenziale di una strategia d’eliminazione della pover- tà; b) promuovere la cooperazione e l’integrazione regionali, in uno spirito di soli- darietà e di compartecipazione fondate sull’interesse comune, nei programmi e nelle attività intesi a lottare contro la desertificazione e/o ad attenuare gli effetti della siccità; c) razionalizzare e rafforzare le istituzioni interessate dalla desertificazione e dalla siccità e far capo ad altre istituzioni esistenti, secondo quanto convie- ne, per accrescerne l’efficienza e assicurare un’utilizzazione più razionale delle risorse; d) promuovere tra loro lo scambio d’informazioni sulle tecnologie, conoscenze, capacità operative e pratiche appropriate; e e) mettere a punto piani d’urgenza per attenuare gli effetti della siccità nelle zone degradate dalla desertificazione e/o dalla siccità. 2. Conformemente agli obblighi generali e particolari di cui agli articoli 4 e 5 della Convenzione, i Paesi africani colpiti, Parti della Convenzione, si adoperano per: a) stanziare i debiti crediti budgetari, in funzione della situazione e dei mezzi del Paese e tenendo conto della nuova priorità che l’Africa ha posto al fenomeno della desertificazione e/o della siccità; b) proseguire e intensificare le riforme iniziate in materia di decentralizzazione e di miglioramento del regime di sfruttamento delle risorse, e rafforzare la partecipazione delle popolazioni e degli enti locali; e c) identificare e mobilizzare nuove e supplementari risorse finanziarie nazio- nali e sviluppare prioritariamente i mezzi e meccanismi disponibili a livello nazionale per mobilizzare risorse finanziarie interne.
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Art. 5 Impegni e obblighi dei Paesi Parte sviluppati 1. Per adempiere gli obblighi che spettano loro in virtù degli articoli 4, 6 e 7 della Convenzione, i Paesi Parte sviluppati conferiscono priorità ai Paesi africani colpiti, Parti della Convenzione, e in questo ambito: a) li aiutano a lottare contro la desertificazione e/o ad attenuare gli effetti della siccità, tra l’altro fornendo loro risorse finanziarie e/o di altro tipo, e/o facilitando loro l’accesso a tali risorse, nonché favorendo e finanziando il trasferimento, l’adattamento e l’accesso alle tecnologie e alle capacità ecolo- gicamente appropriate e/o facilitandone il finanziamento, come deciso di comune intesa e conformemente alle loro politiche nazionali, tenendo conto del fatto ch’essi hanno assurto a strategia centrale l’eliminazione della povertà; b) continuano a stanziare risorse importanti e/o aumentano le risorse per lottare contro la desertificazione e/o attenuare gli effetti della siccità; e c) li aiutano a rafforzare le loro capacità per permetter loro di migliorare il quadro istituzionale, nonché i loro mezzi scientifici e tecnici, la raccolta e l’analisi d’informazioni e la ricerca-sviluppo al fine di lottare contro la desertificazione e/o attenuare gli effetti della siccità. 2. Gli altri Paesi Parte possono fornire, a titolo volontario, tecnologie, conoscenze e capacità operative relative alla desertificazione e/o risorse finanziarie ai Paesi africa- ni colpiti, Parti della Convenzione. Il trasferimento di tali tecnologie, conoscenze e capacità operative è facilitato dalla cooperazione internazionale.
Art. 6 Quadro di pianificazione strategica per uno sviluppo sostenibile 1. I programmi d’azione nazionali s’iscrivono nel quadro di un processo più ampio di elaborazione di politiche nazionali per lo sviluppo sostenibile dei Paesi africani colpiti, Parti della Convenzione, e ne costituiscono un elemento essenziale.
2. Un processo consultivo e partecipativo è innescato con la partecipazione dei
poteri pubblici ai livelli adeguati, delle popolazioni locali, delle collettività e delle organizzazioni non governative, al fine di fornire indicazioni concernenti la strategia da applicare, secondo una pianificazione flessibile che permetta una partecipazione ottimale delle popolazioni locali e delle collettività. Su domanda di un Paese africa- no colpito, Parte della Convenzione, organismi di aiuto bilaterale e multilaterale possono essere associati a tale processo, secondo quanto conviene.
Art. 7 Scadenzario previsto per l’elaborazione dei programmi d’azione Nell’attesa dell’entrata in vigore della Convenzione, i Paesi Parte africani, in coope- razione con altri membri della comunità internazionale, secondo quanto conviene, applicano provvisoriamente, nella misura del possibile, le disposizioni relative all’elaborazione dei programmi d’azione nazionali, subregionali e regionali.
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Art. 8 Contenuto dei programmi d’azione nazionali 1. Nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 10 della Convenzione, la strategia generale dei programmi d’azione nazionali consiste nel privilegiare, per le zone colpite, programmi integrati di sviluppo locale poggianti su meccanismi di parteci- pazione e sull’integrazione di strategie d’eliminazione della povertà nell’azione condotta per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccità. I programmi mirano a consolidare la capacità dell’autorità locale e ad assicurare la partecipazione attiva delle popolazioni, delle collettività e dei gruppi locali, ponendo l’accento sull’educazione e la formazione, la mobilitazione delle organizzazioni non governative che hanno dato prova delle loro capacità operative e il rafforzamento di strutture statali decentralizzate. 2. I programmi d’azione nazionali presentano, secondo quanto conviene, le caratte- ristiche generali seguenti: a) lo sfruttamento, nell’elaborazione e nell’attuazione dei programmi d’azione regionali, delle esperienze effettuate per lottare contro la desertificazione e/o attenuare gli effetti della siccità, tenendo conto delle condizioni sociali, eco- nomiche ed ecologiche; b) l’identificazione dei fattori che contribuiscono alla desertificazione e/o alla siccità, delle risorse e capacità disponibili e necessarie nonché l’elabora- zione delle politiche da seguire e delle soluzioni e misure istituzionali e di altro tipo necessarie per lottare contro siffatti fenomeni e/o attenuarne gli effetti; e c) l’accrescimento della partecipazione delle popolazioni e degli enti locali, comprese donne, agricoltori e pastori, e la delega di maggiori poteri a tali gruppi in materia di gestione.
3. I programmi d’azione nazionali prevedono parimenti, secondo quanto conviene:
a) misure per migliorare il contesto economico ai fini dell’eliminazione della povertà, consistenti: i) nell’accrescer e il reddito e creare impieghi, soprattutto per i più poveri, mediante: – lo sviluppo dei mercati per i prodotti agricoli e di allevamento, – la creazione di strumenti finanziari adeguati ai bisogni locali, – l’incoraggiamento della diversificazione nell’agricoltura e la costi- tuzione di imprese agricole, e – lo sviluppo di attività economiche di tipo para-agricolo o non agri- colo; ii) nel migliorare le prospettive a lungo termine delle economie rurali: – istituendo misure di sostegno all’investimento produttivo e assicu- rando l’accesso ai mezzi di produzione, – instaurando una politica dei prezzi e una politica fiscale nonché pratiche commerciali che favoriscano la crescita economica; iii) nel definire e applicare politiche in materia demografica e migratoria atte a ridurre la pressione demografica sulle terre;
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iv) nel promuovere il ricorso a colture resistenti alla siccità e l’utilizza- zione di sistemi integrati d’arido-coltura per assicurare la sicurezza ali- mentare; b) misure per conservare le risorse naturali, consistenti: i) nel garantire una gestione integrata e durevole delle risorse naturali, comprese: – le terre agricole e pastorizie, – la vegetazione e la fauna, – le foreste, – le risorse idriche, – la diversità biologica; ii) nell’intensificare le campagne di sensibilizzazione del pubblico e di educazione ecologica e prevedere una istruzione in questo campo, dif- fondere le conoscenze concernenti le tecniche relative alla gestione durevole delle risorse naturali; iii) nell’assicurate la valorizzazione e l’utilizzazione razionale di diverse fonti energetiche e promuovere fonti d’energia alternative, in particola- re l’energia solare, l’energia eolica e il biogas, e prevedere accordi par- ticolari per il trasferimento, l’acquisizione e l’adattamento di tecnologie pertinenti, suscettibili di permettere d’alleviare le pressioni esercitate sulle risorse naturali fragili; c) misure per migliorare l’organizzazione istituzionale, consistenti: i) nel definire le funzioni e le responsabilità rispettive dell’amministra- zione centrale e delle autorità locali nel quadro della politica di pianifi- cazione del territorio, ii) nell’incoraggiare una politica di decentralizzazione attiva avente per scopo di trasferire alle autorità locali responsabilità gestionale e potere decisionale, di incitare gli enti locali a prendere iniziative e ad assumere responsabilità, e di favorire la creazione di strutture locali, e iii) nell’adeguare, secondo quanto conviene, il quadro istituzionale e nor- mativo in cui s’iscrive la gestione delle risorse naturali affinché le popolazioni locali beneficino della garanzia di occupazione delle terre; d) misure per migliorare la conoscenza del fenomeno della desertificazione, consistenti: i) nel promuovere la ricerca nonché la raccolta, l’elaborazione e lo scam- bio d’informazioni sugli aspetti scientifici, tecnici e socioeconomici della desertificazione, ii) nel migliorare i mezzi nazionali di ricerca nonché la raccolta, l’elabora- zione, lo scambio e l’analisi d’informazioni, per migliorare la compren- sione del fenomeno e metter in pratica i risultati delle analisi, e iii) nell’incoraggiare lo studio a medio e lungo termine:
– dell’evoluzione socio-economica e culturale nelle zone colpite, – dell’evoluzione delle risorse naturali dal punto di vista qualitativo e quantitativo, e – dell’interazione tra il clima e la desertificazione; e
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e) misure per sorvegliare e valutare gli effetti della siccità, consistenti: i) nel definire strategie per valutare le incidenze della variabilità naturale del clima sulla siccità e la desertificazione a livello regionale e/o per utilizzare le previsioni concernenti la variabilità stagionale e inte- rannuale del clima per tentare di attenuare gli effetti della siccità, ii) nel rafforzare le capacità d’allarme precoce e d’intervento, instaurare una gestione più razionale dei soccorsi d’urgenza e dell’aiuto alimenta- re, migliorare i sistemi di immagazzinamento e di distribuzione delle derrate alimentari, i sistemi di protezione del bestiame e le infrastrutture pubbliche, e promuovere nuovi mezzi d’esistenza nelle zone esposte alla siccità, iii) nel sorvegliare e valutare il degrado ecologico per fornire, in tempo utile, informazioni affidabili sul processo di degrado delle risorse e sulla dinamica di tale fenomeno per essere in grado di concepire migliori politiche e misure di lotta.
Art. 9 Elaborazione dei programmi d’azione nazionali e definizione di criteri di valutazione e di attuazione Ogni Paese africano colpito, Parte della Convenzione, designa un organo di coordi- namento appropriato a cui affidare il ruolo di catalizzatore nell’elaborazione, l’attua- zione e la valutazione del suo programma d’azione nazionale. Tenuto conto dell’ar- ticolo 3, questo organo di coordinamento, secondo quanto conviene: a) provvede all’identificazione e allo studio delle azioni, aprendo dapprima un processo consultativo a livello locale, con la partecipazione delle popolazio- ni e degli enti locali e con la cooperazione dell’amministrazione locale, dei Paesi Parte sviluppati e delle organizzazioni intergovernative e non gover- native, sulla base di consultazioni iniziali con gli interessati a livello nazio- nale; b) identifica e analizza i vincoli, i bisogni e le lacune che compromettono lo sviluppo e l’utilizzazione sostenutile delle terre, raccomanda misure con- crete per evitare i doppioni traendo pieno profitto dagli sforzi in corso e promuove l’attuazione dei risultati; c) facilita, concepisce e definisce progetti d’attività basati su approcci inter- attivi flessibili, destinati ad assicurare una partecipazione attiva delle popolazioni delle zone colpite, ridurre gli effetti negativi di tali attività e determinare e classificare in ordine di priorità i bisogni in materia d’assi- stenza finanziaria e di cooperazione tecnica; d) stabilisce criteri pertinenti, quantificabili e facilmente verificabili, per assi- curare l’analisi e la valutazione dei programmi d’azione nazionali, compren- denti misure a breve, medio e lungo termine, e la loro attuazione; e e) elabora rapporti circostanziati sullo stato di avanzamento dei programmi d’azione nazionali.
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Art. 10 Quadro organizzativo dei programmi d’azione subregionali 1. In applicazione dell’articolo 4 della Convenzione, i Paesi Parte africani coopera- no all’elaborazione e all’attuazione di programmi d’azione subregionali per l’Africa centrale, l’Africa orientale, l’Africa settentrionale, l’Africa australe e l’Africa occi- dentale e, a questo proposito, possono delegare alle organizzazioni intergovernative subregionali competenti le responsabilità seguenti: a) assumere le funzioni di centri di collegamento per le attività preparatorie e coordinare l’attuazione dei programmi d’azione subregionali; b) aiutare all’elaborazione e all’esecuzione dei programmi d’azione nazionali; c) facilitare lo scambio d’informazioni, di esperienze e di capacità operative e fornire consigli sullo studio delle legislazioni nazionali; e d) assumere qualsiasi altra responsabilità legata all’attuazione dei programmi d’azione subregionali. 2. Le istituzioni specializzate subregionali possono, su domanda, fornire un soste- gno e/o essere incaricate di coordinare le attività che rientrano nel loro ambito di competenza rispettivo.
Art. 11 Contenuto ed elaborazione dei programmi d’azione sub regionali I programmi d’azione subregionali sono incentrati sulle questioni che sono meglio esaminate a livello subregionale. I programmi d’azione subregionali creano, se è il caso, meccanismi per la gestione delle risorse naturali ripartite. Tali meccanismi permettono di disciplinare efficacemente i problemi transfrontalieri connessi alla desertificazione e/o alla siccità e recano sostegno all’attuazione armoniosa dei programmi d’azione nazionali. I programmi d’azione subregionali sono incentrati, secondo quanto conviene, sugli ambiti prioritari seguenti: a) programmi congiunti per garantire la gestione sostenibile delle risorse natu- rali transfrontaliere, mediante meccanismi bilaterali e multilaterali, secondo quanto conviene; b) coordinamento dei programmi di valorizzazione delle fonti energetiche sostitutive; c) cooperazione nella gestione e padronanza della lotta contro i devastatori nonché contro le malattie delle piante e degli animali; d) attività di consolidamento delle capacità, di educazione e di sensibilizzazio- ne del pubblico che sono meglio svolte o sostenute a livello subregionale; e) cooperazione scientifica e tecnica, in particolare negli ambiti climatologico, meteorologico e idrologico, compresa la costituzione di reti per la raccolta e la valutazione di dati, la riunione di informazioni e la sorveglianza dei pro- getti, il coordinamento delle attività di ricerca-sviluppo e la definizione di un ordine di priorità in questo campo; f) sistemi di allarme precoce e pianificazione congiunta per attenuare gli effetti della siccità, comprese misure per far fronte ai problemi connessi alle migra- zioni dovute a fattori ecologici;
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g) ricerca di mezzi che permettano di condividere le esperienze, in particolare in materia di partecipazione delle popolazioni e degli enti locali, e creazione di un contesto favorevole per una migliore gestione delle terre e l’utilizza- zione di tecnologie appropriate; h) consolidamento della capacità delle organizzazioni subregionali di coordina- re e fornire servizi tecnici, nonché creazione, riorientamento e rafforzamento di centri e istituzioni subregionali; e i) elaborazione di politiche nei campi che, come il commercio, incidono sulle zone e le popolazioni colpite, e in particolare di politiche di coordinamento dei regimi di commercializzazione regionali e di creazione d’infrastrutture comuni.
Art. 12 Quadro organizzativo del programma d’azione regionale 1. In applicazione dell’articolo 11 della Convenzione, i Paesi Parte africani decido- no congiuntamente le procedure per elaborare e eseguire il programma d’azione regionale. 2. Le Parti possono fornire un sostegno adeguato alle istituzioni e organizzazioni regionali africane competenti per permettere loro di aiutare i Paesi Parte africani ad adempiere le responsabilità loro imposte dalla Convenzione.
Art. 13 Contenuto del programma d’azione regionale Il programma d’azione regionale comprende misure relative alla lotta contro la desertificazione e/o all’attenuazione degli effetti della siccità nei campi priori-tari seguenti: a) sviluppo della cooperazione regionale e coordinamento dei programmi d’azione subregionali per pervenire ad un consenso regionale sui principali ambiti d’azione, segnatamente mediante consultazioni regolari con le orga- nizzazioni subregionali; b) promozione del consolidamento delle capacità, nel quadro delle attività che è preferibile svolgere a livello regionale; c) ricerca, unitamente alla comunità internazionale, di soluzioni ai problemi economici e sociali mondiali che incidono sulle zone colpite, tenendo conto del paragrafo 2 lettera b) dell’articolo 4 della Convenzione; d) promozione dello scambio d’informazioni e di tecniche appropriate, di capa- cità operative tecniche e di esperienze pertinenti tra i Paesi Parte e le subre- gioni colpite d’Africa nonché con altre regioni colpite; promozione della cooperazione scientifica e tecnica, in particolare negli ambiti climatologico, meteorologico e idrologico, e della valorizzazione delle risorse idriche e delle fonti energetiche alternative; coordinamento delle attività di ricerca subregionali e regionali; determinazione delle priorità regionali per la ricer- ca-sviluppo;
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e) coordinamento delle reti di monitoraggio e di valutazione sistematiche e di scambio d’informazioni, nonché loro integrazione nelle reti mondiali; f) coordinamento e consolidamento dei sistemi subregionali e regionali d’al- larme precoce e dei piani d’urgenza in caso di siccità.
Art. 14 Risorse finanziarie 1. In applicazione dell’articolo 20 della Convenzione e del paragrafo 2 dell’arti- colo 4, i Paesi africani colpiti, Parti della Convenzione, si adoperano per garantire un quadro macro-economico atto a facilitare la mobilizzazione di risorse finanziarie, concepiscono politiche e stabiliscono procedure che permettono di devolvere le risorse in modo più efficace ai programmi di sviluppo locale, anche per il tramite di organizzazioni non governative, secondo quanto conviene. 2. In applicazione dei paragrafi 4 e 5 dell’articolo 21 della Convenzione, le Parti convengono di allestire un inventario delle fonti di finanziamento ai livelli naziona- le, subregionale, regionale ed internazionale per garantire l’utilizzazione razionale delle risorse esistenti e per determinare le lacune da colmare per facilitare l’attua- zione di programmi d’azione. Questo inventario è regolarmente studiato ed aggior- nato. 3. In ossequio alle disposizioni dell’articolo 7 della Convenzione, i Paesi Parte sviluppati continuano a stanziare risorse importanti e/o risorse accresciute in favore dei Paesi africani colpiti, Parti della Convenzione, nonché altre forme di aiuto sulla base di accordi e di meccanismi di compartecipazione di cui all’articolo 18, prestan- do debitamente attenzione alle questioni relative all’indebitamento, agli scambi internazionali e agli accordi di commercializzazione, conformemente al paragrafo 2 lettera b) dell’articolo 4 della Convenzione.
Art. 15 Meccanismi finanziari 1. In ossequio alle disposizioni dell’articolo 7 della Convenzione, che sottolinea la priorità da accordare in particolare ai Paesi africani colpiti, Parti della Convenzione, e tenuto conto della situazione particolare in cui versa tale regione, le Parti si adope- rano specialmente per applicare in Africa le disposizioni del paragrafo 1 lettere d) ed e) dell’articolo 21 della Convenzione, segnatamente: a) facilitando la creazione di meccanismi, come fondi nazionali per la lotta contro la desertificazione, al fine di convogliare le risorse finanziarie a livello locale; b) rafforzando i fondi e i meccanismi finanziari esistenti ai livelli subregionale e regionale. 2. In ossequio alle disposizioni degli articoli 20 e 21 della Convenzione, le Parti che sono parimenti membri degli organi dirigenti delle istituzioni finanziarie regio- nali e subregionali pertinenti, incluse la Banca africana di sviluppo e il Fondo afri- cano di sviluppo, incoraggiano gli sforzi miranti a conferire la necessaria priorità e attenzione alle attività di queste istituzioni che fanno progredire l’attuazione del presente allegato.
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3. Le Parti razionalizzano, nella misura del possibile, le modalità per convogliare i fondi ai Paesi africani colpiti, Parti della Convenzione.
Art. 16 Assistenza tecnica e cooperazione Le Parti s’impegnano, in funzione delle loro rispettive capacità, a razionalizzare l’assistenza tecnica fornita ai Paesi Parte africani e la cooperazione con questi ulti- mi, al fine di accrescere l’efficacia dei progetti e dei programmi, provvedendo tra l’altro a: a) limitare le spese di appoggio e di sostegno, soprattutto le spese generali; in ogni caso, queste spese rappresentano soltanto un’ esigua percentuale del costo totale del progetto per ottimizzarne gli effetti; b) far capo di preferenza ai servizi di esperti nazionali competenti o, qualora necessario, di esperti competenti della subregione e/o della regione, per la concezione, l’elaborazione e l’attuazione dei progetti e formare esperti locali qualora non ve ne siano; e c) fare in modo che l’assistenza tecnica da apportare sia gestita e coordinata correttamente nonché utilizzata con efficacia.
Art. 17 Trasferimento, acquisizione e adattamento di tecnologie ecologicamente razionali e accesso a tali tecnologie Nel quadro dell’applicazione dell’articolo 18 della Convenzione, relativo al trasfe- rimento, all’acquisizione, all’adattamento e alla definizione di tecnologie, le Parti s’impegnano a conferire la priorità ai Paesi Parte africani e, se necessario, a svilup- pare con loro nuovi modelli di compartecipazione e di cooperazione per accrescere il consolidamento delle capacità nei campi di ricerca e di sviluppo scientifici nonché della raccolta e della diffusione dell’informazione per permettere loro di attuare le loro strategie miranti a lottare contro la desertificazione e ad attenuare gli effetti della siccità.
Art. 18 Coordinamento e accordi di compartecipazione 1. I Paesi Parte africani coordinano l’elaborazione, la negoziazione e l’attuazione dei programmi d’azione nazionali, subregionali e regionali. Possono, secondo quanto conviene, associare a questo processo altre Parti e organizzazioni intergover- native e non governative competenti. 2. Questo coordinamento ha lo scopo di provvedere affinché la cooperazione tecni- ca e finanziaria sia effettuata conformemente alla Convenzione e di assicurare la continuità necessaria nell’utilizzazione e nella gestione delle risorse. 3. I Paesi Parte africani organizzano processi consultivi ai livelli nazionale, subre- gionale e regionale. Tali processi consultivi possono, tra l’altro: a) fungere da quadro per la negoziazione e la conclusione di accordi di com- partecipazione fondati su programmi d’azione nazionali, subregionali e regionali; e
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b) permettere di precisare i contributi dei Paesi Parte africani e degli altri mem- bri dei gruppi consultivi ai programmi, e di definire le priorità e d’identifi- care gli accordi concernenti l’attuazione e i criteri di valutazione, nonché i meccanismi di finanziamento per l’attuazione. 4. Il Segretariato permanente può, su domanda dei Paesi Parte africani e in virtù dell’articolo 23 della Convenzione, facilitare la convocazione di tali processi con- sultivi: a) fornendo consigli sull’organizzazione di accordi consultivi efficaci, traendo insegnamento da altri accordi di questo tipo; b) informando le agenzie bilaterali e multilaterali competenti sulle riunioni o processi di consultazione e incoraggiandole a parteciparvi attivamente; e c) fornendo altre informazioni utili per stabilire o migliorare gli accordi con- sultivi.
5. Gli organi di coordinamento subregionali e regionali, tra l’altro:
a) formulano raccomandazioni in merito alla strutturazione degli accordi di compartecipazione; b) sorvegliano e valutano l’attuazione dei programmi subregionali e regionali approvati e presentano un rapporto in merito; e c) si adoperano per garantire che i Paesi Parte africani comunichino e cooperi- no efficacemente tra loro.
6. La partecipazione ai gruppi consultivi è, secondo quanto conviene, aperta ai
governi, ai gruppi e ai donatori interessati, agli organi, fondi e programmi pertinenti del sistema delle Nazioni Unite, alle organizzazioni subregionali e regionali compe- tenti e ai rappresentanti delle organizzazioni non governative competenti. Le moda- lità di gestione e di funzionamento di ogni gruppo consultivo sono stabilite dai suoi partecipanti. 7. In applicazione dell’articolo 14 della Convenzione, i Paesi Parte sviluppati sono incoraggiati ad instaurare tra loro, di propria iniziativa, un processo informale di consultazione e di coordinamento ai livelli nazionale, subregionale e regionale ed a partecipare, su domanda di un Paese africano colpito, Parte della Convenzione, o dell’organizzazione subregionale o regionale competente, ad un processo consultivo nazionale, subregionale o regionale avente per scopo di valutare i bisogni in aiuto e di rispondervi per facilitare l’attuazione del programma d’azione.
Art. 19 Disposizioni relative all’assistenza operativa I Paesi Parte africani ottemperano al presente allegato, conformemente alla Conven- zione, mediante: a) a livello nazionale, un meccanismo la cui composizione dovrebbe essere sta- bilita da ogni Paese africano colpito, Parte della Convenzione, e che com- prenda rappresentanti degli enti locali e dipenda dall’organo nazionale di coordinamento di cui all’articolo 9;
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b) a livello subregionale, un comitato consultivo scientifico e tecnico pluridi- sciplinare, la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono sta- bilite dalla subregione interessata; e c) a livello regionale, meccanismi definiti conformemente alle disposizioni pertinenti del Trattato che istituisce la Comunità economica africana e di un comitato africano consultivo scientifico e tecnico.
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Allegato II
Allegato concernente l’attuazione a livello regionale per l’Asia
Art. 1 Oggetto Il presente allegato fornisce direttive e indica le disposizioni da adottare per l’attuazione efficace della Convenzione nei Paesi Parte colpiti nella regione dell’Asia tenendo conto delle particolarità di quest’ultima.
Art. 2 Particolarità della regione asiatica Per adempiere gli obblighi che spettano loro in virtù della Convenzione, le Parti prendono in considerazione, secondo quanto conviene, le particolarità seguenti che si applicano a livelli differenti ai Paesi colpiti Parte della regione: a) la forte proporzione di zone colpite, o suscettibili di essere colpite, sul terri- torio di questo Paese, e la grande diversità di queste zone per quanto con- cerne il clima, la topografia, lo sfruttamento del suolo e i sistemi socio- economici; b) una pesante pressione sulle risorse naturali per garantire la sussistenza; c) l’esistenza di sistemi di produzione direttamente legati ad una povertà gene- ralizzata, che provocano un degrado delle terre ed esauriscono le già scarse risorse idriche; d) le conseguenze importanti della situazione dell’economia mondiale e di pro- blemi sociali come la povertà, le precarie condizioni di salute e di alimenta- zione, l’assenza di sicurezza alimentare, le migrazioni, le persone dislocate e la dinamica demografica; e) la capacità crescente ma ancora insufficiente di questi Paesi di fronte ai pro- blemi di desertificazione e di siccità a livello nazionale, nonché del quadro istituzionale di cui dispongono; f) la necessità per essi di una cooperazione internazionale per poter perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile in rapporto con la lotta contro la desertifica- zione e l’attenuazione degli effetti della siccità.
Art. 3 Quadro dei programmi d’azione nazionali 1. I programmi d’azione nazionali si iscrivono nel quadro più ampio delle politiche nazionali di sviluppo sostenibile elaborate dai Paesi Parte colpiti della regione,
2. I Paesi Parte colpiti elaborano, secondo quanto conviene, programmi d’azione
nazionali in virtù degli articoli 9–11 della Convenzione, prestando attenzione spe- ciale al paragrafo 2 lettera f ) dell’articolo 10. Se del caso, su domanda del Paese Parte colpito interessato, organismi di cooperazione bilaterali e multilaterali possono essere associati a questo processo.
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Art. 4 Programmi d’azione nazionali 1. Per elaborare ed attuare programmi d’azione nazionali, i Paesi Parte colpiti della regione possono, tra l’altro, secondo quanto conviene e in funzione della loro pro- pria situazione e delle loro proprie politiche: a) designare organi appropriati incaricati di elaborare, coordinare ed eseguire i loro programmi d’azione; b) associare le popolazioni colpite, compresi gli enti locali, all’elaborazione, al coordinamento e all’attuazione dei loro programmi d’azione grazie ad un processo di consultazione svolto localmente, con la cooperazione delle auto- rità locali e di organizzazioni nazionali e non governative competenti; c) studiare lo stato dell’ambiente nelle zone colpite al fine di analizzare le cau- se e le conseguenze della desertificazione e di determinare i campi d’azione prioritari; d) valutare con la partecipazione delle popolazioni colpite i programmi anterio- ri e correnti miranti a lottare contro la desertificazione e ad attenuare gli effetti della siccità al fine di concepire una strategia e di precisare le attività da prevedere nei loro programmi d’azione; e) elaborare programmi tecnici e finanziari fondandosi sulle informazioni otte- nute grazie alle attività di cui alle lettere a)–d); f) definire e applicare procedure e criteri per valutare l’attuazione dei loro pro- grammi d’azione; g) promuovere la gestione integrata dei bacini idrografici, la protezione delle risorse pedologiche nonché l’accrescimento e l’uso razionale delle risorse idriche; h) rafforzare e/o stabilire sistemi d’informazione, di valutazione, di assistenza operativa e di allarme precoce nelle regioni esposte alla desertificazione e alla siccità, tenendo conto dei fattori climatologici, meteorologici, idrologici, biologici e degli altri fattori pertinenti; e i) definire i meccanismi appropriati per appoggiare i loro programmi d’azione in uno spirito di compartecipazione, quando è in gioco una cooperazione internazionale comprendente risorse finanziarie e tecniche. 2. In ossequio alle disposizioni dell’articolo 10 della Convenzione, la strategia generale da applicare nel quadro dei programmi d’azione nazionali lascia ampia- mente posto ai programmi integrati di sviluppo locale per le zone colpite poggianti su meccanismi partecipativi e sull’integrazione di strategie d’eliminazione della
povertà nelle iniziative miranti a lottare contro la desertificazione e ad attenuare gli effetti della siccità. Le misure settoriali previste nei programmi d’azione sono clas- sificate per campo prioritario tenendo conto della grande diversità delle zone colpite della regione di cui alla lettera a) dell’articolo 2.
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Art. 5 Programmi d’azione subregionali e comuni 1. In applicazione dell’articolo 11 della Convenzione, i Paesi colpiti dell’Asia, Parti della Convenzione, possono convenire di comune intesa di tenere consultazioni e di cooperare con altre Parti, secondo quanto conviene, per elaborare ed eseguire pro- grammi d’azione subregionali o comuni, secondo quanto conviene, al fine di com- pletare i programmi d’azione nazionali e rendere più efficace la loro attuazione. In ognuno di questi casi, le Parti interessate possono convenire congiuntamente di affidare ad organizzazioni subregionali, comprese quelle bilaterali o nazionali, o ad istituzioni specializzate subregionali o nazionali, responsabilità concernenti l’elabo- razione, il coordinamento e l’attuazione dei programmi. Queste organizzazioni o istituzioni possono anche svolgere funzione di collegamento essendo incaricate della promozione e del coordinamento delle attività da svolgere in applicazione degli articoli 16–18 della Convenzione.
2. Per elaborare ed eseguire programmi d’azione subregionali o comuni i Paesi
Parte colpiti della regione devono, tra l’altro, secondo quanto conviene: a) definire, in cooperazione con istituzioni nazionali, le priorità in materia di lotta contro la desertificazione e d’attenuazione degli effetti della siccità che fossero già agevolmente conseguibili con tali programmi, nonché le attività pertinenti che questi permetterebbero di adempiere in modo efficace; b) valutare i mezzi d’azione e le attività operative delle istituzioni regionali, subregionali e nazionali competenti; c) analizzare i programmi esistenti che si riferiscono alla desertificazione ed alla siccità e che associano tutti i Paesi della regione o della subregione o alcuni di essi, nonché i loro rapporti con i programmi d’azione nazionali; e d) quando è in gioco una cooperazione internazionale, comprese anche risorse finanziarie e tecniche, definire, in uno spirito compartecipativo, meccanismi bilaterali e/o multilaterali appropriati per sostenere i programmi.
3. Tra i programmi d’azione subregionali o comuni possono figurare programmi
comuni decisi per gestire in modo durevole le risorse naturali transfrontaliere che hanno un nesso con la desertificazione, priorità concernenti il coordinamento e altre attività nell’ambito del rafforzamento delle capacità, della cooperazione scientifica e tecnica, in particolare dei sistemi d’allarme precoce di siccità e meccanismi di riunione dell’informazione, nonché mezzi per consolidare le organizzazioni o istitu- zioni subregionali e di altro tipo.
Art. 6 Attività regionali Nel quadro delle attività regionali intese a consolidare i programmi d’azione subre- gionali o comuni, si possono prevedere tra l’altro misure atte a rinforzare le istitu- zioni e i meccanismi di coordinamento e di cooperazione ai livelli nazionale, subre- gionale e regionale e a favorire l’attuazione degli articoli 16–19 della Convenzione. Queste attività possono anche consistere nel:
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a) promuovere e rafforzare le reti di cooperazione tecnica; b) stabilire inventari di tecnologie, conoscenze, capacità operative e pratiche nonché di tecnologie e capacità operative tradizionali e locali e nell’inco- raggiare la loro diffusione ed utilizzazione; c) valutare i bisogni per quanto concerne il trasferimento di tecnologia e pro- muovere l’adattamento e l’utilizzazione di quest’ultima; e d) incoraggiare i programmi di sensibilizzazione del pubblico e promuovere il rafforzamento delle capacità a tutti i livelli intensificando le attività di for- mazione e di ricerca-sviluppo e instaurando sistemi adeguati per mettere in valore le risorse umane.
Art. 7 Risorse e meccanismi finanziari 1. Le Parti, vista l’importanza della lotta contro la desertificazione e dall’attenua- zione della siccità nella regione asiatica, favoriscono la mobilizzazione di risorse finanziarie sostanziali e la disponibilità di meccanismi finanziari, conformemente agli articoli 20 e 21 della Convenzione.
2. Conformemente alla Convenzione e sulla base del meccanismo di coordinamento
previsto all’articolo 8 e in conformità con le loro politiche nazionali di sviluppo, i Paesi Parte colpiti della regione, operando individualmente o collettivamente: a) adottano debite misure per razionalizzare e consolidare i meccanismi di finanziamento che fanno capo ad investimenti pubblici e privati per perveni- re a risultati concreti nelle azioni di lotta contro la desertificazione e di atte- nuazione degli effetti della siccità; b) determinano i bisogni nell’ambito della cooperazione internazionale, in par- ticolare in materia finanziaria, tecnica e tecnologica, per sostenere gli sforzi profusi a livello nazionale; e c) favoriscono la partecipazione delle istituzioni di cooperazione finanziaria bilaterali e/o multilaterali al fine di garantire l’attuazione della Convenzione. 3. Le Parti razionalizzano, nella misura del possibile, le procedure per convogliare i fondi ai Paesi Parte colpiti della regione.
Art. 8 Meccanismi di cooperazione e di coordinamento 1. I Paesi Parte colpiti, operando mediante organi appropriati designati in virtù del paragrafo 1 lettera a) dell’articolo 4, e le altre Parti della regione, possono, secondo quanto conviene, creare un meccanismo i cui fini sarebbero, tra gli altri, i seguenti: a) scambio d’informazioni, di esperienze, di conoscenze e di capacità opera- tive; b) cooperazione e coordinamento delle azioni, compresi accordi bilaterali e multilaterali, ai livelli subregionale e regionale; c) promozione della cooperazione scientifica, tecnica, tecnologica e finanziaria conformemente agli articoli 5–7;
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d) determinazione dei bisogni di cooperazione esterna; e e) assistenza operativa e valutazione dell’attuazione dei programmi d’azione. 2. I Paesi Parte colpiti, operando mediante organi appropriati designati in virtù del paragrafo 1 lettera a) dell’articolo 4, e le altre Parti della regione possono pure, secondo quanto conviene, tenere consultazioni e garantire un coordinamento con- cernente i programmi d’azione nazionali, subregionali e comuni. Possono associare a tale processo, secondo quanto conviene, altre Parti e organizzazioni intergoverna- tive e non governative competenti. Questo coordinamento mira tra l’altro a giungere alla conclusione di un accordo sulle possibilità di cooperazione internazionale conformemente agli articoli 20 e 21 della Convenzione, a rafforzare la cooperazione tecnica e a destinare le risorse in modo che siano utilizzate efficacemente, 3. I Paesi Parte colpiti della regione organizzano periodicamente riunioni di coordi- namento e il Segretariato permanente può, a loro richiesta, in virtù dell’articolo 23 della Convenzione, facilitare la convocazione di tali riunioni di coordinamento: a) fornendo consigli sull’organizzazione di accordi di coordinamento efficaci, traendo profitto a tal fine dagli insegnamenti di altri accordi di questo tipo; b) informando le agenzie bilaterali e multilaterali competenti sulle riunioni di coordinamento e incoraggiandole a parteciparvi attivamente; c) fornendo altre informazioni che possono essere utili per stabilire o miglio- rare i processi di coordinamento.
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Allegato III
Allegato concernente l’attuazione a livello regionale per l’America latina e i Caraibi
Art. 1 Oggetto Il presente allegato fornisce orientamenti generali per l’attuazione della Convenzio- ne nella regione dell’America latina e dei Caraibi tenendo conto delle particolarità di quest’ultima.
Art. 2 Particolarità della regione dell’America latina e dei Caraibi Le Parti, conformemente alle disposizioni della Convenzione, prendono in conside- razione le seguenti particolarità della regione: a) l’esistenza di vaste distese vulnerabili e gravemente colpite dalla desertifica- zione e/o dalla siccità che presentano caratteristiche eterogenee dipendenti dal luogo dove si producono tali fenomeni; questo processo cumulativo vieppiù marcato ha effetti sociali, culturali, economici e ambientali negativi la cui gravita è accentuata dal fatto che dal profilo della diversità biologica le risorse della regione figurano tra le più importanti del mondo; b) il ricorso frequente nelle zone colpite a pratiche incompatibili con uno svi- luppo sostenibile viste le interazioni complesse tra i fattori fisici, biologici, politici, sociali, culturali ed economici, compresi fattori economici interna- zionali come l’indebitamento esterno, il deterioramento dei termini di scam- bio e le pratiche commerciali che hanno ripercussioni sui mercati dei prodotti dell’agricoltura, della pesca e della silvicoltura; e c) una nettissima riduzione della produttività degli ecosistemi che è la prin- cipale conseguenza della desertificazione e della siccità e che si traduce in un calo di rendimento nell’agricoltura, nell’allevamento e nella silvicoltura, nonché in una diminuzione della diversità biologica; dal punto di vista sociale ne risultano fenomeni di impoverimento, fenomeni migratori, spostamenti interni di popolazione e un deterioramento della qualità della vita; di conseguenza la regione dovrà affrontare in modo integrato i proble- mi della desertificazione e della siccità incoraggiando modi di sviluppo soste-nibili conformi alla realtà ambientale, economica e sociale di ogni Paese.
Art. 3 Programmi d’azione 1. Conformemente alla Convenzione, in particolare ai suoi articoli 9–11, e alla loro politica nazionale di sviluppo, i Paesi Parte colpiti della regione elaborano ed ese- guono, secondo quanto conviene, programmi d’azione nazionali destinati a lottare contro la desertificazione e ad attenuare gli effetti della siccità che sono parte inte- grante della loro politica di sviluppo sostenibile. I programmi subregionali e regio- nali possono essere elaborati ed eseguiti in funzione dei bisogni della regione.
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2. Nell’elaborazione dei loro programmi d’azione nazionali, i Paesi Parte colpiti della regione prestano attenzione particolare al paragrafo 2 lettera f) dell’articolo 10 della Convenzione.
Art. 4 Contenuto dei programmi d’azione nazionali A seconda della loro rispettiva situazione, i Paesi Parte colpiti della regione posso- no, tra l’altro, prevedere nel quadro dell’elaborazione delle loro strategie nazionali di lotta contro la desertificazione e di attenuazione degli effetti della siccità in appli- cazione dell’articolo 5 della Convenzione, i campi d’attività seguenti: a) l’accrescimento delle capacità, l’educazione e la sensibilizzazione del pub- blico, la cooperazione tecnica, scientifica e tecnologica, nonché le risorse e i meccanismi finanziari; b) l’eliminazione della povertà e il miglioramento della qualità della vita uma- na; c) la realizzazione della sicurezza alimentare e di uno sviluppo e di una gestio- ne sostenibili delle attività agricole, dell’allevamento e della silvicoltura, nonché attività intersettoriali; d) la gestione sostenibile delle risorse naturali, in particolare lo sfruttamento razionale dei bacini idrografici; e) la gestione sostenibile delle risorse naturali nelle zone di elevata altitudine; f) la gestione e la conservazione razionali delle risorse in terre, e lo sfrutta- mento e l’utilizzazione efficaci delle risorse idriche; g) l’elaborazione e l’attuazione di piani d’urgenza per attenuare gli effetti della siccità; h) il consolidamento e/o la creazione nelle regioni esposte alla desertificazione e dalla siccità di sistemi d’informazione, di valutazione e di assistenza ope- rativa nonché di allarme precoce tenendo conto dei fattori climatologici, meteorologici, idrologici, biologici, pedologici, economici e sociali; i) lo sviluppo, la valorizzazione e l’utilizzazione razionale delle diverse fonti energetiche, compresa la promozione di energie sostitutive; j) la conservazione e l’utilizzazione sostenibile della diversità biologica, con- formemente alle disposizioni della Convenzione sulla diversità biologica; k) la considerazione degli aspetti demografici in rapporto con la desertificazio- ne e la siccità; e 1) la creazione o il consolidamento dei quadri istituzionali e giuridici che per- mettano di applicare la Convenzione e intesi, tra l’altro, a decentralizzare le strutture e le funzioni amministrative legate alla desertificazione e alla sic- cità, con la partecipazione delle comunità colpite e della società in generale.
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Art. 5 Cooperazione tecnica, scientifica e tecnologica Conformemente alla Convenzione, in particolare ai suoi articoli 16–18, e nel quadro del meccanismo di coordinamento previsto dall’articolo 7 del presente allegato, i Paesi Parte colpiti della regione, operando individualmente o collettivamente: a) favoriscono il rafforzamento delle reti di cooperazione tecnica e dei sistemi d’informazione nazionali, subregionali e regionali, nonché la loro integra- zione, secondo quanto conviene, nelle fonti mondiali d’informazione; b) allestiscono un inventario delle tecnologie e delle conoscenze disponibili e favoriscono la loro diffusione e la loro utilizzazione; c) incoraggiano l’utilizzazione delle tecnologie, conoscenze, capacità operative e pratiche tradizionali, in applicazione del paragrafo 2 lettera b) dell’arti- colo 18 della Convenzione; d) determinano i bisogni in materia di trasferimento di tecnologia; e e) operano a favore della definizione, dell’adattamento, dell’adozione e del tra- sferimento di nuove tecnologie ecologicamente razionali.
Art. 6 Risorse e meccanismi finanziari Conformemente alla Convenzione, in particolare ai suoi articoli 20 e 21, nel quadro del meccanismo di coordinamento previsto dall’articolo 7 e in conformità con le loro politiche di sviluppo nazionale, i Paesi Parte colpiti della regione, operando individualmente o collettivamente: a) adottano le misure per razionalizzare e rafforzare i meccanismi di finanzia- mento che fanno capo ad investimenti pubblici e privati al fine di giungere a risultati concreti nell’azione condotta per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccità; b) determinano i bisogni nell’ambito della cooperazione internazionale per sostenere gli sforzi profusi a livello nazionale; e c) favoriscono la partecipazione d’organismi di cooperazione finanziaria bilate- rale e/o multilaterale per garantire l’attuazione della Convenzione.
Art. 7 Quadro istituzionale
1. Per porre in atto il presente allegato, i Paesi Parte colpiti della regione:
a) creano e/o rafforzano a livello nazionale centri di collegamento incaricati di coordinare le azioni svolte per lottare contro la desertificazione e/o attenuare gli effetti della siccità; e b) creano un meccanismo di coordinamento dei centri di collegamento nazio- nali con i seguenti obiettivi: i) lo scambio d’informazioni e d’esperienze, ii) il coordinamento delle attività ai livelli subregionale e regionale, iii) la promozione e la cooperazione tecnica, scientifica, tecnologica e finanziaria,
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iv) la definizione dei bisogni in materia di cooperazione esterna, e v) l’assistenza operativa e la valutazione dell’attuazione dei programmi d’azione. 2. I Paesi Parte colpiti della regione organizzano periodicamente riunioni di coordi- namento e il Segretariato permanente può, a loro domanda, in virtù dell’articolo 23 della Convenzione, facilitare la convocazione di tali riunioni di coordinamento: a) fornendo consigli sull’organizzazione di accordi di coordinamento efficaci, traendo insegnamento da altri accordi di questo tipo; b) informando le agenzie bilaterali e multilaterali competenti sulle riunioni di coordinamento e incoraggiandole a parteciparvi attivamente; e c) fornendo altre informazioni utili per stabilire o migliorare i processi di coor- dinamento.
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Allegato IV
Allegato concernente l’attuazione a livello regionale per il Mediterraneo settentrionale
Art. 1 Oggetto Il presente allegato fornisce direttive e indica le disposizioni da prendere per l’attuazione efficace della Convenzione nei Paesi Parte colpiti della regione del Mediterraneo settentrionale tenendo conto delle particolarità di quest’ultima.
Art. 2 Particolarità della regione del Mediterraneo settentrionale Le particolarità della regione del Mediterraneo settentrionale di cui all’articolo 1 sono segnatamente le seguenti: a) condizioni climatiche semi-aride che colpiscono vaste distese, siccità stagio- nali, assai grande variabilità del regime pluviometrico e piogge improvvise e molto violente; b) suoli poveri e sensibili all’erosione, soggetti alla formazione di croste superficiali; c) un rilievo eterogeneo comportante forti pendii e paesaggi molto variati; d) perdite importanti della copertura forestale dovute a ripetuti incendi di fore- sta; e) una crisi dell’agricoltura tradizionale, caratterizzata dall’abbandono delle terre e dal deterioramento delle strutture di protezione del suolo e dell’ac- qua; f) lo sfruttamento non sostenibile delle risorse idriche che provoca gravi danni all’ambiente, compreso l’inquinamento chimico, la salinatura e l’esauri- mento delle falde idriche; e g) una concentrazione dell’attività economica nelle zone costiere imputabile allo sviluppo dell’urbanizzazione, alle attività industriali, al turismo e all’agricoltura irrigata.
Art. 3 Quadro della pianificazione strategica per uno sviluppo sostenibile 1. I programmi d’azione nazionali fanno parte integrante del quadro della pianifica- zione strategica per lo sviluppo sostenibile dei Paesi Parte colpiti del Mediterraneo settentrionale e ne sono un elemento essenziale. 2. Un processo consultivo e partecipativo che fa capo ai poteri pubblici ai livelli appropriati, agli enti locali e alle organizzazioni non governative, è avviato con lo scopo di fornire indicazioni sulla strategia da applicare, secondo una pianificazione flessibile, per permettere una partecipazione ottimale a livello locale, in applicazione del paragrafo 2 lettera f) dell’articolo 10 della Convenzione.
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Art. 4 Obbligo di elaborare programmi d’azione nazionali e scadenzario I Paesi Parte colpiti della regione del Mediterraneo settentrionale elaboreranno programmi d’azione nazionali e, secondo quanto conviene, programmi d’azione subregionali, regionali o congiunti. L’elaborazione di tali programmi sarà ultimata il più presto possibile.
Art. 5 Elaborazione e attuazione dei programmi d’azione nazionali Per elaborare e attuare i programmi d’azione nazionali in applicazione degli artico- li 9 e 10 della Convenzione, ogni Paese Parte colpito della regione deve segnata- mente, secondo quanto conviene: a) designare organi appropriati incaricati di elaborare, coordinare ed eseguire il suo programma; b) associare le popolazioni colpite, compresi gli enti locali, all’elaborazione, al coordinamento e all’attuazione del programma grazie ad un processo di con- sultazione svolto localmente, in collaborazione con le autorità locali ed organizzazioni non governative competenti; c) studiare lo stato dell’ambiente nelle zone colpite al fine di analizzare le cau- se e le conseguenze della desertificazione e determinare gli ambiti di azione prioritari; d) valutare, con la partecipazione delle popolazioni colpite, i programmi ante- riori e in corso per concepire una strategia ed elaborare le attività da preve- dere nel programma d’azione; e) stabilire programmi tecnici e finanziari fondandosi sulle informazioni rac- colte mediante le attività di cui alle lettere a)–d); e f) definire e applicare procedure e punti di riferimento per sorvegliare e valuta- re l’attuazione del programma.
Art. 6 Contenuto dei programmi d’azione nazionali I Paesi Parte colpiti della regione possono prevedere nei loro programmi d’azione nazionali misure concernenti: a) gli ambiti legislativo, istituzionale e amministrativo; b) i metodi d’utilizzazione delle terre, la gestione delle risorse idriche, la con- servazione del suolo, il genio forestale, le attività agricole e la sistemazione dei pascoli e dei percorsi; c) la gestione e la conservazione della fauna e della flora e di altre forme di diversità biologica; d) la protezione contro gli incendi forestali; e) la promozione di mezzi di sussistenza alternativi; e f) la ricerca, la formazione e la sensibilizzazione del pubblico.
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Art. 7 Programmi d’azione subregionali, regionali e congiunti 1. I Paesi Parte colpiti della regione possono, conformemente all’articolo 11 della Convenzione, elaborare ed eseguire un programma d’azione subregionale e/o regio- nale destinato a completare i programmi d’azione nazionali e a renderli più efficaci. Due o più Parti della subregione possono pure convenire l’elaborazione di un pro- gramma d’azione congiunto. 2. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 si applicano mutatis mutandis all’elaborazione e all’attuazione dei programmi d’azione subregionali, regionali e congiunti. Questi programmi devono inoltre comportare attività di ricerca e sviluppo concernenti determinati ecosistemi nelle zone colpite. 3. Per elaborare e attuare i programmi d’azione subregionali, regionali o congiunti, i Paesi Parte colpiti della regione devono, secondo quanto conviene: a) definire, in collaborazione con le istituzioni nazionali, gli obiettivi nazionali in materia di lotta contro la desertificazione che fossero già agevolmente conseguibili con questi programmi, nonché le attività che questi ultimi per- metterebbero di svolgere in modo efficace; b) valutare le capacità e le attività operative delle istituzioni regionali, subre- gionali e nazionali competenti; e c) analizzare i programmi esistenti in materia di desertificazione comuni alle Parti della regione nonché i loro rapporti con i programmi d’azione nazio- nali.
Art. 8 Coordinamento dei programmi d’azione subregionali, regionali e congiunti I Paesi Parte colpiti che elaborano un programma d’azione subregionale, regionale o congiunto possono istituire un comitato di coordinamento composto di rappresen- tanti di ogni Paese Parte colpito al fine di esaminare i progressi della lotta contro la desertificazione, di armonizzare i programmi d’azione nazionali, di formulare rac- comandazioni ai differenti stadi dell’elaborazione e dell’attuazione dei programmi subregionali, regionali o congiunti, e di servire quale centro di collegamento per il coordinamento e la promozione della cooperazione tecnica in applicazione degli articoli 16–19 della Convenzione.
Art. 9 Parti che non hanno diritto ad un’assistenza finanziaria I Paesi sviluppati colpiti della regione, Parti della Convenzione, non hanno diritto ad un’assistenza finanziaria ai fini dell’attuazione dei programmi nazionali, subregio- nali, regionali e congiunti a norma della Convenzione.
Art. 10 Coordinamento con le altre subregioni e regioni I programmi d’azione subregionali, regionali e congiunti della regione del Mediter- raneo settentrionale possono essere elaborati ed attuati in collaborazione con quelli delle altre subregioni o regioni, in particolare quelli della subregione dell’Africa settentrionale.
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Campo di applicazione della Convenzione il 6 gennaio 2003 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Afganistan 1° novembre 1995 A 26 dicembre 1996 Albania 27 aprile 2000 A 26 luglio 2000 Algeria* 22 maggio 1996 26 dicembre 1996 Andorra 15 luglio 2002 A 13 ottobre 2002 Angola 30 giugno 1997 28 settembre 1997 Antigua e Barbuda 6 giugno 1997 4 settembre 1997 Arabia Saudita 25 giugno 1997 A 23 settembre 1997 Argentina 6 gennaio 1997 6 aprile 1997 Armenia 2 luglio 1997 30 settembre 1997 Australia 15 maggio 2000 13 agosto 2000 Austria* 2 giugno 1997 A 31 agosto 1997 Azerbaigian 10 agosto 1998 A 8 novembre 1998 Bahamas 10 novembre 2000 A 8 febbraio 2001 Bahrein 14 luglio 1997 A 12 ottobre 1997 Bangladesh 26 gennaio 1996 26 dicembre 1996 Barbados 14 maggio 1997 A 12 agosto 1997 Belarus 29 agosto 2001 A 27 novembre 2001 Belgio 30 giugno 1997 A 28 settembre 1997 Belize 23 luglio 1998 A 21 ottobre 1998 Benin 29 agosto 1996 26 dicembre 1996 Bolivia 1° agosto 1996 26 dicembre 1996 Botswana 11 settembre 1996 26 dicembre 1996 Brasile 25 giugno 1997 23 settembre 1997 Brunei 4 dicembre 2002 A 4 marzo 2003 Bulgaria 21 febbraio 2001 A 22 maggio 2001 Burkina Faso 26 gennaio 1996 26 dicembre 1996 Burundi 6 gennaio 1997 6 aprile 1997 Cambogia 18 agosto 1997 16 novembre 1997 Camerun 29 maggio 1997 27 agosto 1997 Canada 1° dicembre 1995 26 dicembre 1996 Capo Verde 8 maggio 1995 26 dicembre 1996 CE / CEE / UE* 26 marzo 1998 24 giugno 1998 Ciad 27 settembre 1996 26 dicembre 1996 Cina 18 febbraio 1997 19 maggio 1997 Cipro 29 marzo 2000 A 27 giugno 2000 Colombia 8 giugno 1999 6 settembre 1999 Comore 3 marzo 1998 1° giugno 1998 Congo (Brazzaville) 12 luglio 1999 10 ottobre 1999 Congo (Kinshasa) 12 settembre 1997 11 dicembre 1997 Corea (Sud) 17 agosto 1999 15 novembre 1999 Costa Rica 5 gennaio 1998 5 aprile 1998 Côte d’Ivoire 4 marzo 1997 2 giugno 1997 Croazia 6 ottobre 2000 4 gennaio 2001
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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Cuba 13 marzo 1997 11 giugno 1997 Danimarca 22 dicembre 1995 26 dicembre 1996 Ecuador 6 settembre 1995 26 dicembre 1996 Egitto 7 luglio 1995 26 dicembre 1996 El Salvador 27 giugno 1997 A 25 settembre 1997 Emirati Arabi Uniti 21 ottobre 1998 A 19 gennaio 1999 Eritrea 14 agosto 1996 26 dicembre 1996 Etiopia 27 giugno 1997 25 settembre 1997 Figi 26 agosto 1998 A 24 novembre 1998 Filippine 10 febbraio 2000 10 maggio 2000 Finlandia 20 settembre 1995 26 dicembre 1996 Francia 12 giugno 1997 10 settembre 1997 Gabon 6 settembre 1996 A 26 dicembre 1996 Gambia 11 giugno 1996 26 dicembre 1996 Georgia 23 luglio 1999 21 ottobre 1999 Germania 10 luglio 1996 26 dicembre 1996 Ghana 27 dicembre 1996 27 marzo 1997 Giappone 11 settembre 1998 10 dicembre 1998 Gibuti 12 giugno 1997 10 settembre 1997 Giordania 21 ottobre 1996 19 gennaio 1997 Grecia 5 maggio 1997 3 agosto 1997 Grenada 28 maggio 1997 A 26 agosto 1997 Guatemala* 10 settembre 1998 A 9 dicembre 1998 Guinea 23 giugno 1997 21 settembre 1997 Guinea equatoriale 27 giugno 1997 25 settembre 1997 Guinea-Bissau 27 ottobre 1995 26 dicembre 1996 Guyana 26 giugno 1997 A 24 settembre 1997 Haiti 25 settembre 1996 26 dicembre 1996 Honduras 25 giugno 1997 23 settembre 1997 India 17 dicembre 1996 17 marzo 1997 Indonesia 31 agosto 1998 29 novembre 1998 Iran 29 aprile 1997 28 luglio 1997 Irlanda 31 luglio 1997 29 ottobre 1997 Islanda 3 giugno 1997 A 1° settembre 1997 Isole Cook 21 agosto 1998 A 19 novembre 1998 Israele 26 marzo 1996 26 dicembre 1996 Italia 23 giugno 1997 21 settembre 1997 Kasakstan 9 luglio 1997 7 ottobre 1997 Kenya 24 giugno 1997 22 settembre 1997 Kirghizistan 19 settembre 1997 A 18 dicembre 1997 Kiribati 8 settembre 1998 A 7 dicembre 1998 Kuwait* 27 giugno 1997 25 settembre 1997 Laos 20 settembre 1996 26 dicembre 1996 Lesotho 12 settembre 1995 26 dicembre 1996 Lettonia 21 ottobre 2002 A 19 gennaio 2003 Libano 16 maggio 1996 26 dicembre 1996
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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Liberia 2 marzo 1998 A 31 maggio 1998 Libia 22 luglio 1996 26 dicembre 1996 Liechtenstein 29 dicembre 1999 A 28 marzo 2000 Lussemburgo 4 febbraio 1997 5 maggio 1997 Macedonia 6 marzo 2002 A 4 giugno 2002 Madagascar 25 giugno 1997 23 settembre 1997 Malawi 13 giugno 1996 26 dicembre 1996 Malaysia 25 giugno 1997 23 settembre 1997 Maldive 3 settembre 2002 A 2 dicembre 2002 Mali 31 ottobre 1995 26 dicembre 1996 Malta 30 gennaio 1998 30 aprile 1998 Marocco 7 novembre 1996 5 febbraio 1997 Marshall, Isole 2 giugno 1998 A 31 agosto 1998 Mauritania 7 agosto 1996 26 dicembre 1996 Maurizio 23 gennaio 1996 26 dicembre 1996 Messico 3 aprile 1995 26 dicembre 1996 Micronesia 25 marzo 1996 26 dicembre 1996 Moldova 10 marzo 1999 A 8 giugno 1999 Monaco 5 marzo 1999 A 3 giugno 1999 Mongolia 3 settembre 1996 26 dicembre 1996 Mozambico 13 marzo 1997 11 giugno 1997 Myanmar 2 gennaio 1997 A 2 aprile 1997 Namibia 16 maggio 1997 14 agosto 1997 Nauru 22 settembre 1998 A 21 dicembre 1998 Nepal 15 ottobre 1996 13 gennaio 1997 Nicaragua 17 febbraio 1998 18 maggio 1998 Niger 19 gennaio 1996 26 dicembre 1996 Nigeria 8 luglio 1997 6 ottobre 1997 Niue 14 agosto 1998 A 12 novembre 1998 Norvegia 30 agosto 1996 26 dicembre 1996 Nuova Zelanda* a 7 settembre 2000 A 6 dicembre 2000 Oman 23 luglio 1996 A 26 dicembre 1996 Paesi Bassi* b 27 giugno 1995 26 dicembre 1996 Pakistan 24 febbraio 1997 25 maggio 1997 Palau 15 giugno 1999 A 13 settembre 1999 Panama 4 aprile 1996 26 dicembre 1996 Papua-Nuova Guinea 6 dicembre 2000 A 6 marzo 2001 Paraguay 15 gennaio 1997 15 aprile 1997 Perù 9 novembre 1995 26 dicembre 1996 Polonia 14 novembre 2001 A 12 febbraio 2002 Portogallo 1° aprile 1996 26 dicembre 1996 Qatar 15 marzo 1999 A 13 giugno 1999 Regno Unito 18 ottobre 1996 16 gennaio 1997 Isole Vergini britanniche 18 ottobre 1996 16 gennaio 1997 Montserrat 24 dicembre 1996 16 gennaio 1997 Sant’Elena (con Ascension) 18 ottobre 1996 16 gennaio 1997
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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Rep. Centrafricana 5 settembre 1996 26 dicembre 1996 Repubblica Ceca 25 gennaio 2000 A 24 aprile 2000 Repubblica Dominicana 26 giugno 1997 A 24 settembre 1997 Romania 19 agosto 1998 A 17 novembre 1998 Ruanda 22 ottobre 1998 20 gennaio 1999 Saint Kitts e Nevis 30 giugno 1997 A 28 settembre 1997 Salomon, Isole 16 aprile 1999 A 15 luglio 1999 Samoa 21 agosto 1998 A 19 novembre 1998 San Marino 23 luglio 1999 A 21 ottobre 1999 San Vincenzo e Grenadine 16 marzo 1998 14 giugno 1998 Santa-Lucia 2 luglio 1997 A 30 settembre 1997 Sao Tomé e Principe 8 luglio 1998 A 6 ottobre 1998 Seicelle 26 giugno 1997 24 settembre 1997 Senegal 26 luglio 1995 26 dicembre 1996 Sierra Leone 25 settembre 1997 24 dicembre 1997 Singapore 26 aprile 1999 A 25 luglio 1999 Siria 10 giugno 1997 8 settembre 1997 Slovacchia 7 gennaio 2002 A 7 aprile 2002 Slovenia 28 giugno 2001 A 26 settembre 2001 Somalia 24 luglio 2002 A 22 ottobre 2002 Spagna 30 gennaio 1996 26 dicembre 1996 Sri Lanka 9 dicembre 1998 A 9 marzo 1999 Stati Uniti* 17 novembre 2000 15 febbraio 2001 Sudafrica 30 settembre 1997 29 dicembre 1997 Sudan 24 novembre 1995 26 dicembre 1996 Suriname 1° giugno 2000 A 30 agosto 2000 Svezia 12 dicembre 1995 26 dicembre 1996 Svizzera 19 gennaio 1996 26 dicembre 1996 Swaziland 7 ottobre 1996 5 gennaio 1997 Tagikistan 16 luglio 1997 A 14 ottobre 1997 Tanzania 19 giugno 1997 17 settembre 1997 Thailandia 7 marzo 2001 A 5 giugno 2001 Togo 4 ottobre 1995 26 dicembre 1996 Tonga 25 settembre 1998 A 24 dicembre 1998 Trinidad e Tobago 8 giugno 2000 A 6 settembre 2000 Tunisia 11 ottobre 1995 26 dicembre 1996 Turchia 31 marzo 1998 29 giugno 1998 Turkmenistan 18 settembre 1996 26 dicembre 1996 Tuvalu 14 settembre 1998 A 13 dicembre 1998 Ucraina 27 agosto 2002 A 25 novembre 2002 Uganda 25 giugno 1997 23 settembre 1997 Ungheria 13 luglio 1999 A 11 ottobre 1999 Uruguay 17 febbraio 1999 A 18 maggio 1999 Uzbekistan 31 ottobre 1995 26 dicembre 1996 Vanuatu 10 agosto 1999 8 novembre 1999 Venezuela 29 giugno 1998 A 27 settembre 1998
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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Vietnam 25 agosto 1998 A 23 novembre 1998 Yemen 14 gennaio 1997 A 14 aprile 1997 Zambia 19 settembre 1996 26 dicembre 1996 Zimbabwe 23 settembre 1997 22 dicembre 1997 * Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso a La Convenzione non è applicabile a Tokelau. b La Convenzione si applica al Regno in Europa.
Riserve e dichiarazioni Algeria L’Algeria non si considera vincolata dalle disposizioni dell’articolo 28 paragrafo 2 della Convenzione che prevede il deferimento obbligatorio delle controversie alla Corte internazionale di Giustizia. L’Algeria dichiara che affinché una controversia sia sottoposta alla Corte interna- zionale di Giustizia, l’accordo di ogni parte in causa sarà in ogni caso necessario.
Austria L’Austria dichiara conformemente all’articolo 28 che accetta i due mezzi di compo- sizione delle controversie menzionati nel paragrafo 2 in quanto obbligatori nei confronti di ogni parte che considera obligatorio uno dei mezzi di composizione delle controversie summenzionati o ambedue.
Comunità europea Conformemente alle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, nella sua versione modificata dall’Atto unico europeo e dal Trattato sull’Unione europea, la Comunità è competente per prendere misure volte alla protezione dell’ambiente e segnatamente alla lotta contro la desertificazione. La Comunità è inoltre competente nell’ambito dell’agricoltura. È competente per firma- re accordi internazionali in questi ambiti e nel quadro della cooperazione allo svi- luppo. Tale competenza è esclusiva nell’ambito del commercio. Il seguente elenco degli atti legislativi e delle azioni comunitarie volte a contribuire alla lotta contro la desertificazione illustra le competenze della Comunità. In futuro, la Comunità potrà assumere responsabilità supplementari mediante l’adozione di strumenti legislativi o di cooperazione più specifici vertenti sulla lotta contro la desertificazione.
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Elenco degli atti legislativi e delle azioni comunitarie volte a contribuire alla lotta contro la desertificazione Strumenti generici Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1º febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica ed azione a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile (GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europei relativa alla politica di cooperazione allo sviluppo nella prospettiva del 2000 [SEC(92) 915 definitivo] Strumenti finanziari Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposi- zioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 15) Regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposi- zioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 25) Regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l’aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell’America latina e dell’Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi (GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1) Regolamento (CEE) n. 1762/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, concernente l’applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei (GU L 181 dell’1.7.1992, pag. 1) Regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei (GU L 181 dell’1.7.1992, pag. 5) Regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio, del 21 maggio 1992, che istituisce uno strumento finanziario per l’ambiente (LIFE) (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 1) Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1) Regolamento (CE) n. 3062/95 del Consiglio, del 20 dicembre 1995, relativo a delle azioni nel campo delle foreste tropicali (GU L 327 del 30.12.1995, pag. 9) Decisione del Consiglio e della Commissione, del 25 febbraio 1991, relativa alla conclusione della quarta Convenzione ACP-CEE. 91/400/CECA, CEE (GU L 229 del 7.8.1991, pag. 1)
Comunicazione della Commissione conformemente al regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio, del 21 maggio 1992, che istituisce uno strumento finanzia- rio per l’ambiente (LIFE), relativa alle azioni prioritarie da attuare nel 1995 (GU C 139 del 21.5.1994, pag. 4)
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Regolamento (CE) n. 722/97 del Consiglio del 22 aprile 1997 concernente talune azioni realizzate nei paesi in sviluppo nel settore dell’ambiente nel contesto dello sviluppo sostenibile (GU L 108 del 25.4.1997, pag. 1) Regolamento (CEE) n. 1118/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 che istituisce un’azione comune specifica intesa a promuovere lo sviluppo agricolo in talune regioni della Spagna (GU L 107 del 28.4.1988, pag. 3) Regolamento (CEE) n. 1610/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 recante norme d’ applicazione del regolamento (CEE) n. 4256/88 per quanto riguarda l’azione di sviluppo e la valorizzazione delle foreste nelle zone rurali della Comunità (GU L 165 del 15.6.1989, pag. 3) Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all’aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica po- polare di Polonia (GU L 375 del 23.12.1989) Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85) Regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 96) Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi (GU L 217 del 31.7.1992, pag. 3) Programmi specifici per la ricerca Decisione 89/625/CEE del Consiglio, del 20 novembre 1989 relativa a due pro- grammi specifici di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dell’ambiente STEP e EPOCH (1989-1992) (GU L 359 dell’8.12.1989, pag. 9) Decisione 91/354/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1991 relativa ad un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dell’ambiente (1990-1994) (GU L 192 del 16.7.1991, pag. 9) Decisione 94/911/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1994, che adotta un program- ma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore dell’ambiente e del clima (1994-1998) (GU L 361 del 31.12.1994, pag. 1)
Guatemala La Repubblica del Guatemala dichiara che per la composizione di qualsiasi contro- versia concernente l’interpretazione o l’attuazione della Convenzione, riconosce in quanto obbligatorio, nelle proprie relazioni con qualsiasi Parte che accetta il mede- simo obbligo, l’arbitrato conformemente alla procedura adottata, non appena possi- bile, dalla Conferenza delle Parti in un allegato. La presente dichiarazione resterà in vigore fino al termine dei tre mesi seguenti il deposito, presso il depositario, della notifica scritta della sua revoca.
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Kuwait Ogni nuovo allegato concernente l’attuazione a livello regionale e ogni emenda- mento a un nuovo allegato concernente l’attuazione a livello regionale entrerà in vigore per il Kuwait soltanto dopo l’avvenuto deposito del suo relativo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Nuova Zelanda Il Governo neozelandese dichiara che ogni nuovo allegato concernente l’attuazione a livello regionale e ogni emendamento a un nuovo allegato concernente l’attuazione a livello regionale entrerà in vigore per la Nuova Zelanda soltanto dopo che il Governo neozelandese avrà depositato il suo relativo strumento di ratifica, di accet- tazione, di approvazione o di adesione.
Paesi Bassi Il Regno dei Paesi Bassi dichiara, conformemente all’articolo 28 paragrafo 2 della Convenzione, che accetta di considerare come obbligatori i due mezzi di composi- zione menzionati nel paragrafo in questione nelle sue relazioni con ogni Parte che accetta uno di questi mezzi di composizione o ambedue.
Stati Uniti d’America Precisazioni: 1. Aiuto estero. – In quanto «Paese sviluppato» ai sensi dell’articolo 6 della Con- venzione e dei suoi allegati, gli Stati Uniti ritengono di non essere vincolati da nessun obbligo particolare di fornire mezzi finanziari o altre risorse di qualsiasi genere, comprese le tecnologie, ai «Paesi colpiti» ai sensi dell’articolo 1 della con- vezione. Gli Stati Uniti ritengono che la ratifica della Convenzione non modifichi i loro meccanismi giuridici interni di determinazione dei finanziamenti o dei pro- grammi concernenti l’aiuto all’estero. 2. Risorse e meccanismi finanziari. – Secondo l’interpretazione degli Stati Uniti le disposizioni degli articoli 20 e 21 della Convenzione non impongono nessun obbli- go di fornire contributi determinati di finanziamento al Fondo mondiale per l’ambiente o al Meccanismo mondiale, finalizzati alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione o a qualsiasi altro scopo. 3. Gestione fondiaria negli Stati Uniti. – Gli Stati Uniti si definiscono «Paese svi- luppato Parte» ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione e ritengono di non essere tenuti a elaborare un programma d’azione nazionale in applicazione della sezione 1 della parte terza della Convenzione. Gli Stati Uniti ritengono inoltre che il rispetto degli obblighi definiti agli articoli 4 e 5 della Convenzione non richieda nessuna modifica delle loro pratiche e programmi di gestione fondiaria attualmente in vigore.
4. Procedura relativa agli emendamenti alla Convenzione. – Conformemente
all’articolo 34 paragrafo 4 ogni nuovo allegato alla Convenzione concernente l’attuazione a livello regionale e ogni emendamento a un nuovo allegato alla Con- venzione concernente l’attuazione a livello regionale entrerà in vigore per gli Stati Uniti soltanto dopo l’avvenuto deposito del loro relativo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Lotta contro la desertificazione. Convenzione delle Nazioni Unite RU 2003
5. Composizione delle controversie. – Gli Stati Uniti non riconoscono come obbli- gatorio nessuno dei due mezzi di composizione delle controversie di cui all’arti- colo 28 paragrafo 2 e ritengono di non essere vincolati dai risultati di una procedura di conciliazione svolta in virtù dell’articolo 28 paragrafo 6, né dalle constatazioni, conclusioni o raccomandazioni formulate nell’ambito di una tale procedura. Gli Stati Uniti non riconoscono né accettano la competenza della Corte internazionale di Giustizia per nessuna controversia relativa alla presente Convenzione.
Lotta contro la desertificazione. Convenzione delle Nazioni Unite RU 2003
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
Lotta contro la desertificazione. Convenzione delle Nazioni Unite RU 2003
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