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AS 2003 864

Ordinanza che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Iraq

Ordinanza che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell’Iraq

Modifica del 9 aprile 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 agosto 19901 che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell’Iraq è modificata come segue:

Art. 2 Blocco degli averi e delle transazioni finanziarie 1 Gli averi che sono in possesso o sotto il controllo del Governo iracheno o di impre- se private o di diritto pubblico con sede in Iraq, sono bloccati. 2 È vietato il trasferimento di averi al Governo iracheno o a persone giuridiche di diritto privato o pubblico controllate dal governo, come pure la loro messa a dispo- sizione diretta o indiretta sotto qualsiasi forma.

3 È vietato trasferire averi in Iraq.

Art. 2a Obbligo di dichiarazione 1 Le persone fisiche e le persone giuridiche che detengono o amministrano averi pre- sumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1, devono dichiararli senza indugio al Segretariato di Stato dell’economia (Seco). 2 La dichiarazione deve indicare il nome del beneficiario, l’oggetto e l’importo degli averi bloccati.

Art. 2b Definizioni Ai sensi della presente ordinanza valgono le seguenti definizioni: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti mone- tari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e rico- gnizioni di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbliga- zioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, cessioni fiduciarie, documenti che attestino la

1 RS 946.206

864 2003-0784

Misure economiche nei confronti della Repubblica dell’Iraq - O RU 2003

detenzione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro stru- mento di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari.

Art. 4 cpv. 1 lett. f–h e cpv. 2

1 Possono essere eccettuati dai divieti di cui agli articoli 1 e 2:

f. il commercio di prodotti di origine irachena per il finanziamento di merci a tenore delle lettere a e b; g. versamenti prelevati da conti bloccati e trasferimenti di valori patrimoniali bloccati se servono a tutelare interessi svizzeri o a prevenire casi di rigore; h. versamenti per ragioni umanitarie; 2 Il Seco, dopo aver conferito con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze, autorizza le eccezioni.

Art. 5 cpv. 1 e 1bis 1 Chiunque viola gli articoli 1, 2 o 3 della presente ordinanza è punito conforme- mente all’articolo 9 della legge sugli embarghi. 1bis Chiunque viola l’articolo 2a della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 della legge sugli embarghi.

II La presente modifica entra in vigore il 10 aprile 2003.

9 aprile 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz