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AS 2003 900

Scambio di note del 1°/8 febbraio 2000 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo alla parità di trattamento nei settori dell'accesso alla professione di fiduciario e della promozione della costruzione di abitazioni

Scambio di note del 1°/8 febbraio 2000 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo alla parità di trattamento nei settori dell’accesso alla professione di fiduciario e della promozione della costruzione di abitazioni

Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 20011 Entrato in vigore con scambio di note il 24 aprile 2001, con effetto dall’8 febbraio 2000

Traduzione2 Ambasciata del Principato del Liechtenstein Berna, 8 febbraio 2000

Dipartimento federale degli affari esteri Berna

L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein esprime al Dipartimento federale degli affari esteri la sua massima considerazione e ha l’onore di confermare la rice- vuta della sua nota del 1° febbraio 2000, del tenore seguente:

«Il Dipartimento federale degli affari esteri – riferendosi ai lavori preliminari del gruppo di lavoro «Circolazione delle persone» della Commissione mista istituita dal- l’Accordo del 2 novembre 19943 tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo al Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein e alla luce della Dichiarazione comune del 2 novembre 19944 in materia di parità di trattamento tra la Confederazione svizzera e il Princi- pato del Liechtenstein – ha l’onore, per quanto riguarda lo stato giuridico dei citta- dini di ciascuna delle due parti stabilitisi nell’altra, di comunicare all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein quanto segue: 1. In Svizzera, i cittadini del Liechtenstein titolari di un permesso di domicilio in virtù delle legislazioni della Confederazione e dei Cantoni sono equiparati ai cittadini svizzeri per quanto riguarda l’accesso alla professione di fiducia- rio e la promozione della costruzione di abitazioni. 2. Nel Principato del Liechtenstein, i cittadini svizzeri titolari di un permesso di domicilio sono equiparati ai cittadini del Liechtenstein, su base di reci- procità, per quanto concerne l’accesso alla professione di fiduciario e la promozione della costruzione di abitazioni (a pigione moderata).

RS 0.142.115.142.2 1 RU 2003 899

2 Dal testo originale tedesco (AS 2003 900).

3 RS 0.631.112.514.6 4 FF 1994 V 663

900 2000-2794

Parità di trattamento nei settori dell’accesso alla professione di fiduciario RU 2003 e della promozione della costruzione di alloggi

Data questa situazione giuridica nei due Stati, il Dipartimento, a nome del Consiglio federale svizzero, ha l’onore di proporre al Governo del Principato del Liechtenstein di modificare come segue gli articoli 3bis e 9bis dell’Accordo del 6 novembre 19635 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell’altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri:

‹I cittadini svizzeri titolari di un permesso di domicilio nel Principato del Liechtenstein hanno diritto di esercitare un’attività lucrativa indipendente. Sono salve le prescrizioni in materia di polizia del commercio nonché le disposizioni derogatorie per avvocati, notai e professioni mediche›.

Art. 9bis (invariato) diventa l’art. 9bis capoverso 1.

‹I cittadini svizzeri titolari di un permesso di domicilio nel Principato del Liechtenstein sono equiparati ai cittadini liechtensteinesi riguardo alla pro- mozione della costruzione di abitazioni, sempre che la Svizzera accordi ai cittadini liechtensteinesi la reciprocità in Svizzera.›

Inoltre, il Dipartimento, a nome del Consiglio federale svizzero, ha l’onore di sotto- porre al Governo del Principato del Liechtenstein la seguente dichiarazione riguardo all’accesso dei cittadini del Liechtenstein alla professione di fiduciario: I cittadini liechtensteinesi titolari di un permesso di domicilio in Svizzera sono equiparati, conformemente alle legislazioni cantonali, ai cittadini sviz- zeri per quanto riguarda l’accesso alla professione di fiduciario. Se il Governo del Principato del Liechtenstein accetta quanto precede, la presente nota e la nota di risposta del Principato del Liechtenstein costituiranno un accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein. L’accordo è applicato provvisoriamente a partire dalla data di risposta del Principato del Liechtenstein. Esso entra in vigore non appena le parti si saranno comunicate la conclusione delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore. Il Dipartimento federale degli affari esteri coglie l’occasione per esprimere all’Am- basciata del Principato del Liechtenstein la sua massima considerazione.»

5 RS 0.142.115.142

Parità di trattamento nei settori dell’accesso alla professione di fiduciario RU 2003 e della promozione della costruzione di alloggi

L’Ambasciata ha l’onore d’informare il Dipartimento che le autorità competenti del Liechtenstein sono d’accordo con le proposte contenute nella nota più sopra. La nota del Dipartimento e la presente risposta costituiscono un accordo tra la Sviz- zera e il Principato del Liechtenstein, che è applicato provvisoriamente a partire dall’8 febbraio 2000 ed entrerà in vigore non appena le parti si saranno comunicate la conclusione delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore. L’Ambasciata coglie l’occasione per esprimere al Dipartimento federale degli affari esteri la sua massima considerazione.

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