AS 2003 904
Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Araba d'Egitto
Traduzione1
Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Araba d’Egitto
Concluso il 7 ottobre 2000 Approvato dall’Assemblea federale il 4 giugno 20022 Entrato in vigore mediante scambio di note il 23 settembre 2002
La Confederazione Svizzera e la Repubblica Araba d’Egitto di seguito gli Stati contraenti, desiderosi di concludere un trattato di assistenza giudiziaria in materia penale e di cooperare in tal modo più efficacemente alla ricerca, al perseguimento e alla repres- sione dei reati, hanno convenuto quanto segue:
Titolo I: Disposizioni generali
Art. 1 Obbligo di accordare l’assistenza 1. Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, i due Stati si obbligano ad accordarsi la massima assistenza giudiziaria in ogni inchiesta o procedimento relati- vo a reati la cui repressione è di competenza delle autorità giudiziarie dello Stato ri- chiedente. 2. L’assistenza giudiziaria comprende tutti i provvedimenti presi in favore di un procedimento penale nello Stato richiedente, in particolare: (a) l’assunzione di testimonianze o di altre dichiarazioni; (b) la produzione di documenti, incarti o mezzi di prova; (c) lo scambio d’informazioni; (d) la ricerca di persone e la perquisizione; (e) il sequestro di oggetti e valori; (f) la consegna di atti procedurali; (g) la consegna di detenuti per l’audizione o il confronto.
RS 0.351.932.1
1 Dal testo originale francese (RO 2003 904).
2 RU 2003 903
904 2001-0533
Assistenza giudiziaria in materia penale. Trattato con l’Egitto RU 2003
3. I due Stati applicano il presente Trattato nel rispetto delle garanzie contenute negli strumenti internazionali di protezione dei diritti dell’uomo – segnatamente nel rispetto delle garanzie contenute nel Patto internazionale del 16 dicembre 19663 relativo ai diritti civili e politici – di cui gli Stati sono Parte.
Art. 2 Inapplicabilità Il presente Trattato non si applica ai casi seguenti: (a) arresto o detenzione di una persona ai fini dell’estradizione; (b) esecuzione di sentenze penali; (c) procedimenti concernenti reati militari che non costituiscono reato di diritto comune.
Art. 3 Motivi di rifiuto o differimento dell’esecuzione della domanda
1. L’assistenza giudiziaria può essere rifiutata se:
(a) la domanda si riferisce a reati considerati dallo Stato richiesto come reati politici o come reati connessi con reati politici; (b) il procedimento nello Stato richiedente concerne un atto apparentemente volto a diminuire le entrate fiscali o che contravviene a misure di politica monetaria, commerciale o economica; (c) lo Stato richiesto ritiene che l’esecuzione della domanda sia di natura tale da nuocere alla sovranità, alla sicurezza, all’ordine pubblico o ad altri interessi essenziali del suo Paese, così come sono stati definiti dalla sua autorità com- petente; (d) la domanda si riferisce a fatti in base ai quali la persona è stata definitiva- mente assolta o condannata nello Stato richiesto per un reato sostanzial- mente simile, a condizione che la sentenza eventualmente pronunciata sia in corso di esecuzione o sia già stata eseguita. 2. Lo Stato richiesto può differire l’assistenza giudiziaria se l’esecuzione della domanda pregiudica un’indagine o un procedimento in corso in detto Stato. 3. Prima di negare o differire l’assistenza conformemente al presente articolo, lo Stato richiesto: (a) comunica immediatamente allo Stato richiedente il motivo del rifiuto o del differimento dell’assistenza, e (b) verifica se l’assistenza può essere accordata alle condizioni che esso giudica necessarie. In tal caso, le condizioni imposte devono essere rispettate nello Stato richiedente.
4. Ogni rifiuto totale o parziale d’assistenza deve essere motivato.
3 RS 0.103.2
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Titolo II: Commissioni rogatorie
Art. 4 Diritto applicabile
1. La domanda è eseguita conformemente al diritto dello Stato richiesto.
2. Se lo Stato richiedente desidera che nell’esecuzione della domanda d’assistenza sia applicata a una procedura specifica, ne farà espressa domanda e lo Stato richiesto vi darà seguito se il diritto del suo Paese non vi si oppone.
Art. 5 Misure coercitive L’esecuzione di una domanda implicante misure coercitive può essere respinta se i fatti indicati nella domanda non corrispondono agli elementi oggettivamente costi- tutivi di un reato punito secondo il diritto dello Stato richiesto, supponendo che il reato sia stato ivi commesso.
Art. 6 Misure provvisorie Su espressa domanda dello Stato richiedente e se il procedimento di cui nella do- manda non sembra manifestamente inammissibile o inopportuno secondo il diritto dello Stato richiesto, l’autorità competente dello Stato richiesto ordina misure prov- visorie al fine di mantenere una situazione esistente, proteggere gli interessi giuridici minacciati o preservare i mezzi di prova.
Art. 7 Presenza di persone che partecipano al procedimento Su espressa domanda dello Stato richiedente, l’Autorità centrale dello Stato richiesto lo istruisce in merito alla data e al luogo d’esecuzione della domanda. Se lo Stato ri- chiesto vi acconsente, le autorità e le persone in causa possono presenziare all’ese- cuzione.
Art. 8 Deposizione di testimoni nello Stato richiesto 1. I testimoni sono uditi secondo il diritto dello Stato richiesto. Tuttavia, essi pos- sono rifiutare di testimoniare se il diritto dello Stato richiedente permette tale rifiuto. 2. Se il rifiuto di testimoniare si fonda sul diritto dello Stato richiedente, lo Stato ri- chiesto gli trasmette l’incarto per decisione. Quest’ultima deve essere motivata. 3. Il testimonio che si avvale del diritto di non testimoniare, non può, per tale ragione, essere esposto ad alcuna sanzione legale nello Stato richiedente.
Art. 9 Consegna di documenti, incarti o mezzi di prova 1. Lo Stato richiesto può limitarsi a trasmettere soltanto copie o fotocopie certificate conformi dei documenti, degli incarti o dei mezzi di prova domandati. Se lo Stato ri- chiedente domanda espressamente la consegna degli originali, lo Stato richiesto darà seguito nella misura del possibile alla domanda.
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2. I diritti fatti valere da terzi nello Stato richiesto in merito a documenti, incarti o mezzi di prova non ne impediscono la consegna allo Stato richiedente. 3. Lo Stato richiedente restituisce appena possibile gli originali di questi atti, al più tardi alla chiusura del procedimento, a meno che lo Stato richiesto non vi rinunci.
Art. 10 Restituzione di oggetti e valori Gli oggetti e i valori relativi a un reato commesso e sequestrati dallo Stato richiesto possono essere restituiti allo Stato richiedente anche ai fini di confisca, fatte salve le pretese su questi oggetti e valori fatte valere da un terzo in buona fede.
Art. 11 Incarti di tribunali e di procedura istruttoria Su domanda, lo Stato richiesto mette a disposizione dello Stato richiedente gli in- carti di tribunali o di procedura istruttoria – comprese sentenze e decisioni – alle stesse condizioni e nella stessa misura con cui vengono messi a disposizione delle proprie autorità, se questi documenti sono importanti per un procedimento giudizia- rio.
Art. 12 Uso limitato 1. Le informazioni ottenute per assistenza giudiziaria non possono essere utilizzate nello Stato richiedente ai fini d’indagine né prodotti come mezzi di prova in proce- dimenti relativi a un reato per cui non è ammessa l’assistenza giudiziaria. Per qual- siasi altro uso delle informazioni è necessario l’assenso preventivo dell’Autorità centrale dello Stato richiesto. 2. Sottostà alle medesime condizioni l’autorizzazione di consultare incarti accordata a uno Stato terzo che è parte lesa in un procedimento penale in uno degli Stati con- traenti.
Titolo III: Notifica di atti procedurali e citazioni
Art. 13 Notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie 1. Lo Stato richiesto provvede, conformemente alla propria legislazione, alla notifi- ca di atti procedurali e di decisioni giudiziarie che gli sono trasmessi a questo scopo dallo Stato richiedente. 2. La notifica può essere effettuata per semplice trasmissione dell’atto o della deci- sione al destinatario. Se lo Stato richiedente ne fa espressa domanda, lo Stato richie- sto effettua la notifica in una delle forme previste nella sua legislazione per trasmis- sioni analoghe o in una forma speciale compatibile con la sua legislazione. 3. La prova della notifica avviene mediante una ricevuta datata e firmata dal desti- natario o una dichiarazione dello Stato richiesto accertante il fatto, la forma e la data della notifica. L’uno o l’altro di questi documenti è trasmesso senza indugio allo
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Stato richiedente. Su domanda di quest’ultimo, lo Stato richiesto precisa se la notifi- ca è stata effettuata conformemente alla sua legge. Se la notifica non ha avuto luogo, lo Stato richiesto ne comunica senza indugio il motivo allo Stato richiedente. 4. La domanda per la notifica di una citazione a comparire per una persona perse- guita o accusata che si trova sul territorio dello Stato richiesto deve giungere all’Au- torità centrale di detto Stato il più tardi 45 giorni prima della data stabilita per la comparizione. 5. I due Stati si riservano il diritto di notificare liberamente gli atti ai loro cittadini per il tramite del loro rappresentante diplomatico o consolare.
Art. 14 Comparizione di testimoni o esperti nello Stato richiedente 1. Se lo Stato richiesto ritiene che la comparizione personale di un testimone o di un esperto davanti alle sue autorità giudiziarie sia particolarmente necessaria, ne fa menzione nella domanda di consegna della citazione; lo Stato richiesto invita il testimonio o l’esperto a comparire. 2. Il destinatario è invitato a dar seguito alla domanda. Lo Stato richiesto fa avere senza indugio allo Stato richiedente la risposta del destinatario. 3. Il destinatario che accetta di comparire nello Stato richiedente può esigere da quest’ultimo un anticipo per le spese di viaggio e di soggiorno.
Art. 15 Indennità Le indennità nonché le spese di viaggio e di soggiorno da rimborsare al testimonio o all’esperto dallo Stato richiedente sono calcolate a partire dal luogo di residenza e accordate secondo tassi almeno uguali a quelle previste nelle tariffe e nei regola- menti in vigore nello Stato ove l’audizione deve avere luogo.
Art. 16 Non comparizione Il testimonio o l’esperto che non ottempera a una citazione di comparire di cui è stata domandata la notifica non può essere sottoposto ad alcuna sanzione o misura coercitiva anche se la citazione contiene ingiunzioni, salvo che si rechi poi sponta- neamente sul territorio dello Stato richiedente e ivi sia regolarmente citato di nuovo.
Art. 17 Salvacondotto 1. Nessun testimonio o esperto, di qualsiasi cittadinanza, che compare su citazione da- vanti alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente può essere perseguito, detenuto o sottoposto ad altra limitazione della libertà personale sul territorio di questo Stato per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto. 2. Nessuna persona, di qualsiasi cittadinanza, citata davanti alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente per rispondere di fatti per cui è stata oggetto di persegui- mento, può essere perseguita, detenuta o sottoposta ad altra limitazione della libertà personale per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato ri- chiesto e non indicati nella citazione.
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3. L’immunità prevista nel presente articolo cessa quando la persona in questione, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato richiedente durante quindici giorni consecutivi dopo che la sua presenza non era più richiesta, è nondi- meno rimasta su questo territorio oppure vi è ritornata dopo averlo lasciato.
Art. 18 Portata della testimonianza nello Stato richiedente
1. La persona che compare nello Stato richiedente in seguito a citazione non può
essere costretta a testimoniare o a produrre mezzi di prova se il diritto di uno dei due Stati le consente di rifiutare.
2. Gli articoli 12 numero 1 e 8 numeri 2 e 3 si applicano per analogia.
Art. 19 Consegna di detenuti 1. Qualsiasi persona detenuta, di cui lo Stato richiedente domanda per un confronto la comparizione personale in qualità di testimonio, è consegnata temporaneamente sul territorio nel quale deve avvenire l’audizione, a condizioni che sia riconsegnato nel termine indicato dallo Stato richiesto e, fatte salve le disposizioni dell’artico- lo 17, nella misura in cui possano essere applicate.
2. La consegna può essere rifiutata se:
(a) la persona detenuta non vi acconsente; (b) la sua presenza è necessaria in un procedimento penale in corso sul territorio dello Stato richiesto; (c) la consegna potrebbe prolungarne la detenzione o (d) altre considerazioni imperiose si oppongono alla sua consegna nel territorio dello Stato richiedente. 3. La persona consegnata deve restare in detenzione sul territorio dello Stato richie- dente, salvo che lo Stato richiesto ne domandi la messa in libertà.
Titolo IV: Casellario giudiziale e scambio di notificazioni di condanna
Art. 20 1. Lo Stato richiesto trasmette, nella misura in cui le sue autorità possono ottenerli in casi simili, gli estratti del casellario giudiziale o qualsiasi informazione relativa chiesti dallo Stato richiedente per le necessità di una questione penale. 2. Nei casi non previsti nel numero 1 del presente articolo, è dato seguito a siffatta domanda alle condizioni previste dalla legislazione, dai regolamenti o dalla prassi dello Stato richiesto. 3. Almeno una volta all’anno, ciascuno Stato contraente notifica all’altro Stato inte- ressato le sentenze penali e le misure successive che concernono i cittadini di questo Stato e sono state oggetto di un’iscrizione nel casellario giudiziale.
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Titolo V: Procedura
Art. 21 Autorità centrale 1. Ai fini del presente Trattato, l’Autorità centrale, per la Svizzera, è l’Ufficio fede- rale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia e, per l’Egitto, la Di- rezione Generale per la Cooperazione Internazionale e Culturale (D.G.C.I.C) del Ministero di Giustizia. 2. L’Autorità centrale dello Stato richiedente presenta le domande d’assistenza giu- diziaria di cui nel presente Trattato per conto dei tribunali o delle autorità. 3. Le Autorità centrali dei due Stati comunicano direttamente fra di loro; rimane salva all’occorrenza la via diplomatica.
Art. 22 Contenuto della domanda
1. La domanda deve contenere i seguenti dati:
(a) l’autorità che la presenta e, all’occorrenza, l’autorità incaricata del procedi- mento penale nello Stato richiedente; (b) l’oggetto e il motivo della domanda; (c) nella misura del possibile, il nome completo, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e l’indirizzo della persona oggetto del procedimento penale al momento della presentazione della domanda; (d) la ragione principale per la quale le prove o le informazioni sono richieste nonché una descrizione dei fatti (data, luogo e circostanze in cui è stato commesso il reato) che nello Stato richiedente sono motivo d’indagine, ec- cettuato se si tratta di domande di notifica ai sensi dell’articolo 13.
2. La domanda deve inoltre contenere:
(a) in caso di applicazione del diritto estero nell’esecuzione della domanda d’assistenza (art. 4 cpv. 2), il testo delle disposizioni legali applicabili nello Stato richiedente e la ragione della sua applicazione; (b) in caso di partecipazione di stranieri al procedimento (art. 7), la designazio- ne della persona che deve presenziare all’esecuzione della domanda e la ragione della sua presenza; (c) in caso di notifica di atti procedurali e di citazioni (art. 13 e 14), il nome e l’indirizzo del destinatario degli atti e delle citazioni da notificare; (d) in caso di citazione di testimoni o esperti (art. 14), un’indicazione secondo cui lo Stato richiedente si assume le spese e le indennità e che, se richiesto, verserà un anticipo; (e) in caso di consegna di persone detenute (art. 19), il nome di quest’ultime.
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Art. 23 Esecuzione della domanda 1. Se la domanda non è conforme alle disposizioni del presente Trattato, l’Autorità centrale dello Stato richiesto ne dà avviso senza indugio all’Autorità centrale dello Stato richiedente, chiedendogli di modificarla o completarla. Rimane salva l’ado- zione di misure provvisorie ai sensi dell’articolo 6. 2. Se la domanda risulta conforme al Trattato, l’Autorità centrale dello Stato richie- sto la trasmette senza indugio all’autorità competente. 3. Eseguita la domanda, l’autorità competente trasmette all’Autorità centrale dello Stato richiesto la domanda nonché le informazioni e i mezzi di prova ottenuti. L’Autorità centrale si accerta che la domanda sia eseguita in modo completo e re- golare e comunica i risultati all’Autorità centrale dello Stato richiedente.
Art. 24 Esenzione dalla legalizzazione e dall’autenticazione 1. I documenti, gli incarti o i mezzi di prova debitamente certificati dall’Autorità centrale nella lettera d’accompagnamento e trasmessi in applicazione del presente Trattato sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione o autenticazione. 2. I documenti, gli incarti e i mezzi di prova trasmessi dall’Autorità centrale dello Stato richiesto sono accettati come mezzi di prova senza altra autenticazione o atte- stato di autenticità.
Art. 25 Lingua 1. Le domande d’assistenza come anche gli allegati sono redatti nella lingua dello Stato richiedente e sono corredati, all’occorrenza, di una traduzione ufficiale nella lingua dello Stato richiesto o in francese. 2. La traduzione dei documenti allestiti o ottenuti nel quadro dell’esecuzione della domanda incombe allo Stato richiedente.
Art. 26 Spese d’esecuzione della domanda
1. Su domanda dello Stato richiesto, lo Stato richiedente rimborsa unicamente le
seguenti spese cagionate per l’esecuzione di una domanda: (a) indennità, spese di viaggio e spese per testimoni ed eventuali loro patroci- natori; (b) spese relative alla consegna di detenuti; (c) onorari, costi di viaggio e spese per esperti. 2. Se risulta che l’esecuzione della domanda è connessa con spese straordinarie, lo Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente per stabilire a quali condizioni è assoggettata l’esecuzione della domanda.
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Titolo VI: Denuncia in vista di perseguimento o sequestro
Art. 27 1. Ogni denuncia indirizzata da uno Stato contraente in vista del perseguimento da- vanti ai tribunali dell’altro Stato o in vista del sequestro di beni provenienti da un reato è oggetto di comunicazioni tra le Autorità centrali. 2. L’Autorità centrale dello Stato richiesto rende noto il seguito dato alla denuncia e trasmette copia dell’eventuale decisione presa. 3. Le disposizioni dell’articolo 25 s’applicano alle denuncie di cui al numero 1 del presente articolo.
Titolo VII: Disposizioni finali
Art. 28 Altre convenzioni o accordi Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano un’assistenza giudiziaria più estesa che gli Stati contraenti hanno concluso o potrebbero concludere in altre con- venzioni o accordi che potrebbero risultare da una prassi costante tra le loro autorità competenti.
Art. 29 Scambio di opinioni 1. Le Autorità centrali, se lo ritengono utile, procedono a scambi d’opinione verbali o per scritto sull’applicazione o l’esecuzione del presente Trattato in modo generale o in un caso particolare. 2. Nel caso in cui il presente Trattato non si applichi, le Autorità centrali si consul- tano al fine di trovare una soluzione comune.
Art. 30 Consultazioni 1. Se uno Stato lo richiede, è organizzata una consultazione in merito all’inter- pretazione o all’applicazione del presente Trattato, oppure in merito a un caso parti- colare.
2. Qualsiasi controversia non composta comporta negoziati tra i due Stati.
Art. 31 Entrata in vigore e denuncia 1. Il presente Trattato entra in vigore il sessantesimo giorno dopo che i due Stati contraenti si sono notificati reciprocamente il compimento delle loro procedure costituzionali richieste a tal fine. 2. Uno dei due Stati può denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento me- diante notificazione scritta all’altro Stato per via diplomatica. La denuncia ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notificazione.
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In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dal rispettivo Governo, hanno firmato il presente Trattato.
Fatto al Cairo, il 7 ottobre 2000, in due esemplari, nelle lingue francese e arabo, en- trambi i testi facenti parimente fede. In caso di divergenza, fa stato il testo francese.
Per la Per la Confederazione Svizzera: Repubblica Araba d’Egitto: Ruth Metzler-Arnold Faruk Seif El-Naser
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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.